Protocollo Operativo della Regione Puglia per regolamentare le riaperture

OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive


LINEE    GUIDA    PER  LA   RIAPERTURA   DELLE    ATTIVITÀ ECONOMICHE  E PRODUTTIVE
 
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) 
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 
COMMERCIO AL DETTAGLIO  
PARCHI ZOOLOGICI 
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
PALESTRE 
PISCINE
RISTORAZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA   
STRUTTURE RICETTIVE    
UFFICI APERTI AL PUBBLICO

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno  del  territorio  regionale  ed   è consentito lo spostamento nelle seconde case;

 
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A tal fine sono prorogati gli effetti dell’art.7 dell’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.214 del 28 aprile 2020, limitatamente alle prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione, al di fuori delle succitate ipotesi previste dalla norma, per rientrare in Puglia nel  proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente;
 
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 
 
È  fatto  obbligo  di  osservare  le  prescrizioni  contenute  nell’allegato  10  del  DPCM 17 maggio 2020.
 
A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa,  le  attività  mercatali  per  tutti  i  settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
- servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing  nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- attività ricettive alberghiere;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- campeggi e zoo.
 
 
Art. 2
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
-  stabilimenti balneari;
-  musei, archivi e  biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
-  attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli  sportivi,  pubblici  e  privati,  ovvero  presso  altre  strutture  ove  si  svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con  esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio. Dal 18 maggio
2020 e sino al 25 maggio sono prorogati gli effetti dell’art.3 dell’ordinanza n. 221 del
6 maggio 2020.
 
 
Art. 3
1.   Gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all’art.1 e 2  nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale  parte integrante e vincolante della presente ordinanza.

2.   Le  Amministrazioni  comunali  possono  procedere  all’apertura  dei  mercati  sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la  prevenzione  della  trasmissione  del  virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo.
3.   Le Amministrazioni comunali possono consentire l’utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali. 
 
 
Art. 4
Le  misure  contenute  nelle  precedenti  ordinanze  del  presidente  della  Giunta regionale n.226 (servizi alla persona), n. 234 (tatuaggi e piercing, centri per il benessere fisico), n.
235  (mercati su aree pubbliche) nonché le circolari esplicative emanate dalla Regione Puglia, si intendono assorbite e, pertanto, per i relativi ambiti di attività si applicano le misure della presente ordinanza.
 
 
 
Art. 5
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le  sanzioni  di  cui  all’articolo    2  comma  1  del  decreto  legge  16  maggio  2020  n.  33  e all’articolo  4, comma 1, del decreto legge  25 marzo 2020 n.19.
 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
 
 
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  E PRODUTTIVE

SCARICA L'ORDINANZA REGIONALE

Fonte: Regione Puglia

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