Misure di Prevenzione nei Piani di Sicurezza per il Rischio Climatico nei Luoghi di Lavoro
☀️ Nuove Misure di Prevenzione nei Piani di Sicurezza per il Rischio Climatico nei Luoghi di Lavoro – Protocollo 2025

🌡️ Emergenza caldo: nuove regole per lavorare in sicurezza
L’Italia sta affrontando un’ondata di caldo estremo con temperature che in molte zone superano i 40°C, con effetti diretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, soprattutto in ambienti all’aperto o non climatizzati.
Alla luce dell’emergenza climatica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato il 2 luglio 2025 un Protocollo d’intesa con le parti sociali, finalizzato alla gestione e alla prevenzione del rischio da caldo nei luoghi di lavoro.
Questa iniziativa si affianca alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2025, volte alla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
Il Protocollo Caldo 2025 rappresenta un passo fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori italiani in un contesto di cambiamento climatico crescente. La sua applicazione concreta, attraverso gli accordi territoriali e settoriali, punta a una prevenzione strutturata e condivisa, che diventi parte integrante della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Protocollo Quadro per l’Adozione delle Misure di Contenimento dei Rischi Lavorativi Legati alle Emergenze Climatiche negli Ambienti di Lavoro
Roma, giugno 2025
Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia crescente per la sostenibilità ambientale ed economica globale, determinando al contempo un’esposizione sempre maggiore delle lavoratrici e dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza nello svolgimento delle proprie attività, in particolare in quei contesti in cui si risentono più direttamente gli effetti nocivi delle condizioni atmosferiche estreme.
Ferme restando le indicazioni del Ministero della Salute rivolte alla popolazione generale, questo Protocollo intende affrontare le specificità dei contesti lavorativi, differenziati per settore, territorio e processo produttivo, attraverso strumenti contrattuali mirati, finalizzati a rafforzare la tutela e a promuovere misure condivise per la gestione delle emergenze climatiche.
Contesto e obiettivi
Il cambiamento climatico incide in modo significativo su molteplici attività lavorative, con particolare impatto:
Sulle mansioni all’aperto (outdoor);
Sulle attività al chiuso (indoor) in ambienti non adeguatamente climatizzati.
Al fine di prevenire rischi derivanti da eventi climatici estremi (es. ondate di calore), il datore di lavoro è tenuto a:
Monitorare costantemente le previsioni meteo tramite fonti ufficiali, come il portale www.salute.gov.it/caldo;
Attivare tempestivamente misure di prevenzione e protezione in base agli allarmi diramati.
In armonia con le disposizioni vigenti (es. su ammortizzatori sociali come CIGO e CISOA) e con i provvedimenti delle Autorità competenti (INL, INAIL, Ministero della Salute), il presente Protocollo promuove buone pratiche per la prevenzione di infortuni, malattie professionali e disagi psicofisici legati al clima.
L’obiettivo principale è conciliare la continuità produttiva con la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso:
Informazione e formazione;
Prevenzione;
Sorveglianza sanitaria;
Valutazione dei rischi;
Azione contrattuale concertata.
Ambito di applicazione
Il Protocollo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, inclusi studenti in percorsi PCTO e altre forme di formazione, come da definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Le parti firmatarie si impegnano a:
Avviare tavoli contrattuali settoriali, territoriali o aziendali;
Integrare le misure condivise nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL);
Promuovere iniziative contrattuali già in essere.
Obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono:
Applicare integralmente il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza;
Riferirsi agli accordi attuativi del Protocollo, stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale;
Includere nella valutazione dei rischi (art. 28) anche i rischi climatici, con riferimento specifico al microclima (art. 180);
Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 29) in funzione delle condizioni meteorologiche estreme.
Tavoli contrattuali e buone prassi
Le parti si impegnano a istituire tavoli negoziali per la definizione di misure mirate, adattabili alle caratteristiche dei settori e dei territori.
Temi prioritari d’intervento:
Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi da caldo;
Sorveglianza sanitaria con attenzione ai soggetti più vulnerabili;
Fornitura di DPI e abbigliamento adeguati alla stagione;
Riorganizzazione di orari e turni di lavoro per evitare le ore più calde.
Ambito cantieri temporanei o mobili (Titolo IV – D.Lgs. 81/2008)
Nel caso di cantieri edili:
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione deve considerare i rischi climatici nel PSC;
Si raccomanda l’introduzione di misure come:
Presenza di aree di ristoro;
Anticipo o posticipo delle attività;
Fornitura di bevande e accesso all’ombra;
DPI adeguati alla stagione.
Le stesse misure devono essere previste nei POS delle imprese appaltatrici, come stabilito dall’art. 96, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008.
Premialità per le imprese aderenti
Nel rispetto delle norme vigenti e senza incremento della spesa pubblica, il Protocollo prevede:
Possibilità di premialità INAIL per le imprese che adottano gli accordi attuativi;
Riconoscimento degli accordi anche per escludere responsabilità e penalità contrattuali legate a ritardi causati da eventi climatici estremi.
Verifica e aggiornamento
Le parti firmatarie:
Si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per valutare lo stato di attuazione del Protocollo;
Potranno costituire Gruppi di lavoro territoriali o settoriali con la partecipazione di Autorità sanitarie locali e altri soggetti istituzionali.
Richiesta di supporto istituzionale
Le parti firmatarie richiedono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Il formale recepimento del Protocollo;
Il sostegno alle misure previste, tra cui:
Estensione automatica degli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’attività per caldo, anche nei lavori stagionali;
Scomputo dei periodi di CIG ordinaria per eventi climatici estremi dal conteggio del massimale;
Tutela formale delle imprese contro responsabilità e penalità derivanti da ritardi dovuti a emergenze climatiche.

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