Protocolli di prova non standardizzati nel Codice di prevenzione incendi
Protocolli di prova non standardizzati nel Codice di prevenzione incendi: indicazioni operative transitorie

Il capitolo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi, approvato con il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., inserisce a pieno titolo le prove sperimentali tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio.
Si tratta di un passaggio cruciale: in tutti quei casi in cui le soluzioni standardizzate non sono disponibili o non risultano adeguate, il Codice ammette il ricorso a prove specifiche, finalizzate a dimostrare il raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti.
Tra le possibilità contemplate, rientra l’utilizzo di protocolli di prova non standardizzati, cioè non riconducibili a norme tecniche o procedure codificate.
Il Codice prevede che tali protocolli siano condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica (DCPSTAE).
Finora, tuttavia, mancava un chiaro inquadramento amministrativo di questa interazione all’interno dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012.
Con la circolare del 22 ottobre 2025 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco interviene proprio su questo punto, definendo una procedura transitoria per la gestione dei protocolli di prova non standardizzati, in attesa che i futuri aggiornamenti normativi recepiscano in modo espresso tale fattispecie.
Il Nulla Osta di Fattibilità come strumento amministrativo di riferimento
La circolare individua nel Nulla Osta di Fattibilità (NOF) – disciplinato dall’art. 3 del D.M. 7 agosto 2012 in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 151/2011 – la modalità più coerente per sottoporre a valutazione preventiva i protocolli sperimentali non standardizzati.
Questa scelta risponde a tre esigenze fondamentali:
garantire la tracciabilità e documentabilità delle soluzioni progettuali sperimentali adottate;
tutelare il principio di uniformità istruttoria su tutto il territorio nazionale;
consentire alla DCPSTAE di esercitare appieno il proprio ruolo di organo centrale di indirizzo, controllo e validazione tecnico-scientifica in materia di sicurezza antincendio, come previsto dal D.lgs. 139/2006 e dalla declaratoria delle sue funzioni.
Di fatto, il NOF diventa il “canale dedicato” attraverso cui i responsabili delle attività di categoria B e C possono proporre l’utilizzo di protocolli di prova non standardizzati, ottenendo un riscontro formale preventivo circa la loro ammissibilità nel progetto antincendio.
Contenuti della richiesta di NOF per protocolli di prova non standard
Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011, il responsabile che intenda avvalersi del capitolo G.2.7 del Codice presentando protocolli di prova non standardizzati deve inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente un’istanza di NOF corredata da una relazione tecnica strutturata. Quest’ultima deve contenere almeno:
Motivazione del ricorso a protocolli non standardizzati
Devono essere esplicitate le ragioni per cui i metodi standard non sono applicabili o sufficienti: assenza di norme pertinenti, inadeguatezza rispetto al caso concreto, limiti dei metodi disponibili.Finalità delle prove sperimentali, da ricondurre a una delle due tipologie previste dal Codice:
verifica delle soluzioni alternative rispetto alle soluzioni conformi (par. G.2.6.5.2);
verifica del livello di prestazione delle misure antincendio adottate (par. G.2.6.4).
Descrizione delle prove previste, specificando se riguardano:
sistemi o elementi di protezione passiva;
sistemi di protezione attiva;
analisi chimico-fisiche o termodinamiche;
esodo degli occupanti (prove di evacuazione o simulazioni sperimentali).
Validazione dei protocolli
I protocolli proposti devono essere sottoposti alla validazione di laboratori qualificati, ad esempio autorizzati o accreditati secondo gli schemi riconosciuti, a garanzia dell’affidabilità metodologica.Parametri misurati e criteri di accettazione
La relazione deve indicare chiaramente quali grandezze saranno misurate, con quali strumenti e secondo quali criteri saranno valutati i risultati (limiti, soglie, indici di prestazione, condizioni di superamento/non superamento).Impegno a sostenere i costi delle prove e della supervisione
Il responsabile dell’attività deve dichiarare la disponibilità a farsi carico dei costi delle prove stesse e dell’eventuale supervisione da parte del Corpo nazionale.
