Protocollo nazionale piani aziendalii vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati
all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 /Covid-19 nei luoghi di lavoro -AGG. 6 APRILE 2021

Le imprese dovranno comunicare i requisiti alle aziende sanitarie locali e mediamente tramite il medico del lavoro dell'azienda si potra' procedere alla vaccinazione e potranno partecipare, i dipendenti, i titolari, il datore di lavoro, ma anche quei lavoratori che temporaneamente svolgono una funzione in quell'azienda, quindi non solo i dipendenti in senso stretto". Rispetto ai tempi Orlando spiega che "si procedera' cronologicamente secondo le richieste, poi spetterà alle Regioni smistare il traffico e definire anche le modalita' logistiche con le quali realizzare la consegna. La cosa importante e' che oltre al canale tradizionale ce ne sara' un altro e per le imprese e sara' un'opportunita' per vedere vaccinati piu' rapidamente i propri dipendenti e quindi arrivare piu' vicini ad una fase di sicurezza sul luogo di lavoro. La data e' molto legata all'approvvigionamento delle dosi di vaccini che, in questo momento, e' rimesso alle valutazioni del Ministero della Sanita'".
Nel protocollo definito ieri, infine, conclude Orlando, "e' deciso che le dosi vengano girate alle regioni che attraverso le aziende sanitarie dovranno smistare i vaccini alle aziende che a loro volta si metteranno nelle condizioni di procedere al ritiro delle dosi e di portarle poi nel luogo dove verranno somministrati i vaccini e procedere alla vaccinazione".
Il protocollo per la vaccinazione anti Covid in azienda può riguardare i lavoratori "a prescindere dalla tipologia contrattuale" in base alla quale prestano la loro attivita' in favore dell'azienda. Il protocollo "costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica". E ancora, "i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilita' ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. La vaccinazione - viene specificato - potra' riguardare anche i datori di lavoro o i titolari".
Per quanto riguarda i costi di gestione, questi sono in capo ai datori, mentre viene specificato che "se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima e' equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro". Il protocollo stabilisce che "tutte le parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19".
L'adesione dei lavoratori sara' su base volontaria: "le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresi', ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Sara' poi il medico competente a dover fornire ai lavoratori "adeguate informazioni sui vantaggi e sui
rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresi' l'acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati".
Per quanto riguarda la somministrazione, questa "e' riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalita' e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti" dallo stesso protocolo. "Per l'attivita' di somministrazione del vaccino il medico competente potra' avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione", si legge. Sarà sempre il medico competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, ad assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi sanitari regionali.
Il protocollo stabilisce anche modalità alternative alla vaccinazione diretta. I datori di lavoro, infatti, potranno fare ricorso a strutture sanitarie private, concludendo, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralita', "una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi sanitari regionali territorialmente competenti". I datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, potranno avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nelle ipotesi di vaccinazione indiretta, il datore di lavoro direttamente o attraverso il medico competente se presente, "comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura della stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi sanitari regionali".
Infine, viene specificato che se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro. In ultimo, il protocollo sottolinea che ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni riferite al protocollo e' offerto, attraverso la piattaforma Iss, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell'Inail che contribuira' altresi', in collaborazione con il ministero della Salute e il ministero del Lavoro, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione".
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, "è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente-Mc e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione-Rspp, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione".


si conviene quanto segue:

1. L’iniziativa che forma oggetto del presente Protocollo, finalizzata in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

2. I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro richiamate in premessa (di seguito: Indicazioni ad interim) - che, allegate al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante - nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

3. Nell’elaborazione dei piani aziendali oggetto del presente Protocollo, i datori di lavoro assicurano
il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del
24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore.

4. I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.


5. All’atto della presentazione dei piani aziendali di cui al paragrafo 2, il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.

6. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

7. Ai fini del presente Protocollo, tutte le Parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.

8. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

9. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

10. La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim richiamate al paragrafo 2. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

11. Il medico competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.

12. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, descritta ai punti precedenti, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.


13. I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.

14. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 12 e 13, il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura della stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.

15. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è
equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

16. Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni di cui al presente Protocollo è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL che contribuirà altresì, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

Fonte: regioni.it


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