Nuova procedura operativa irregolarità ADR
Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose

La gestione dei controlli ADR sul trasporto stradale di merci pericolose entra in una fase più strutturata e digitalizzata. Con la procedura operativa approvata dalla Direzione generale per la motorizzazione, versione 1.0 del 9 marzo 2026, viene definito un modello organizzativo unitario per la gestione delle segnalazioni di irregolarità rilevate durante i controlli su strada, con l’obiettivo di uniformare i flussi informativi, migliorare la tracciabilità documentale e rendere più efficiente l’archiviazione e l’elaborazione dei dati.
La nuova lista di controllo ADR, anch’essa revisionata al 9 marzo 2026, costituisce il perno operativo di questo assetto.
La nuova procedura operativa sulle liste di controllo ADR segna un passaggio importante verso una vigilanza più coordinata, tracciabile e digitalizzata nel trasporto di merci pericolose.
Il valore aggiunto non sta soltanto nella modulistica informatizzata, ma nella standardizzazione dell’intero ciclo del controllo: dalla verifica su strada alla conservazione del dato, fino alla reportistica istituzionale nazionale e internazionale. Per gli organi di controllo significa lavorare con uno schema uniforme; per le imprese di trasporto significa confrontarsi con un sistema di verifica più leggibile, ma anche più rigoroso e documentabile.
Il quadro europeo di riferimento è chiaro. La Direttiva (UE) 2022/1999 disciplina procedure uniformi per i controlli sul trasporto di merci pericolose su strada e ha come finalità quella di verificare che le condizioni di sicurezza del trasporto siano conformi alla normativa applicabile. La successiva Direttiva delegata (UE) 2025/1801 aggiorna gli allegati I e II della direttiva del 2022 per allineare la checklist di controllo e le categorie di rischio all’evoluzione tecnica e normativa dell’ADR, rendendo più leggibile il collegamento tra prescrizioni ADR, tipologia di infrazione e classificazione del rischio.
In questo contesto, la procedura italiana non introduce nuovi obblighi sostanziali di sicurezza per il trasporto ADR, ma interviene in modo incisivo sul piano organizzativo e documentale. In sostanza, cambia il modo in cui il controllo viene registrato, formalizzato, trasmesso, archiviato e successivamente utilizzato per il reporting istituzionale. Il documento ministeriale dichiara infatti che lo scopo della procedura è descrivere un modello ottimizzato per la gestione delle segnalazioni di irregolarità attraverso processi, strumenti e linee guida organizzative.
L’ambito di applicazione è ampio. La procedura riguarda il trasporto di merci pericolose su strada sia all’interno del territorio nazionale sia tra Stati membri dell’Unione europea. Rientrano nel perimetro anche le operazioni di carico e scarico, i trasferimenti tra un modo di trasporto e un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. Restano invece esclusi, tra gli altri, i trasporti per ferrovia o per via navigabile interna, quelli effettuati da mezzi delle forze armate o sotto la loro responsabilità, alcuni casi di navigazione marittima interna, i traghetti che effettuano il solo attraversamento di vie navigabili interne o porti e i trasporti svolti interamente all’interno di aree chiuse.
La procedura attribuisce ruoli precisi ai soggetti coinvolti. Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 effettuano i controlli su strada ai sensi delle Direttive (UE) 2022/1999 e 2025/1801, notificano i controlli eseguiti, trasmettono la lista di controllo via PEC alla Divisione 3 della DGMOT e, nel caso di trasportatori stranieri, informano le autorità del Paese contraente ADR. La Divisione 3 della DGMOT riceve le liste, le archivia e, con cadenza biennale, trasmette al Segretariato dell’ONU il formulario statistico relativo a infrazioni e sanzioni.
Uno dei punti più rilevanti è l’uso della modulistica informatizzata. I documenti operativi previsti dalla procedura sono due: la “Lista di controllo”, utilizzata durante le operazioni di verifica sul trasporto di merci pericolose su strada, e la “Lettera di trasmissione controllo ADR alla DGMOT”, che accompagna l’invio formale della documentazione. Entrambi sono inseriti in un flusso digitale: compilazione da parte degli organi di controllo, invio tramite PEC alla Divisione 3 e successiva archiviazione digitale. Anche la comunicazione applicativa diffusa a marzo 2026 richiama espressamente l’utilizzo di una nuova lista di controllo da redigere e gestire in formato digitale.
