Prestazioni energetiche degli edifici Web App

Il nuovo DM 28/10/2025 sui requisiti minimi: cosa cambia per le prestazioni energetiche degli edifici e come supporta il calcolo la web app gratuita

Il Nuovo DM 28/10/2025 Sui Requisiti Minimi: Cosa Cambia Per Le Prestazioni Energetiche Degli Edifici E Come Supporta Il Calcolo La Web App Gratuita

Il DM 28/10/2025 (cosiddetto “Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025”) aggiorna e sostituisce in parte la disciplina nazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici, intervenendo in modo organico su:

  • definizione e caratteristiche dell’edificio di riferimento;

  • modalità di calcolo dei fabbisogni e delle dispersioni (in particolare H’ T e ponti termici);

  • limiti di trasmittanza termica U delle strutture;

  • utilizzo delle superfici lorde come base univoca di calcolo;

  • verifica dei parametri per involucri ampiamente vetrati;

  • criteri di calcolo per teleriscaldamento e cogenerazione;

  • requisiti minimi per il benessere termo-igrometrico, antincendio e sicurezza;

  • obblighi per sistemi di automazione e controllo (BACS) e dispositivi autoregolanti;

  • integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici;

  • inquadramento di nuove casistiche di intervento (nuove costruzioni, ampliamenti, recupero sottotetti, cambi d’uso, ecc.).

In pratica, il DM 28/10/2025 è il nuovo riferimento per:

  • la Relazione tecnica ex “Legge 10”;

  • la verifica dei requisiti minimi di progetto;

  • il calcolo delle prestazioni da utilizzare anche ai fini della classe energetica.

Da quando è obbligatorio applicarlo

Il decreto specifica nei suoi articoli finali:

  • la data di entrata in vigore (legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);

  • le eventuali regole transitorie (per pratiche edilizie presentate prima/dopo una certa data).

In termini operativi, per i tecnici significa:

  • per i nuovi progetti (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, ampliamenti) presentati dopo la data indicata nel decreto, il DM 28/10/2025 diventa il riferimento obbligatorio;

  • per le pratiche già depositate prima della sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi le prescrizioni precedenti, salvo diverse disposizioni transitorie del decreto.

Quando prepari o aggiorni un progetto, sarà quindi indispensabile verificare:

  1. quando è stato depositato il titolo edilizio (CILA/SCIA/Permesso di costruire);

  2. se rientra nel regime precedente o in quello del nuovo DM.


2. Cosa introduce il decreto: i punti chiave

2.1 Ponti termici e Tabella 5-bis

Una delle novità più importanti è il trattamento dei ponti termici:

  • si conferma la definizione di ponte termico come porzione dell’involucro caratterizzata da dispersione maggiorata per discontinuità costruttive, strutturali o geometriche e/o per materiali con conducibilità diversa (in coerenza con UNI EN ISO 10211);

  • viene introdotta la Tabella 5-bis nell’Allegato A, che fornisce i coefficienti lineici ψ [W/mK] per i ponti termici più ricorrenti:

    • aggancio balcone,

    • davanzale,

    • spalla,

    • architrave,

    • cassonetto.

Le categorie riportate in Tabella 5-bis:

  • entrano a far parte integrante dell’edificio di riferimento;

  • devono avere lunghezze L corrispondenti a quelle dell’edificio reale;

  • regolano in modo chiaro il contributo dei ponti termici nel calcolo del fabbricato di riferimento.

Contestualmente, viene precisato che:

  • le trasmittanze U delle strutture riportate nelle Tabelle 1–5 devono intendersi già comprensive dell’effetto di tutti i ponti termici diversi da quelli specificamente elencati in Tabella 5-bis.

2.2 Superfici lorde come base di calcolo

Altra svolta importante: il decreto stabilisce esplicitamente che:

  • i calcoli devono essere effettuati su superfici lorde, non più lasciando spazio a interpretazioni “locali” (superficie netta, al netto di spessori, ecc.).

