OT 24 2019 Modello e istruzioni
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2019
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 20192”, disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2019, a pena di inammissibilità della stessa
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi.
Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda deve indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2018), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni: A Interventi di carattere generale
B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C Interventi trasversali
D Interventi settoriali generali
E Interventi settoriali.
All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro
applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat.
In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali
(SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull’azienda nel suo complesso e
devono essere realizzati su tutte le Pat del cliente.
Altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su singole Pat dell’azienda.
In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che
possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori
produttivi.
Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere
realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale.
Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.
In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale.
Con riferimento a tali interventi, esclusivamente previsti nella sezione “B” del
modello OT24 2019, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende devono selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione. Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall’azienda implicano l’adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena realizzazione.
Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese1). Inoltre, è previsto un differente numero di condizioni/attività da attuare, sicché ad una azienda “piccola” è richiesta la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto ad una “grande” azienda.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative
(sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per ogni Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari
almeno a 100.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 20192”, disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2019, a pena di inammissibilità della stessa.
A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2019, la documentazione probante
deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità
disponibile nei Servizi online.
All’interno del modulo, nei campi “Note” e “Documentazione ritenuta probante”, sono riportati alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti. Vengono, altresì, elencate le evidenze documentali (campo “Descrizione documentazione probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della stessa, a pena di inammissibilità.
Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come “anno di riferimento” o direttamente come anno 2018.
In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale;
essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità
operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.). È però
necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata, relativa, appunto, all’”anno di riferimento” 2018.
La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare:
data3;
firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di
altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di
presentazione della domanda
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione
atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non
alle sole Pat oggetto della domanda.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Sul sito web Inail – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4, oggetto di specifiche dichiarazioni contenute nel modulo di domanda.
È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o
successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo , secondo lo schema seguente:
Da 11 a 50 18 %
Da 51 a 200 10 %
Oltre 200 5 %
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa
e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle
vigenti sanzioni.
In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell’azienda.
In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Foglio excel calcolo e verifica Ot 24 2019
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