La nuova lista di controllo ADR è strutturata in modo da rendere omogenea la raccolta delle informazioni essenziali del controllo. Nella prima parte vengono registrati i dati identificativi del controllo e dell’unità di trasporto: luogo, data, ora, targa del veicolo e dell’eventuale rimorchio o semirimorchio, impresa di trasporto, conducente o assistente, mittente, destinatario, quantità complessiva delle merci pericolose e superamento o meno del limite quantitativo ADR 1.1.3.6. Seguono le sezioni dedicate ai documenti di bordo, alle operazioni di trasporto e all’equipaggiamento di bordo. Sono inoltre presenti un campo per il numero ONU, uno spazio per la categoria di rischio più rilevante tra I, II e III, le osservazioni e l’indicazione dell’autorità che ha effettuato il controllo.
Dal punto di vista operativo, gli elementi verificati coprono l’intera catena della conformità visibile e documentale. La checklist contempla infatti il controllo dei documenti di trasporto, delle istruzioni scritte, di eventuali accordi bilaterali o autorizzazioni nazionali, del certificato di omologazione del veicolo e del certificato di formazione del conducente. Sul versante materiale e operativo, vengono valutati l’autorizzazione della merce al trasporto, l’idoneità del veicolo, le disposizioni relative alla modalità di trasporto, il divieto di carico misto, il fissaggio del carico, l’assenza di fughe o danneggiamenti dei colli, la marcatura ONU, l’etichettatura, la segnalazione e marcatura del veicolo, le attrezzature di sicurezza e gli estintori. In pratica, la modulistica informatizzata trasforma il controllo in una traccia amministrativa completa, uniforme e immediatamente archiviabile.
La procedura ministeriale descrive anche con chiarezza il flusso di lavoro. I controlli sono eseguiti a campione e devono essere svolti in un tempo ragionevole, su una parte ampia della rete stradale, in luoghi che consentano, se necessario, di regolarizzare il veicolo o di immobilizzarlo in sicurezza. Se indispensabile, possono essere prelevati campioni dei prodotti da sottoporre a esame presso laboratori riconosciuti e autorizzati. Quando emergono irregolarità, il Prefetto, quale autorità amministrativa competente per il luogo dell’accertamento, irroga le sanzioni amministrative secondo la legge 689/1981. Al termine del controllo, al conducente viene rilasciato un documento che attesta l’avvenuta verifica, così da ridurre, ove possibile, controlli ulteriori sul medesimo trasporto.
Dopo il controllo, la lista compilata viene archiviata sulla piattaforma in uso presso l’Amministrazione dell’organo accertatore e rinominata secondo l’ID generato automaticamente dal documento durante la compilazione. Ogni controllo, sia con esito positivo sia con esito negativo, deve poi essere notificato mensilmente alla Divisione 3 della DGMOT tramite PEC e lettera di trasmissione, allegando le liste compilate e correttamente rinominate. La Divisione 3 le acquisisce, le conserva nell’apposita cartella condivisa sul cloud della propria Amministrazione e, con cadenza biennale, utilizza i dati raccolti per compilare il resoconto statistico da inviare al Segretariato dell’ONU. Anche il diagramma di flusso riportato a pagina 10 del documento sintetizza questo percorso: controllo su strada, compilazione digitale, consegna al conducente, archiviazione, trasmissione mensile, consolidamento centrale e reportistica biennale.
Per gli operatori del settore ADR, questa novità ha un impatto concreto. La nuova procedura rende ancora più importante la prontezza documentale del vettore e del conducente, la correttezza delle marcature, l’idoneità dell’equipaggiamento e la coerenza complessiva tra merce, veicolo e modalità di trasporto. Non si tratta soltanto di “superare un controllo”, ma di essere in grado di sostenere una verifica standardizzata, digitalmente registrata e destinata a confluire in un sistema nazionale di raccolta e analisi dei dati. Anche le irregolarità solo visibili o apparentemente marginali assumono un maggior rilievo, perché entrano in un flusso tracciato, comparabile e statisticamente elaborabile.
Sotto il profilo normativo, il riferimento resta plurimo e integrato. La procedura richiama la Direttiva (UE) 2022/1999, la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, il D.Lgs. 35/2010 di attuazione della Direttiva 2008/68/CE, l’art. 168 del Codice della strada, l’ADR e il D.M. 30 maggio 2024, n. 151 sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È quindi evidente che il nuovo modello non è un atto isolato, ma la traduzione organizzativa nazionale di un’esigenza europea di uniformità nei controlli e di maggiore qualità dei dati raccolti.
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