Proroga 2022  validita' CFP ADR e consulenti ADR

Circolare MIT protocollo 39841 del 27/12/2021

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot.n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021.

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16febbraio 2021 cd. “Omnibus II”
Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.

Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che:

• ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022;

• ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio
2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 marzo 2022, può
essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre si rammenta che in data 23 marzo 2021 l’Italia ha sottoscritto i seguenti accordi multilaterali:

- M333, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2 quanto ai certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose;

- M334, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1 quanto ai certificati per i consulenti per la sicurezza.

In virtù dei predetti accordi i predetti certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza, se in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso rimangono validi fino al 30 settembre 2021 a condizione che siano superati entro il 1° ottobre 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene – come di prassi - opportuno ripubblicare la circolare prot. n.
24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021 in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.


-attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo fatto salvo quando disposto sub lettera f), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies

-ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;


-Si rammenta, per completezza espositiva, che se erano in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre
2021 hanno conservato la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno dimostrato di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021;

-ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.
103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al
29 giugno 2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami,
utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 giugno 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola.

-Si rammenta, per completezza espositiva, che se erano in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre
2021 hanno conservato la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 ottobre 2021.


Fonte: Mit

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TABELLA DI SINTESI DELLE PROROGHE DI VALIDITA’ DI PATENTI ED ALTRI DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA

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