Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00203) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025

l D.L. 159/2025 introduce un pacchetto organico di misure per ridurre infortuni e malattie professionali, rafforzare i controlli e potenziare la capacità amministrativa degli enti preposti (INAIL, INL, SSN), con interventi specifici su filiere a rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e su contesti particolari (cantieri, appalti/subappalti, volontariato di protezione civile).
Il decreto incide in profondità anche sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), aggiornandone numerose disposizioni tecniche e organizzative.
Il D.L. 159/2025 opera su tre assi: leve economiche e organizzative (INAIL, INL, Carabinieri TL, SSN), qualità e tracciabilità di formazione/competenze (fascicolo lavoratore, accreditamento formatori, norme UNI accessibili), rigore mirato nei contesti più critici (cantieri, subappalti, lavori in quota, near miss, volontariato).
Le principali novità
1) INAIL: revisione aliquote e leva premiale (Art. 1)
Dal 1/1/2026: autorizzata la revisione aliquote di oscillazione “in bonus” per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con decreto Lavoro/MEF su proposta INAIL.
Esclusi dal bonus i datori con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza negli ultimi 2 anni.
2) Rete del lavoro agricolo di qualità (Art. 2)
Requisiti rafforzati: tra le cause ostative rientrano violazioni in materia di SSL; parte dei fondi INAIL per progetti ex art. 11 D.Lgs. 81/08 è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete che adottino misure migliorative di sicurezza.
3) Cantieri, appalti e subappalti: badge e patente a crediti (Art. 3)
Badge/tessera con codice anticontraffazione anche digitale, interoperabile con SIISL; priorità vigilanza INL su subappalti.
Patente a crediti (D.Lgs. 81/08, art. 27 e Allegato I-bis) ricalibrata: decurtazioni più tempestive, riordino delle fattispecie, aumento di alcune sanzioni.
4) Potenziamento Ispettorato Nazionale del Lavoro e Carabinieri Tutela Lavoro (Art. 4)
300 assunzioni triennali (2026-2028) di funzionari ispettivi SSL e vigilanza ordinaria; incremento dotazioni e spese di funzionamento.
Rafforzato il contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e pianificate assunzioni in deroga per ripianare gli organici.
5) Prevenzione e formazione (Art. 5)
INAIL trasferisce ≥ 35 mln €/anno al Fondo sociale occupazione/formazione per progetti di cultura della sicurezza (scuola, ITS/ITS Academy, università/AFAM, RLS).
Formazione mirata per settori ad alta incidenza infortunistica (costruzioni, logistica, trasporti) anche tramite Fondi interprofessionali; sostegno alle MPMI per DPI innovativi/intelligenti.
Campagne nelle scuole su sicurezza e infortuni in itinere (Educazione civica).
6) Accreditamento dei soggetti formatori (Art. 6)
Accordo Stato-Regioni (entro 90 giorni) con criteri e requisiti di accreditamento (competenza, esperienza, organizzazione, risorse) per elevare la qualità dell’offerta formativa SSL.
7) Scuola-lavoro (Art. 7)
Chiarito che la tutela assicurativa copre anche il tragitto casa-sede PCTO (in itinere).
Divieto per le convenzioni scuola-impresa di adibire studenti a lavorazioni ad alto rischio (come da DVR dell’ospitante).
8) Borse di studio ai superstiti INAIL (Art. 8)
Dal 1/1/2026: borse annue (3.000 € primaria/secondaria I grado; 5.000 € secondaria II grado/IeFP; 7.000 € università/AFAM/ITS) per i titolari di rendita a superstiti (limite spesa: 26 mln €/anno).
9) Assegno di incollocabilità (Art. 9)
Adeguato il requisito anagrafico ai limiti per l’assunzione obbligatoria, allineato periodicamente all’età pensionabile.
10) Norme UNI e sistemi di gestione (Art. 10)
L’art. 30 TUSL passa da BS OHSAS 18001:2007 a UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
Convenzioni INAIL-UNI per consultazione gratuita delle norme tecniche rilevanti e bollettino ufficiale periodico.
11) Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL (Art. 11)
Estese a tutte le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL.
12) Personale medico INAIL (Art. 12)
Stabilizzazione (nei limiti di facoltà assunzionali) del personale a TD ex D.L. 4/2022 con almeno 24 mesi continuativi.
13) Semplificazioni per i controlli e domicilio digitale (Art. 13)
Indennità forfetaria alternative per missioni ispettive INL.
Esenzione spese di giustizia per l’INL.
Obbligo di domicilio digitale distinto per amministratori (tempistiche e sanzioni se omesso).
14) SIISL per trasparenza occupazionale e sicurezza (Art. 14)
Per accedere a benefici contributivi sulle assunzioni, i datori devono pubblicare le posizioni sul SIISL; possibile invio CO tramite SIISL.
Pubbliche garanzie sull’affidabilità dei dati dei candidati.
15) “Mancati infortuni” (near miss) (Art. 15)
Linee guida ministeriali (entro 6 mesi) per identificazione, tracciamento e analisi dei near miss nelle imprese > 15 dipendenti, con report nazionale e finalità formative.
16) Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (Art. 16)
Riparto e finalizzazione degli introiti sanzionatori a epidemiologia, personale, strumenti, formazione, comunicazione; possibili prestazioni aggiuntive al personale SPSAL entro tetti; uso economie in anno.
17) Sorveglianza sanitaria e promozione salute (Art. 17)
Computo in orario di lavoro del tempo per accertamenti/visite (tranne preassuntiva).
Il medico competente promuove adesione a screening oncologici (LEA).
DM Salute (entro 12 mesi) su requisiti delle strutture del MC.
Nuova visita “mirata” (e-quater) in caso di ragionevole motivo di alterazione per alcol/stupefacenti su attività ad alto rischio; Accordo Stato-Regioni entro 31/12/2026 per revisione condizioni e modalità accertamenti.
18) Volontariato di protezione civile (Art. 18)
Disciplina organica nel TUSL (nuovo art. 3-bis): definizioni, perimetro, formazione, informazione, addestramento, controllo/sorveglianza sanitaria, DPI, luoghi di esercitazione non considerati “luoghi di lavoro”, rinvii a DPC 12/1/2012.
19) Personale regionale di protezione civile (Art. 19)
Proroghe e stabilizzazioni guidate del personale assunto ex L. 178/2020, con vincoli e procedure riservate entro tetti e piani fabbisogni.
20) Proroga stato d’emergenza Toscana (Art. 20)
Proroga al 31/12/2025 dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici 2023 (province FI, LI, PI, PT, PO, MS, LU), nei limiti delle risorse già stanziate.
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 (focus tecnico)
Governance, programmazione e leve premianti
Art. 6, c.2: componenti l) e m) in Commissione consultiva senza diritto di voto.
Art. 11:
c.4-bis (nuovo): trasferimento ≥ 35 mln €/anno da INAIL a Fondo sociale per progetti di cultura SSL.
c.5-ter (nuovo): formazione settori ad alta incidenza tramite Fondi interprofessionali.
c.5-quater (nuovo): sostegno MPMI per DPI innovativi/intelligenti.
c.6-bis (nuovo): campagne INAIL nelle scuole (in itinere/educazione civica).
Cantieri, appalti/subappalti, patente a crediti
Art. 27:
c.7-bis (nuovo): decurtazione crediti alla notifica del verbale (uso dati PNS).
c.8 integrato: Procure inviano elementi all’INL (salvo art. 329 c.p.p.).
c.11: sanzione elevata a 12.000 €.
Allegato I-bis: n.21 sostituito; n.22-23 soppressi; n.24 riformulato.
Allegato XII, n.12: nei cartelli di cantiere specificare le imprese in subappalto.
Sistemi di gestione, norme tecniche, DPI
Art. 30, c.5: allineamento a UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
Art. 30, c.5-ter (nuovo): convenzioni INAIL-UNI per accesso gratuito alle norme e bollettino.