Indicazioni specifiche per le diverse tipologie di prove
La circolare richiama e integra alcune indicazioni già presenti nella precedente lettera circolare DCPREV n. 14229/2012, con riferimento ai sistemi di protezione attiva e passiva. In particolare, per i protocolli non standardizzati si raccomanda di indicare:
le modalità di allestimento dei campioni o dei banchi prova;
le attrezzature di prova e gli strumenti di misura utilizzati;
le modalità di verifica e documentazione della taratura degli strumenti;
la sede presso la quale si prevede di eseguire le prove (laboratorio, struttura sperimentale, sito reale).
Nel caso delle analisi chimico-fisiche o termodinamiche, il laboratorio prescelto deve dimostrare di disporre di una strumentazione adeguata e di competenze specialistiche coerenti con le indagini proposte, oltre a fornire le stesse informazioni di carattere organizzativo e metodologico.
Per quanto riguarda le prove sull’esodo degli occupanti, la circolare stabilisce che esse devono essere condotte secondo la metodologia prevista dalla specifica tecnica ISO/TS 17886:2024, che fornisce il quadro metodologico di riferimento per l’esecuzione di prove di evacuazione in condizioni controllate e misurabili.
Ruolo del Comando e della DCPSTAE nella valutazione dei protocolli
Ricevuta l’istanza, il Comando dei Vigili del Fuoco trasmette la documentazione alla DCPSTAE, indicando il proprio responsabile del procedimento. La Direzione centrale, tramite il Centro Studi ed Esperienze, valuta il protocollo di prova e la documentazione a corredo ed esprime un parere tecnico formale, sottoscritto dal Direttore del Centro stesso.
Nel parere la DCPSTAE:
si pronuncia sull’ammissibilità del protocollo non standardizzato ai fini del progetto antincendio;
può fornire prescrizioni, integrazioni o condizioni operative;
designa i rappresentanti qualificati del Corpo nazionale incaricati di supervisionare l’esecuzione delle prove.
In questo modo, il procedimento assicura un duplice livello di controllo: da un lato il Comando territoriale, dall’altro l’organo centrale di indirizzo tecnico-scientifico, con un percorso istruttorio tracciabile e omogeneo sul piano nazionale.
Svolgimento delle prove, documentazione e chiusura del procedimento
Le prove sperimentali devono essere eseguite conformemente a quanto previsto dal Codice e dal protocollo approvato. In particolare, la circolare ribadisce che le prove:
devono svolgersi in scala reale o rappresentativa, in modo da cogliere correttamente i fenomeni fisici oggetto di valutazione (sviluppo dell’incendio, emissione di fumi, integrità delle compartimentazioni, efficacia degli impianti, dinamiche di esodo ecc.);
devono essere condotte alla presenza di una rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, quando richiesto dal responsabile dell’attività o previsto nel parere tecnico;
devono essere accuratamente documentate attraverso rapporti tecnici che riportino:
le condizioni iniziali e le ipotesi di prova,
la descrizione delle configurazioni testate,
i parametri misurati (temperature, flussi termici, concentrazioni, tempi di raggiungimento di determinate soglie, tempi di evacuazione, ecc.),
i criteri di accettazione,
i limiti di validità dei risultati,
la documentazione video e i dati registrati.
La documentazione viene predisposta dal laboratorio incaricato o dal professionista antincendio e trasmessa sia al Comando sia alla DCPSTAE. Per le attività di categoria B e C, il Comando tiene conto dell’esito delle prove e della documentazione acquisita per formulare la valutazione conclusiva del progetto antincendio.
Un quadro transitorio in attesa della revisione normativa
La circolare ha natura dichiaratamente transitoria: le indicazioni fornite non sostituiscono una futura disciplina regolamentare, ma colmano un vuoto procedurale, offrendo a Comandi, professionisti e responsabili delle attività un percorso chiaro e formalizzato per l’utilizzo di protocolli di prova non standardizzati.
Per i progettisti antincendio si tratta di uno strumento importante: da un lato consente di sfruttare appieno le potenzialità dell’approccio prestazionale del Codice, dall’altro garantisce che le soluzioni sperimentali siano valutate e riconosciute nell’ambito di un procedimento amministrativo strutturato, con il coinvolgimento diretto della DCPSTAE e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

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