Manuale per la riapertura delle attività produttive
Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 11 del 29.04.2020
La presente versione del documento è stata radicalmente rivista dal punto di vista dell’impaginazione e dell’organizzazione dei contenuti. Le indicazioni operative, in larga misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale.
Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.
Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali1; sono state evidenziate le situazioni ritenute più plausibili per i contatti negli ambienti di lavoro):
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano)
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metri
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-
19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-
19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)
Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.
Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento.
Definizione di un piano di intervento
Per la pianificazione, l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà, o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più incisive, si ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione. Tale piano di intervento può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè opportunamente integrate), così come può costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
All’interno del piano, dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente, in un’ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del Datore di Lavoro, supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni del presente manuale.
Per le attività produttive che sono rimaste operative durante la fase di lockdown, conformemente alle previsioni dei provvedimenti governativi, le procedure/istruzioni operative già in essere dovranno essere aggiornate secondo le previsioni del presente manuale.
Coerentemente con quanto precisato dal protocollo nazionale di regolamentazione, il rischio associato all’esposizione a SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato
l’a ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a tale rischio, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio generico per la popolazione generale.
#Nota integrativa per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare
In considerazione della specificità di tali organizzazioni, l’individuazione del “COVID Manager” e la formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.
Attuazione delle indicazioni operative
La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Tali condizioni sono illustrate nei 10 punti di seguito riportati, integrate in alcuni casi da soluzioni specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi. In ogni caso, ciascuna organizzazione potrà modulare e adattare le misure di cui al presente Manuale sulla base delle proprie specificità organizzative, valutando altresì misure differenti perché di efficacia pari o superiore.
1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro
Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute2, una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione.
La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Dovranno essere considerati con particolare attenzione, laddove presenti, i locali accessori (es. spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e prolungato (es. servizi alla persona). Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola postazione di lavoro da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune.
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). Parimenti, deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria.
Informazione
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate dall’azienda, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.
Le informazioni riguardano in particolare:
▪ l’obbligo di rimanere a casa o comunque presso la propria dimora abituale in presenza di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale;
▪ l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie;
▪ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene evitare contatti stretti3 con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
▪ l’impegno di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o altri soggetti in base alla specifica organizzazione aziendale) in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti successivamente all’ingresso in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili.
Limitazione delle occasioni di contatto
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, le misure organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con soluzioni innovative relative all’articolazione dell’orario di lavoro e dei processi produttivi, sono le seguenti:
▪ favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o
“smart working”), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e legislazione vigente, soprattutto per le attività amministrative e d’ufficio che possono essere
svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
▪ adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa lo consenta;
▪ ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
▪ ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;
▪ ridurre al minimo l’accesso contemporaneo di più visitatori e clienti, ad esempio ampliando
le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);
▪ individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro;
▪ regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla
ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
▪ evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
▪ privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona;
▪ se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;
▪ individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e
vietare loro l’utilizzo di quelli del personale aziendale.
Nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad evitare l’impiego dei servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso verranno comunque messe a disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani.
#Nota integrativa in tema di formazione e aggiornamento professionale
Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, si ritiene che il
m ancato complet ament o dell’aggiornament o della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti
l’im possibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal
caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere
adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
#Nota integrativa in tema di verifiche e manutenzioni periodiche
Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.
Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.
Rilevazione della temperatura corporea
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.
Pertanto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale (lavoratori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate in ogni singola organizzazione aziendale, anche relativamente all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale per l’addetto alla rilevazione.
In caso di temperatura >37.5 °C non potrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate al proprio Medico di Medicina Generale.
Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti.
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
#Nota integrativa per le micro- e piccole imprese, per le ditte individuali e per le imprese a conduzione familiare
Nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute generale e all’assenza di sintomi simil- influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi.
#Nota int egrativa per il settore dell’edilizia
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà definire le modalità di rilevazione della temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici.
Distanziamento tra le persone
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona.
Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e regolamenta l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione).
Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie e mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
Tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto.
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3:
Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi medici, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da SARS-CoV-2, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.
Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE o se sono prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
La protezione delle vie respiratorie e delle mani potrebbe già essere prevista in condizioni ordinarie in base al profilo di rischio di ogni singola mansione (per la quale possono essere già previsti dispositivi di protezione di efficacia anche superiore).
...continua nel file allegato
Documento prodotto a cura di:
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
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