Patente a crediti nei cantieri: cosa prevede (e cosa cambia) con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159
con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (entrata in vigore: 31/10/2025), sono state apportate modifiche operative e rafforzamenti importanti
La patente a crediti per cantieri temporanei o mobili è lo strumento che condiziona l’accesso ai cantieri al possesso di una “dote” minima di crediti. È stata introdotta nel D.Lgs. 81/2008 (art. 27) e, con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (entrata in vigore: 31/10/2025), sono state apportate modifiche operative e rafforzamenti importanti .
Il D.L. 159/2025 interviene per rendere più rapido il meccanismo sanzionatorio (decurtazione “on-notification” su specifiche fattispecie) e alzare la soglia di deterrenza (minimo sanzione a 12.000 €), con l’obiettivo di:
disincentivare condotte elusive nell’area del lavoro irregolare e della sicurezza;
premiare chi investe in prevenzione;
accrescere la qualità del mercato dei lavori, specie pubblici.
Ambito e soggetti obbligati
Da quando: obbligo dal 1° ottobre 2024.
Chi deve averla: imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, c.1, lett. a) D.Lgs. 81/2008).
Esclusi: chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali.Operatori esteri: basta un documento equivalente rilasciato dall’autorità del Paese d’origine (e, se extra-UE, riconosciuto secondo la legge italiana).
Rilascio e requisiti
Autorità competente: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), formato digitale.
Requisiti dichiarati in autocertificazione (DPR 445/2000):
Iscrizione alla CCIAA;
Formazione ex D.Lgs. 81/2008 (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro);
DURC valido;
DVR nei casi previsti;
Regolarità fiscale (art. 17-bis, c. 5-6, D.Lgs. 241/1997) ove dovuta;
Designazione RSPP ove dovuta.
Nelle more del rilascio: si può operare, salvo diversa comunicazione INL.
Revoca: se i requisiti autocertificati non sono veritieri. Dopo 12 mesi si può chiedere una nuova patente.
Punteggio, perdita crediti e recupero
Dotazione iniziale: 30 crediti.
Soglia operativa: ≥ 15 crediti per poter lavorare in cantiere.
Decurtazioni: legate a provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive) per violazioni indicate nell’allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008.
Se nello stesso accertamento ci sono più violazioni dell’allegato I-bis, il totale dei crediti tolti non può superare il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.
Novità del D.L. 159/2025 – comma 7-bis: per le violazioni del numero 21 dell’allegato I-bis la decurtazione scatta subito alla notifica del verbale dell’organo di vigilanza (non si attende la definitività). A supporto, l’INL utilizza anche i dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS).
Recupero/crediti aggiuntivi: rimandato a decreto del Ministro del Lavoro, sentito l’INL (criteri e modalità).
Sospensione cautelare e ricorsi
Novità rafforzata: se in cantiere avviene un infortunio mortale o con inabilità permanente (assoluta o parziale), l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi.
Le Procure trasmettono tempestivamente all’INL le informazioni utili; l’INL considera gli elementi oggettivi e soggettivi riportati nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti.
Ricorso: ammesso ai sensi dell’art. 14, c. 14 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni e impedimenti operativi
Sotto soglia (< 15 crediti) o senza patente/documento equivalente:
Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 € (nuovo minimo innalzato dal D.L. 159/2025).
Esclusione dai lavori pubblici (D.Lgs. 36/2023) per 6 mesi.
Niente diffida attenuante (art. 301-bis non si applica).
Gli introiti delle sanzioni vanno al bilancio dell’INL per i sistemi informatici della patente.
Lavori in corso: se la patente scende sotto 15 crediti, è consentito concludere l’appalto/subappalto solo se i lavori eseguiti superano il 30% del contratto (restano possibili i provvedimenti di sospensione ex art. 14).
Tracciabilità e interoperabilità
Le informazioni sulla patente sono annotate in una sezione dedicata del Portale Nazionale del Sommerso (PNS) e integrate con il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (art. 8 D.Lgs. 81/2008).
Monitoraggio: entro 12 mesi dall’avvio (1/10/2024) l’INL avvia un monitoraggio sul funzionamento del sistema e invia i dati al Ministero del Lavoro per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali.
Estensioni e deroghe
Possibile estensione ad altri ambiti (oltre i cantieri) con decreto del Ministro del Lavoro previa consultazione delle parti sociali.
Esenzione: non sono tenute alla patente le imprese con attestazione SOA in classifica ≥ III (art. 100, c.4, D.Lgs. 36/2023).