Questo riguarda:

  • i calcoli per l’edificio reale;

  • la costruzione dell’edificio di riferimento;

  • i rapporti di forma S/V e le verifiche H’ T;

  • le verifiche di trasmittanza U sulle strutture.

In più, il decreto chiarisce che per le strutture a contatto con il terreno:

  • la trasmittanza termica di riferimento deve già includere l’effetto del terreno, evitando sovrapposizioni o omissioni nei calcoli.

2.3 Nuove casistiche per interventi edilizi

Il DM 28/10/2025 chiarisce e raffina la classificazione di alcune tipologie di intervento:

  • sono assimilati a nuova costruzione:

    • recuperi di volumi non climatizzati (sottotetti, depositi, magazzini…),

    • cambi di destinazione d’uso,

    • quando la nuova porzione supera il 15% del volume esistente o 500 m³;

  • se l’ampliamento è ≤ 15% / 500 m³, non è assimilato a nuova costruzione ma:

    • deve rispettare i requisiti previsti per ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche, a seconda dell’incidenza sulla superficie disperdente;

  • viene introdotto il criterio basato sulla presenza di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo);

  • si chiarisce che un semplice cambio di destinazione d’uso, senza interventi che rientrano nelle casistiche del decreto, non è assimilato automaticamente a nuova costruzione.

2.4 Modifiche a H’,T e verifica di trasmittanza U

Per la verifica di prestazione dell’involucro:

  • per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazioni importanti di I livello:

    • H’,Tviene definito come coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro;

    • i limiti dipendono da zona climatica, rapporto S/V, percentuale di involucro trasparente, ecc.;

  • per le ristrutturazioni importanti di II livello, si semplifica:

    • non è più richiesta la verifica di H’ Tper l’intera parete;

    • ma è obbligatorio rispettare i limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici, come da Appendice B (trasmittanza media sulle parti oggetto di intervento).

La verifica di U limite per pareti, coperture, pavimenti, serramenti sulle porzioni oggetto di intervento viene quindi rafforzata.

2.5 Involucri ampiamente vetrati

Il decreto rivede la verifica di H’<sub>T</sub> per gli involucri con grandi superfici vetrate:

  • per ristrutturazioni di II livello, la verifica del parametro H’,Tpuò essere eliminata, semplificando molto i casi con facciate molto trasparenti;

  • per le ristrutturazioni di I livello, il limite H’ T viene ridimensionato in funzione della percentuale di involucro trasparente e della zona climatica;

  • per edifici di nuova costruzione, la verifica H’ T è sostanzialmente confermata, ma con riferimento aggiornato all’edificio di riferimento 2025.

2.6 Cogenerazione, teleriscaldamento e metodo di Carnot

Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento:

  • viene introdotto il metodo di Carnot per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata;

  • questo consente di riflettere meglio il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione di calore, con impatto diretto sulla classificazione energetica.

Analogamente, vengono affinati i criteri per la cogenerazione, in modo da rappresentarne correttamente i benefici energetici.

2.7 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il DM introduce obblighi dettagliati, in particolare:

  • definisce requisiti minimi di punti di ricarica (Tipologia A e B) per edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico o privato;

  • stabilisce gli obblighi di canalizzazione per un numero minimo di posti auto;

  • fissa tempistiche progressive (01/01/2025 e 01/01/2030) per applicare gli obblighi agli edifici esistenti non residenziali;

  • per gli edifici residenziali di nuova costruzione, richiede canalizzazione per tutti i posti auto se il numero è superiore a 10.