Art. 77, c.4, lett. a) sostituita: obblighi manutentivi anche per indumenti che, da DVR, diventano DPI.
Formazione e tracciabilità competenze
Art. 37, c.11: per imprese < 15 addetti, il CCNL disciplina l’aggiornamento periodico secondo proporzionalità (dimensione/rischio).
Art. 37, c.14 sostituito: registrazione delle competenze nel Fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale/lavorativo (SIISL).
Sorveglianza sanitaria e promozione salute
Art. 20, c.2, lett. i) integrata: tempi accertamenti in orario di lavoro (eccetto preassuntiva).
Art. 25, c.1, lett. a-bis (nuova): medico competente promuove screening oncologici (LEA).
Art. 39, c.2-bis (nuovo): requisiti delle strutture del MC con DM Salute.
Art. 41:
c.2, lett. e-quater (nuova): visita mirata (prima/durante turno) in caso di ragionevole motivo di alterazione (alcol/stupefacenti) per attività ad alto rischio (L. 125/2001; DPR 309/1990).
c.4-bis sostituito: entro 31/12/2026 Accordo Stato-Regioni su condizioni e modalità per accertamenti; in mancanza, DM Salute/Lavoro entro 60 gg.
Prevenzione in ambienti e lavori in quota
Art. 113, c.2 sostituito: scale verticali > 2 m e > 75° con sistemi anticaduta (art. 115) o gabbia; requisiti su distanze e maglie.
Art. 115 sostituito: priorità ai sistemi collettivi (parapetti, reti); se non attuabili, DPI (trattenuta, posizionamento, funi, arresto caduta come ultima scelta), obbligo ancoraggi; rinvio ad art. 111 e 116.
Organismi paritetici e Dipartimenti di prevenzione
Art. 51:
c.8 secondo periodo soppresso.
c.8-bis sostituito: invio annuale (tramite INAIL) di dati su imprese aderenti/formate, RLS territoriali, asseverazioni, consulenze con esito positivo.
c.3-quater (nuovo): per imprese ≤ 10 addetti, OP possono convenzionarsi con ASL o medici competenti per supportare la sorveglianza sanitaria.
Art. 13: introdotti c.6-bis, 6-ter, 6-quater su riparto introiti, prestazioni aggiuntive SPSAL e uso economie (vedi sopra, Art. 16 del decreto).
Volontariato di protezione civile
Art. 2, c.1, lett. a) integrata: volontari CNVVF/PC nei limiti dell’art. 3-bis.
Art. 3, c.3-bis riformulato con rinvio a 3-bis.
Nuovo art. 3-bis: disciplina completa per organizzazioni di protezione civile (definizioni, formazione, informazione, addestramento, controllo/sorveglianza sanitaria, DPI, luoghi, rinvii al DPC 12/1/2012, estensioni a CRI/CNSAS/VVF volontari).
Conversione in legge del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159: principali modifiche introdotte in sede parlamentare
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (entrato in vigore il 31/10/2025) è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025.
In sede di conversione, il testo è stato oggetto di interventi eterogenei:
correzioni formali/terminologiche (chiarimenti lessicali, coordinamenti, punteggiatura, denominazioni corrette);
rafforzamenti procedurali (inserimento del coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in più passaggi);
integrazioni sostanziali (nuovi articoli e nuovi commi, inclusi termini, salvaguardie e ampliamenti di platee/ambiti).
Di seguito una lettura operativa delle modifiche riportate.
Articolo 1: chiarimenti e coordinamenti; nasce il nuovo articolo 1-bis
Le modifiche all’articolo 1 sono prevalentemente di pulizia normativa:
esplicitazione della denominazione completa dell’INAIL (“Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”);
sostituzioni lessicali (“presente provvedimento” → “presente decreto”; “bonus” → “beneficio”);
coordinamenti puntuali su riferimenti al bilancio (“bilancio dell’Istituto” → “bilancio dell’INAIL”).
