Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto.

Circolare Congiunta INL–Conferenza Regioni di luglio 2025

Circolare Congiunta INL–Conferenza Regioni Di Luglio 2025

La Circolare Congiunta INL–Conferenza Regioni di luglio 2025 ribadisce alcuni principi fondamentali riguardo alla figura del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

  1. Definizione basata sulle competenze, non sull’anzianità
    L’articolo 2 definisce il preposto in termini di “competenze professionali” e “poteri gerarchici e funzionali adeguati”: non esistono vincoli di anzianità minima né esclusioni per apprendisti. Ciò significa che anche chi ha appena 12 mesi di servizio (o è ancora in apprendistato) può svolgere il ruolo, purché dimostri di possedere le capacità richieste.

  2. Formazione obbligatoria e verifica concreta
    Il preposto deve aver completato il percorso formativo previsto dall’art. 37, comma 7. Ma la Circolare sottolinea che non basta la certificazione “burocratica”: in sede ispettiva si accerta sul campo che il soggetto sappia effettivamente applicare le nozioni acquisite, attraverso sopralluoghi, interviste e controllo dei documenti.

  3. Responsabilità effettiva e poteri impeditivi
    L’idoneità alla funzione non è teorica, ma si misura sulla capacità di esercitare concretamente i “poteri impeditivi” previsti dall’art. 19 (es. fermare una mansione per un rischio imminente). In assenza di questi poteri reali, la nomina del preposto sarebbe inefficace e potenzialmente illegittima.

  4. Verifica caso per caso da parte degli Organi di Vigilanza
    Non esiste una regola “taglia unica”: l’accertamento viene fatto considerando il contesto aziendale, la specifica attività, il percorso formativo e la maturazione pratica del candidato. Ciò garantisce flessibilità operativa ma impone un obbligo di documentazione e di riscontro concreto.

  5. Coerenza con la giurisprudenza
    La Circolare riprende la sentenza n. 6790/2024 della Cassazione Penale, che esclude ogni “equiparazione inidoneità = apprendistato” e riafferma che l’inidoneità del preposto va accertata su base fattuale e puntuale, in linea con precedenti pronunce sul ruolo di garanzia del preposto nella tutela dei lavoratori.

TESTO DELLA CIRCOLARE:


OGGETTO: Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto.

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

Per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’art. 18, comma 1, lettera b‑bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/2008¹, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” sia l’art. 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n. 6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Infatti già la citata sentenza della Cassazione Penale, n. 6790 del 15 febbraio 2024, ha evidenziato che “l’equiparazione inidoneità‑apprendistato non è normativamente sancita” e che l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro, (cfr. la giurisprudenza consolidata richiamata nella suddetta sentenza: Sez. IV, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004‑01: “In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi”).

¹ «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Di conseguenza, nei casi di interesse, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

Fonte:Inl

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