Malattia per lavoratori in quarantena e fragili del settore privato

COVID-19, INPS: NOVITÀ SULLA MALATTIA PER LAVORATORI IN QUARANTENA E FRAGILI DEL SETTORE PRIVATO.

L'INPS, con il messaggio del 15 gennaio 2021, n. 171 ha fornito indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo

1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), riguardo la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Per quanto riguarda i primi, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico
curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla 1

permanenza domiciliare. Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Per ulteriori informazioni in merito alle tutele e alle prestazioni economiche a favore dei lavoratori fragili, si rinvia al messaggio 9 novembre 2020, n. 4157.
Durante la pandemia, i lavoratori fragili sono stati tutelati solo se erano subordinati, sono invece stati esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata istituita presso l’Inps. Tutto ciò è stato ribadito dall’istituto di previdenza con il messaggio 171/2021, dove si fa il punto della situazione sulle tutele dei lavoratori fragili alla luce della Legge di Bilancio del 2021. Il provvedimento ha portato modifiche all’assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del Decreto Legge 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva, o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddette fragili (comma
2 e 2-bis).

Per i lavoratori del settore privato, che vengono posti in quarantena con il regime di sorveglianza attiva o in di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’istituto, non è più necessario, a decorrere del 1° Gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, come invece previsto per i 2020.
Per quanto riguarda, invece, la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità in base all’articolo 3, comma 1 e 3, della Legge
104/92, ovvero dalla condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche

o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Si tiene a precisare che l’equiparazione pei i lavoratori privati aventi diritto alla tutela prevista della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimale assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. La legge di bilancio 2021, ha prorogato al 28 febbraio anche la previsione che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modo agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.


Fonte: Uilm

Per ulteriori informazioni in merito alle tutele e alle prestazioni economiche a favore dei lavoratori fragili, messaggio 9 novembre 2020, n. 4157.

messaggio INPS del 15 gennaio 2021, n. 171

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


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