La vera novità: Art. 1-bis (formazione sicurezza nel turistico-ricettivo e somministrazione)
Dopo l’articolo 1 viene inserito l’articolo 1-bis, che introduce un termine massimo: per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex L. 287/1991), la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008 devono concludersi entro 30 giorni:
dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure
dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.
Impatto pratico (lettura prudenziale):
non è una “deroga” agli obblighi, ma una scansione temporale massima di completamento per settori considerati “a basso rischio” dalla norma;
richiede comunque pianificazione, tracciabilità e registrazione della formazione e dell’addestramento.
Articolo 2: interventi di coordinamento e governance (INAIL e Conferenza Stato-Regioni)
Le modifiche all’articolo 2 si concentrano su:
correzioni testuali e di sintassi (“Istituto destinate” → “Istituto e destinate”);
riformulazione del periodo relativo alla platea delle imprese agricole ammesse, con una riscrittura più lineare ma sostanzialmente coerente (riferimento all’art. 2135 c.c., iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, aiuti di Stato UE, misure di miglioramento SSL);
inserimento della clausola procedurale: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” su proposta INAIL, rafforzando il coinvolgimento istituzionale nei provvedimenti attuativi.
Articolo 3: maggiore specificazione degli atti attuativi e ampliamento ambiti sanzionatori richiamati
Le modifiche all’articolo 3:
qualificano meglio l’iter (“decreto… sentita la Conferenza… da adottare entro sessanta”);
uniformano denominazioni (SIISL esplicitato e richiamato in modo più preciso);
introducono un inciso di rilievo: l’applicazione dell’art. 55, comma 5, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 viene estesa anche agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale richiamato.
In sintesi: più precisione sul perimetro e più robustezza del collegamento fra ambiti individuati e regime applicabile.
Articolo 4: aggiustamenti su inquadramenti e formulazioni (prevalentemente formali)
Qui prevalgono riscritture “di tecnica legislativa”:
migliore definizione delle aree e famiglie professionali (ispettori vigilanza ordinaria/tecnica);
uniformazione di espressioni (“per l’anno 2026”, “dall’anno 2026”, “area degli assistenti”);
correzioni di punteggiatura e chiusura periodo.
Effetto principale: riduzione di ambiguità interpretative nella lettura amministrativa e contrattuale.
Articolo 5: integrazioni su governance e partecipazione; precisazioni su commissioni; scale verticali
L’articolo 5, come modificato, contiene interventi molto concreti in tre direttrici:
1) Governance e rappresentanze
Sono introdotti/rafforzati ruoli (es. rappresentante INL in organismi/commissioni) e vengono precisate modalità di partecipazione, inclusi casi senza diritto di voto.
2) “Spending clause” su compensi
In più punti è ribadito che a componenti e invitati non spetta alcun compenso/gettone/rimborso o emolumento comunque denominato (scelta tipica per presidiare neutralità e contenimento costi).
3) Scale verticali permanenti (modifica all’art. 113 D.Lgs. 81/2008) e decorrenza differita
Viene riscritto il comma 2 dell’art. 113 con prescrizioni tecniche (altezza > 5 m, inclinazione > 75°, obbligo di gabbia o sistemi anticaduta individuali in alternativa secondo valutazione del rischio, distanze minime, caratteristiche anti-caduta della gabbia). Inoltre viene inserito un comma 1-bis che prevede efficacia differita per le scale installate entro il 31/10/2025: decorrenza dal 1° febbraio 2026.
Articolo 14: correzioni e maggiore puntualità dei rinvii; nasce il nuovo articolo 14-bis (lavoratori “più fragili”)
All’articolo 14 compaiono varie correzioni (terminologia “salute e sicurezza” → “salute e della sicurezza”, rettifiche numeriche, coordinamenti SIISL, uniformazione “data di entrata in vigore del presente decreto”, ecc.).
