Modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti

Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021
Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Con Delibera n° 14 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Modello di Documento unico del Formulario di trasporto rifiuti previsto all’articolo 230, comma 5, del Testo Unico Ambiente (TUA) D.Lgs. 152/2006 e, successivi modifiche ed integrazioni per i rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

L’ articolo 230 così recita:

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.


Il Modello unico, emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva e coincidente con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività, viene utilizzato come modello sostitutivo del formulario di identificazione dei rifiuti ex art. 193 d. lgs. n. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett.bb) del d. lgs. n. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione (art. 110, comma 3 T.U.A.) o l’iscrizione in procedura semplificata (artt. 214 e 215 T.U.A.).

Una particolarità è prevista in caso di trasporto a raggruppamento temporaneo: i questo caso è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230 comma 5, d. lgs. n. 152/2006 ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

Una volta effettuato il trasporto, il Modello unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del d. lgs. n. 152/2006.

La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino sarà invece accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti.

Il Modello unico andrà prodotto e vidimato in formato digitale tramite applicazione predisposta dall’Albo Gestori Ambientali.

Metre i contenuti sono indicati nell’Allegato A, l’Allegato B della predetta deliberazione ricomprende invece la descrizione tecnica degli elementi identificativi.


DESCRIZIONE TECNICA DEL MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108


A) Nella sezione [1] vanno inseriti i seguenti dati identificativi del soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide
con il soggetto che effettua il trasporto dei rifiuti che si considerano prodotti da tale attività:
- denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- codice fiscale dell'impresa;
- indirizzo della sede legale dell’impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l’impianto
di destinazione, l’unità locale da dove trae origine l’attività di pulizia manutentiva;
- n. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- cognome e nome del conducente;
- identificativo dei veicoli di trasporto;
- data e ora di partenza.
B) Nella sezione [2] vanno inseriti gli indirizzi dei luoghi o, ove non possibile indicare l’indirizzo, il comune e la località dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva e la quantità stimata di rifiuto trasportato per ognuno degli interventi di puli zia manutentiva effettuati. Nel caso in cui gli interventi dovessero superare il numero di 10, i successivi saranno riportati in ordine cronologico nel campo relativo alle annotazioni.
C) Nella sezione [3] vanno inseriti i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- indicazione del codice dell’Elenco europeo dei Rifiuti, 20 03 04 o 20 03 06 alternativi tra loro. Tra i rifiuti identificati con il codice EER 20 03 04 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività di pulizia manutentiva.
- indicazione delle caratteristiche fisiche codificate: principalmente 3- fangoso palabile e 4- Liquido. Nei casi in cui si
rendesse necessario, è possibile indicare anche una delle altre caratteristiche fisiche codificate, 1- solido pulverulento e 2- solido non pulverulento. Si ricorda che le stesse sono alternative tra loro;
- indicazione del numero di contenitori utilizzati suddivisi tra cisterne e contenitori;
- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da indicarsi nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica.
D) Nella sezione [4] inserire la quantità di rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in kg o in litri (in partenza e/o da verificare a destino).
E) La sezione [5.1] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia raggruppato temporaneamente presso la sede o una unità locale del soggetto che effettua la pulizia manutentiva; dovranno essere riportati i dati relativi all’ indirizzo del sito presso il qua le viene effettuato il raggruppamento temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera bb) D.L.gs 152/2006. L’indirizzo del sito dovrà essere indicato se diverso dalla sede riportata nella sezione [1]. Lo stesso deve necessariamente coincidere con la sede o una unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
F) La sezione [5.2] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia conferito direttamente ad un impianto di trattamento; dovranno
essere riportati i seguenti dati relativi alle operazioni di recupero o smaltimento:
- codice dell’attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto (non sarà da individuare nel caso di impianto
con comunicazione ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.L.gs. 152/06);
- denominazione o ragione sociale dell'impresa che effettua il trattamento;
- codice fiscale dell'impresa che effettua il trattamento;
- indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- n. autorizzazione o estremi dell’iscrizione effettuata ai sensi degli artt. 214 e 215, del D.L.gs 152/2006. Qualora il rifiuto fosse conferito ad impianto di depurazione indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.L.gs 152/06.
G) La compilazione delle sezioni 5.1 e 5.2 sono alternative.
H) Nella sezione [6] apporre la firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva, per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152 /2006.
I) Nella sezione [7], in caso di conferimento all’impianto di trattamento di cui alla sezione 5.2, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma, indicando il proprio nome e cognome.


Le disposizioni di tale Deliberazione entreranno in vigore dal 30 aprile 2022.

SCARICA IL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI DOCUMENTO UNICO (FORMATO WORD)

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it