2.8 BACS, regolazione e altri aggiornamenti

Il decreto prevede inoltre:

  • obbligo di dotare gli edifici non residenziali con impianti termici > 290 kW di sistemi di automazione e controllo di classe B o superiore, se il tempo di ritorno è inferiore a 6 anni;

  • obbligo di installare dispositivi autoregolanti della temperatura in caso di sostituzione del generatore (sempre con condizioni di convenienza economica);

  • indicazioni aggiuntive su benessere termo-igrometrico, sicurezza antincendio e sismica, e utilizzo di fonti rinnovabili fino a coprire anche carichi quali ascensori e scale mobili nel non residenziale.


3. Metodo di calcolo e classi energetiche A4–G

Metodo di calcolo (schema semplificato)

Il DM 28/10/2025 non inventa un nuovo metodo di calcolo, ma:

  • si appoggia alle norme tecniche (UNI/TS 11300 ecc.) per stimare fabbisogni e indici di prestazione;

  • definisce in modo più stringente l’edificio di riferimento e i parametri geometrici (superfici lorde, S/V, H,T), i ponti termici e i limiti di U.

Il percorso operativo, in estrema sintesi, è:

  1. Modellazione dell’edificio reale

    • definizione geometria (superfici lorde, volumi);

    • involucro (U delle strutture, ψ dei ponti termici);

    • impianti (riscaldamento, raffrescamento, ACS, ventilazione, illuminazione, ascensori).

  2. Calcolo degli indici di prestazione

    • EPH,nren, EPC,nren, EPW,nren, EPV,nren, EPL,nren, EPT,nren;

    • somma in EPgl,nren (energia primaria non rinnovabile);

    • eventualmente EPgl,ren (quota rinnovabile).

  3. Edificio di riferimento

    • stessa geometria dell’edificio reale (superfici lorde, S/V);

    • strutture con U limite e ψ di Tabella 5-bis;

    • impianti standard definiti dal decreto;

    • calcolo di EPgl,nren,rif,standard (2019/21).

  4. Verifiche

    • rispetto di H’,T e U limite sulle strutture;

    • rispetto di altri indicatori (rinnovabili, rendimenti impiantistici, BACS, EV, ecc.);

    • calcolo del rapporto EPgl,nren / EPgl,nren,rif,standard per la classe energetica.

3.2 Classi energetiche A4–G

La classificazione energetica resta impostata sulle Linee guida APE:

  • si calcola il rapporto:

    in funzione di R, si assegna la classe da A4 (più efficiente) a G (meno efficiente).

Gli intervalli tipici sono:

  • A4: R ≤ 0,40

  • A3: 0,40 < R ≤ 0,60

  • A2: 0,60 < R ≤ 0,80

  • A1: 0,80 < R ≤ 1,00

  • B: 1,00 < R ≤ 1,20

  • C: 1,20 < R ≤ 1,50

  • D: 1,50 < R ≤ 2,00

  • E: 2,00 < R ≤ 2,60

  • F: 2,60 < R ≤ 3,50

  • G: R > 3,50

La novità del DM 28/10/2025 è che l’edificio di riferimento è stato aggiornato (ponti termici, superfici lorde, limiti U, teleriscaldamento, ecc.), quindi EPgl,nren,rif,standard cambia e, di riflesso, può cambiare la classe energetica anche a parità di EPgl,nren dell’edificio reale.

A cosa serve la web app gratuita e come si colloca rispetto al DM 28/10/2025

La web app è pensata come uno strumento di supporto per il tecnico che lavora con il DM 28/10/2025.
Non è un software di certificazione, ma un “cruscotto” che ti aiuta a vedere subito se sei sulla strada giusta.

In concreto ti permette di:

  1. Analizzare l’involucro dell’edificio

    • Inserisci superfici lorde di pareti, coperture, pavimenti e serramenti.

    • Inserisci i valori di isolamento termico delle varie strutture.

    • Inserisci o fai calcolare i ponti termici più importanti (balconi, davanzali, spalle, architravi, cassonetti).

    • La web app calcola quanto disperde complessivamente l’involucro e ti indica se rientra nei limiti previsti dal decreto per:

      • nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione;

      • ampliamenti;

      • ristrutturazioni importanti di primo livello.

