Modifica Allegato VIII al D.lgs. n. 81 del 2008

Il Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE.

È stato adottato il Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 (Lavoro-Economia), che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. 

Il provvedimento, in particolare, prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE.

Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021

Dal punto vista documentale, notevoli modifiche si riscontrano sull'articolazione dello schema indicativo per l'inventario dei rischi, reso più articolato e dettagliato rispetto a quello attuale, il che comporterà l'aggiornamento della valutazione e del relativo documento in base all'art. 29 del T.U.

Di seguito, si riporta il nuovo Allegato VIII contenente le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari:

Protezione dei capelli: i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in modo completo;


protezione della testa: i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;


protezione degli occhi o del viso: i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati;


protezione degli arti superiori: nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione;


protezione degli arti inferiori: per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. 

Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente;


protezione delle altre parti del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc;
protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati: i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza;


protezione delle vie respiratorie: i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie quali, ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.

SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Dispositivi per la PROTEZIONE DELLA TESTA
— Caschi, elmetti e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
— urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
— impatti con ostacoli;
— rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
— compressione statica (schiacciamento laterale);
— rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
— scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
— rischi chimici;
— radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura).
— Retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

Dispositivi per la PROTEZIONE DELL’UDITO
— Cuffie (comprese ad esempio le cuffie attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico, ecc.).
— Inserti auricolari (comprese ad esempio quelli dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale, ecc.).

Dispositivi PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
— Occhiali, maschere (se del caso con lenti correttive) e schermi facciali o visiere di protezione da:
— rischi meccanici;
— rischi termici;
— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);
— radiazioni ionizzanti;
— aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

Dispositivi per la PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
— Dispositivi filtranti per la protezione da:
— particelle;
— gas;
— particelle e gas;
— aerosol solidi e/o liquidi.
— Dispositivi isolanti, con alimentazione d’aria respirabile.
— Dispositivi di autosoccorso.
— Dispositivi per immersione.

Dispositivi per la PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
— Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
— rischi meccanici;
— rischi termici (calore, fiamme e freddo);
— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
— rischi chimici;
— agenti biologici;
— radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
— rischi derivanti da vibrazioni.
— Ditali.

Dispositivi per la PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI e antiscivolamento
— Calzature (ad esempio scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio, ecc.) per la protezione da:
— rischi meccanici;
— rischi di scivolamento;
— rischi termici (calore, fiamme e freddo);
— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
— rischi chimici;
— rischi derivanti da vibrazioni;
— rischi biologici.
— Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
— Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
— Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
— Accessori (chiodi, ramponi ecc.).

PROTEZIONE DELLA CUTE - CREME BARRIERA *
— Le creme barriera potrebbero essere utilizzate per la protezione da:
— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
— radiazioni ionizzanti;

* In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme barriera unitamente ad altri dispositivi di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme barriera fanno parte dei dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto i prodotti di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme barriera non sono considerate dispositivo di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.
— sostanze chimiche;
— agenti biologici;
— rischi termici (calore, fiamme e freddo).

Dispositivi per la PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO /ALTRE PROTEZIONI PER IL CORPO
— Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
— Indumenti di protezione per l’intero corpo (ad es. tute) e per parti di esso (ad es. ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
— rischi meccanici;
— rischi termici (calore, fiamme e freddo);
— agenti chimici;
— agenti biologici;
— radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);
— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
— possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
— Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
— Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di dispositivi di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Caschi/elmetti di protezione per l'industria

2. Occhiali di protezione e schermi per la protezione del viso

3. Dispositivi di protezione per l’udito

4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

5. Guanti di protezione

6. Calzature per uso professionale (di protezione, di sicurezza, da lavoro)

7. Indumenti di protezione

8. Giubbotti di salvataggio per l'industria

9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

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