PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA
Tabella violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 d.lgs 81/2008
PATENTE A PUNTI VIOLAZIONI IN EDILIZIA
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 d.lgs 81/2008
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 2
aprile 2002, n. 73
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10
ART 27 81/2008 MODIFICATO DALLA LEGGE 56/2004
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Decreto Attuativo che stabilisce le modalità per la domanda di rilascio della patente nei cantieri temporanei e mobili: in vigore dal 1° ottobre 2024
Niente prologa.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell'ultima ora.
Obiettivi del Decreto
Il provvedimento disciplina l’iter che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire per ottenere la patente, requisito fondamentale per operare nei cantieri. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando i criteri di qualificazione per i soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili.
Modalità di presentazione della domanda
Il Decreto stabilisce che la domanda di rilascio della patente dovrà essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso di requisiti essenziali come l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Destinatari del provvedimento
Il Decreto si rivolge principalmente a:
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale.Patente digitale
A seguito della presentazione della domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale con una serie di informazioni tra cui i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l'eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.
Sicurezza e qualificazione
Il regolamento prevede inoltre meccanismi di decurtazione e incremento dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Le imprese che dimostreranno di adottare modelli organizzativi e gestionali certificati in tema di sicurezza potranno ottenere crediti aggiuntivi fino a un massimo di 100 punti.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 rappresenta un importante passo verso la tutela della sicurezza nei cantieri e punta a regolamentare l'accesso a tali ambienti di lavoro, imponendo criteri di qualificazione e formazione stringenti per le imprese e i lavoratori autonomi. L'entrata in vigore, fissata al 1° ottobre 2024, inaugurerà una nuova fase per il settore edilizio, favorendo un più attento controllo sulle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.
Vediamo in dettaglio un sunto di quanto contenuto:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 1 "Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente":
Presentazione della domanda:
La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Soggetti coinvolti:
La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.
Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall'articolo 2.
Imprese e lavoratori autonomi dell'UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d'origine.
Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall'UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d'origine.
I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se in seguito viene accertata l’assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l’Amministrazione adotterà provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.
Rilascio della patente:
Soggetti UE:
Soggetti extra-UE:
Comunicazione agli organi competenti:
Svolgimento delle attività:
Controllo dei requisiti:
Richiesta di una nuova patente:Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere.
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 2 "Contenuti informativi della patente":
Informazioni disponibili per ogni patente:
Il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:
a) Dati identificativi della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
b) Dati anagrafici del richiedente della patente.
c) Data di rilascio e numero della patente.
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio.
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione sul portale.
f) Esiti di provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
g) Esiti di provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Modalità di accesso alle informazioni:
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di accesso alle informazioni.
Questi dati possono essere consultati dai seguenti soggetti:
Titolari della patente o i loro delegati.
Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriali.
Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51, comma 1 bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Le informazioni relative alla patente sono conservate per tutta la durata di validità della stessa.
Le informazioni sugli esiti dei provvedimenti di sospensione e dei provvedimenti definitivi (lettere f e g) sono conservate per un massimo di cinque anni dall'iscrizione sul portale.
Durata di conservazione delle informazioni:Questo articolo dettaglia le informazioni disponibili online per ciascuna patente e disciplina chi e come può accedere a tali informazioni, oltre a stabilire la durata della loro conservazione.
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 3 "Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente":
Adozione del provvedimento di sospensione:
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Infortuni mortali sul cantiere:
Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell'Ispettorato.
La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'incidente (art. 2700 del Codice Civile).
In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).
La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi.
Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.
In caso di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
L'INAIL fornisce all'Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie sugli eventi infortunistici, in modalità di cooperazione applicativa.
Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile:
Durata della sospensione:
Verifica delle condizioni di sicurezza:
Collaborazione con INAIL:Questi punti illustrano i presupposti e il processo che porta alla sospensione cautelare della patente in seguito a gravi violazioni legate alla sicurezza sul lavoro nei cantieri, inclusi i criteri di sospensione e la durata della stessa.
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 4 "Attribuzione dei crediti":
Punteggio iniziale:
Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.
Possibilità di incremento:
Il punteggio iniziale può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi, seguendo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 5.Questo articolo stabilisce la base di partenza del sistema di crediti associato alla patente e la possibilità di aumentare il punteggio, fino a un limite massimo, in conformità con i requisiti successivi.
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 5 - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori:
Incremento dei crediti:
I crediti attribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati seguendo i criteri descritti nei seguenti punti.