  2. Controllare i limiti di isolamento delle singole strutture

    • Per pareti, coperture, pavimenti e serramenti la web app confronta il valore inserito con i limiti previsti dal DM per gli edifici esistenti e per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.

    • L’esito è immediato: “ok” oppure “non conforme”, con richiamo al valore massimo ammesso.

  3. Gestire i ponti termici secondo il DM 28/10/2025

    • Se vuoi, puoi usare i valori dei ponti termici indicati nella tabella specifica del decreto per:

      • agganci dei balconi;

      • davanzali;

      • spalle e architravi dei serramenti;

      • cassonetti.

    • La web app applica questi valori in funzione della zona climatica e del tipo di misura (dimensioni interne o esterne) e li abbina alle lunghezze reali che tu inserisci.

  4. Stimare la classe energetica dell’edificio

    • Inserisci gli indici di prestazione energetica che hai calcolato con il tuo software (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, ascensori).

    • Inserisci anche l’indice globale dell’edificio di riferimento standard fornito sempre dal tuo software.

    • La web app calcola il rapporto fra l’edificio reale e quello di riferimento e assegna automaticamente la classe energetica da A4 a G, con una rappresentazione grafica colorata facilmente leggibile anche dal committente.

  5. Verificare rapidamente gli obblighi di ricarica per veicoli elettrici

    • Inserisci tipologia di edificio (residenziale o non residenziale), numero di posti auto e tipo di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione importante o edificio esistente).

    • Per i residenziali la web app ti indica se è obbligatorio predisporre canalizzazioni per tutti i posti auto quando si supera la soglia prevista.

    • Per i non residenziali ti ricorda in modo sintetico logiche e obblighi, rinviando alle tabelle ufficiali del decreto per il dimensionamento di dettaglio.


In cosa la web app è conforme al DM 28/10/2025

La web app è stata progettata per essere allineata ai concetti chiave del decreto, in particolare:

  1. Uso delle superfici lorde

    • Tutti i calcoli sull’involucro, sul rapporto fra superficie disperdente e volume e sulle verifiche di isolamento sono basati su superfici lorde, come richiesto espressamente dal DM 28/10/2025.

  2. Verifiche dell’involucro

    • La web app considera la dispersione complessiva dell’involucro e la confronta con i limiti previsti dal decreto per:

      • nuovi edifici e demolizioni con ricostruzione;

      • ampliamenti;

      • ristrutturazioni importanti di primo livello.

    • I valori limite inseriti nel codice corrispondono alle tabelle del decreto, differenziati per zona climatica, rapporto fra superficie disperdente e volume e, dove previsto, quota di superficie vetrata.

  3. Limiti di trasmittanza termica delle strutture

    • I limiti applicati a pareti, coperture, pavimenti e serramenti sono quelli riportati nelle tabelle del DM per edifici esistenti e ristrutturazioni importanti di secondo livello.

    • La web app ti mostra in chiaro se il valore inserito rispetta o meno il limite.

  4. Ponti termici secondo la nuova tabella

    • Sono stati inseriti i valori dei ponti termici più comuni, così come indicati nelle tabelle del DM, per tutte le zone climatiche.

    • Se l’utente lo desidera, la web app usa direttamente questi valori, aggiornando automaticamente i campi corrispondenti.

  5. Classi energetiche

    • La definizione della classe energetica segue le linee guida nazionali per gli attestati di prestazione energetica, cioè si basa sul confronto fra l’edificio reale e l’edificio di riferimento standard aggiornato.

    • Le soglie che separano le classi da A4 a G sono quelle ufficiali, e la rappresentazione grafica rispecchia la scala prevista (dal verde al rosso).