La novità sostanziale: Art. 14-bis
Dopo l’articolo 14 è inserito l’articolo 14-bis, dedicato al rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro verso i lavoratori più fragili, tramite modifiche:
alla L. 68/1999 (collocamento mirato) con innalzamenti percentuali e precisazioni sulla gestione delle commesse/distacchi in convenzione;
al D.Lgs. 276/2003 (inclusione esplicita di enti del Terzo settore non commerciali e società benefit in più passaggi).
Articolo 15: valorizzazione delle procedure INAIL su incidenti e near miss
In conversione si aggiunge un passaggio che richiama espressamente le procedure INAIL sulla gestione incidenti e segnalazione dei mancati infortuni, con l’obiettivo dichiarato di:
evitare duplicazioni di adempimenti;
valorizzare percorsi organizzativi già attuati, fino ad eventuale aggiornamento/integrazione delle linee guida.
È un segnale di policy: standardizzazione e interoperabilità delle prassi, non moltiplicazione di modelli paralleli.
Articolo 18: interventi su protezione civile e standard minimi; chiarimenti su responsabilità e sanzioni
Le modifiche all’articolo 18 includono:
correzioni formali (maiuscole/minuscole e coordinamenti);
integrazioni importanti su formazione/informazione/addestramento dei volontari nel rispetto di standard minimi nazionali;
inserimento di commi (13-bis e seguenti) che precisano non applicabilità di alcune disposizioni sanzionatorie del decreto a rappresentanti legali/volontari in determinati casi e ridefiniscono la non equiparazione a datore di lavoro/dirigente/preposto;
introduzione di un impianto sanzionatorio amministrativo specifico (interdizioni, importi) e relative modalità di accertamento.
In pratica: si cerca di bilanciare tutela e sostenibilità operativa del volontariato organizzato, delimitando responsabilità e conseguenze.
Articolo 19 e Allegato: da “allegato 1 al decreto” a Allegato G-bis nella Legge 178/2020
All’articolo 19 la modifica è di tecnica di innesto normativo:
il richiamo diventa “allegato G-bis alla presente legge”;
viene inserito un comma 1-bis che colloca l’allegato G-bis dentro la L. 178/2020, dopo l’allegato G.
All’allegato 1, conseguentemente, cambia l’intestazione in “(articolo 19, comma 1-bis) ‘Allegato G-bis (articolo 1, comma 701-bis)’” e si aggiunge la punteggiatura finale.
Questo tipo di scelta serve a “stabilizzare” l’allegato in una legge di riferimento, migliorando la rintracciabilità e la coerenza dei rinvii.
Articolo 20: ritocchi formali e nuovo Art. 20-bis (clausola di salvaguardia)
L’articolo 20 riceve correzioni minori (rubrica e concordanze verbali). Subito dopo, viene inserito l’articolo 20-bis: una clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome, con applicazione compatibile con statuti e norme di attuazione, richiamando anche la riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001).
Cosa cambia “davvero” per imprese e addetti ai lavori: tre punti operativi
Formazione nei settori turistico-ricettivo e somministrazione: introdotto un termine massimo di completamento (30 giorni). Questo impatta HR, RSPP e fornitori formativi: serve una procedura che assicuri completamento e prove documentali nei tempi.
Più Conferenza Stato-Regioni nei passaggi attuativi: diversi decreti e provvedimenti risultano rafforzati sul piano concertativo, con effetti potenziali su tempi/iter e uniformità applicativa territoriale.
Interventi mirati su sicurezza “tecnica” e su categorie specifiche: scale verticali (con decorrenza 1/02/2026 per pre-installato), politiche per lavoratori fragili (art. 14-bis), protezione civile (standard minimi e perimetro responsabilità).
Disclaimer
Questo articolo è un’analisi tecnico-operativa a fini informativi, basata sul contenuto del decreto e sul materiale fornito. Non costituisce consulenza legale né sostituisce i testi ufficiali, la legge di conversione o i decreti/accordi attuativi che potrebbero modificare contenuti e scadenze.

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