Crediti per la storicità dell'azienda:
Fino a 10 crediti possono essere attribuiti in base alla data di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo una tabella allegata al decreto.
Un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, se non sono stati subiti provvedimenti di decurtazione del punteggio.
Fino a 40 crediti possono essere assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo si articola in:
a) Fino a 30 crediti per:
Certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
Investimenti in formazione dei lavoratori, soprattutto lavoratori stranieri, oltre la formazione obbligatoria.
Formazione pratica specifica in cantiere erogata dal Mastro Formatore Artigiano.
Utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Adozione del documento di valutazione dei rischi.
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLST o RLS.
b) Fino a 10 crediti per:
Dimensione dell’organico aziendale.
Qualifica di Mastro Formatore Artigiano.
Certificazione SOA di I e II classifica.
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi in relazione alla manodopera.
Formazione linguistica per lavoratori stranieri.
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa.
Requisiti reputazionali di affidabilità, legalità e sostenibilità.
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.
I crediti aggiuntivi sono attribuiti al momento della presentazione della domanda, se il soggetto è già in possesso dei requisiti.
Se i requisiti sono acquisiti successivamente, i crediti sono attribuiti tramite aggiornamento del punteggio.
In caso di perdita dei requisiti che hanno generato crediti aggiuntivi (es. scadenza delle certificazioni), i relativi crediti verranno sottratti.
Il sistema per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sarà stabilito con un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Mancanza di decurtazioni:
Crediti ulteriori per attività di salute e sicurezza:
Attribuzione dei crediti:
Sottrazione dei crediti:
Definizione dei flussi informativi:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 6 - Sospensione dell'incremento dei crediti:
Sospensione dell'incremento dei crediti:
L'incremento dei crediti previsto dall'articolo 5, comma 3, viene sospeso se vengono contestate una o più violazioni elencate nell'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La sospensione rimane fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione della violazione, se questa viene presentata.
Condizione per il ripristino dell'incremento:
Se il titolare della patente ottiene l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51, d.lgs. 81/2008), l'incremento dei crediti può essere ripristinato anche durante la sospensione, successivamente alla notifica del verbale di accertamento.
A partire dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni di cui all'Allegato I-bis, l'incremento dei crediti non sarà applicabile per un periodo di tre anni.
Tale periodo inizia a decorrere dalla definitività del provvedimento, in conformità all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Blocco dell'incremento dei crediti dal 1° ottobre 2024:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 7 - Modalità di recupero dei crediti decurtati:
Recupero fino a 15 crediti:
Il recupero di fino a 15 crediti è possibile nei casi previsti dall'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il recupero è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'INAIL.
Criteri di valutazione:
La Commissione valuta il recupero tenendo conto di diversi elementi:
Adempimento dell'obbligo formativo riguardante i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Responsabilità dei soggetti che hanno commesso almeno una delle violazioni indicate nell'Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008.
Stato dei lavoratori coinvolti nei cantieri dove si sono verificate le violazioni.
Eventuali investimenti in salute e sicurezza realizzati dall'azienda, come indicato nell'articolo 5, comma 4, lett. a.
Alle riunioni della Commissione partecipano, come invitati, i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Per l'attività svolta, non sono previsti compensi o rimborsi di alcun tipo per i membri della Commissione o per i partecipanti.
I flussi informativi necessari per gestire il recupero e l'accreditamento dei crediti sono definiti tramite provvedimento dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Partecipazione dei rappresentanti:
Flussi informativi per l'accreditamento dei crediti:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 8 - Ulteriori disposizioni:
Fusione o incorporazione dell'impresa:
Se si verifica una fusione o incorporazione dell'impresa, la nuova persona giuridica risultante dall'operazione acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti.
Tuttavia, è previsto un aggiornamento dei crediti per tenere conto del nuovo assetto societario.
Trasformazioni societarie o conferimento d'azienda:
In caso di trasformazioni societarie, come previsto dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o in caso di conferimento d'azienda da parte di un imprenditore individuale a una società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.
Anche in questo caso, i crediti possono essere aggiornati in base al nuovo assetto societario.
Le modalità per la comunicazione delle informazioni relative a tali cambiamenti sono stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Modalità di comunicazione:
Art. 9 - Copertura finanziaria
Esclusione di nuovi oneri finanziari:
L'attuazione del presente regolamento non deve comportare nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.Art. 10 - Entrata in vigore
Data di entrata in vigore:
Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, in conformità con l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Formalizzazione del decreto:
Il decreto sarà munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono tenuti a rispettarlo e a garantirne l'applicazione.
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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).
Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.
Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.