Quali semplificazioni utilizza la web app e perché

Per restare uno strumento veloce, leggero e gratuito, la web app non sostituisce un software energetico completo.
Ecco le principali semplificazioni rispetto al calcolo ufficiale:

  1. Non calcola i fabbisogni energetici da zero

    • Non ricostruisce modelli dettagliati dell’edificio, non simula mese per mese, non applica direttamente le norme tecniche di calcolo.

    • Presuppone che tu abbia già calcolato gli indici energetici con un software dedicato e ti chiede di inserirli come dati in ingresso.

  2. Non costruisce internamente l’edificio di riferimento

    • Non si occupa di generare automaticamente il modello completo dell’edificio di riferimento (geometrie, impianti standard, rendimenti, fattori di conversione).

    • Utilizza l’indice globale dell’edificio di riferimento che il tuo software fornisce in uscita. In altre parole: l’edificio di riferimento è una “scatola chiusa” che arriva dall’esterno.

  3. Tratta l’involucro in modo sintetico

    • L’involucro è schematizzato nelle principali categorie di strutture (pareti, copertura, pavimento, serramenti) e nei ponti termici più frequenti.

    • Non entra nel massimo dettaglio di tutte le situazioni possibili (angoli particolari, nicchie, strutture molto complesse, combinazioni di materiali particolari).

  4. Ristrutturazioni di secondo livello

    • Il DM prevede un calcolo preciso della prestazione delle porzioni oggetto di intervento, includendo i ponti termici in modo puntuale.

    • La web app, invece, ti fornisce:

      • un controllo immediato sui valori di isolamento delle singole strutture;

      • una visione complessiva sulla dispersione dell’involucro.

    • Non sostituisce il dettaglio di calcolo richiesto per ogni singolo intervento, ma ti aiuta a capire se stai lavorando in un “range” corretto.

  5. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

    • Per gli edifici residenziali, applica la logica principale del decreto: ti dice se, superata una certa soglia di posti auto, devi prevedere canalizzazioni per tutti.

    • Per gli edifici non residenziali, non fa un dimensionamento matematico dei punti di ricarica e delle equivalenze fra tipologie (per esempio, combinazioni di ricariche lente e veloci), ma ti ricorda cosa controllare nelle tabelle del decreto.

Perché sono state fatte queste scelte?
Perché una web app gratuita, pensata come supporto pratico, deve:

  • essere semplice da compilare anche in fase di sopralluogo o di confronto con il cliente;

  • ridurre al minimo il rischio di errori di input troppo complessi;

  • non sovrapporsi ai software energetici ufficiali, ma affiancarli.


Disclaimer sulla web app gratuita

Qui trovi un testo unico, già pronto da usare in manuali, relazioni o nel report di stampa:

Disclaimer d’uso della web app “Prestazioni energetiche – DM 28/10/2025”

Questa web app è uno strumento gratuito di supporto alla progettazione e alla verifica preliminare delle prestazioni energetiche degli edifici.

La web app:

  • non sostituisce in alcun modo i software di calcolo energetico riconosciuti e aggiornati alle norme tecniche vigenti;

  • non sostituisce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e non genera documenti ufficiali validi ai fini di legge;

  • utilizza dati inseriti dall’utente ed effettua alcune semplificazioni rispetto ai metodi di calcolo previsti dalla normativa, in particolare per quanto riguarda il calcolo dettagliato dei fabbisogni energetici e dell’edificio di riferimento.

I risultati forniti hanno valore puramente indicativo e servono a facilitare il controllo dei limiti previsti dal DM 28/10/2025 e la lettura della classe energetica.

La responsabilità della correttezza dei dati inseriti, delle scelte progettuali, dell’interpretazione delle norme e della conformità finale del progetto resta esclusivamente in capo al tecnico abilitato che utilizza la web app. L’autore e il distributore dello strumento non possono essere ritenuti responsabili per eventuali errori, omissioni o conseguenze derivanti dall’uso, corretto o scorretto, della web app e dei report prodotti.


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