patente a crediti e finto lavoro autonomo

INL: patente a crediti e finto lavoro autonomo – criteri di applicazione delle sanzioni

nota n. 964 del 4 giugno 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.

Le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro

Come noto, il citato art. 27, comma 11, introduce uno specifico regime sanzionatorio, consistente nell’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di sei mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riguardo a tale ultimo aspetto, si rileva che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit..

Non si ritiene, invece, che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in adesione alla prima interpretazione proposta da codesto IAM, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in parola.

In altri termini, tenuto conto della situazione di fatto riscontrata e accertata (lavoratore autonomo fittizio), non appare coerente la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana della violazione di cui all’art. 27, comma 11, cit., non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

A tale proposito si evidenzia che , se è vero – come riportato nel quesito che si riscontra – che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche nelle sedi giudiziarie eventualmente adite, coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo) potenzialmente contraddittorie fra loro.

Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

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