Linee guida relative alle misure COVID-19 del comparto turistico - Impianti di risalita  

Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico - Impianti di risalita UNI/PdR 95.1:2020

Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico - Impianti di risalita 
Guidelines on measures to contain COVID-19 risk contagion in the tourism sector - Cableways 
 
La prassi di riferimento, Pubblicata il 21 luglio 2020, ha l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel settore “impianti di risalita”, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.
Il documento fornisce indicazioni che possono contribuire a ridurre il rischio del contagio e finalizzate all’erogazione del servizio in modo sicuro, sia per i lavoratori/fornitori che per i consumatori/clienti/ fruitori e sostenibile per l’ambiente.
La prassi di riferimento si propone di rispondere alle esigenze di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a quelle di fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti, definendo requisiti in termini di organizzazione delle strutture/servizi, di formazione degli addetti e, infine, di comunicazione ai clienti.

Gli impianti di risalita costituiscono la struttura portante delle stazioni turistiche di montagna, che si sono sviluppate inizialmente in inverno, in ragione dell’effetto motivante della vacanza invernale procurato dallo sport dello sci. In seguito si è investito per sviluppare anche la stagione estiva, aggiungendo il servizio degli impianti a un tipo di frequentazione della montagna caratterizzata da finalità, da modalità di approccio e da tempistiche decisamente diversi. Ne consegue anche una diversa organizzazione del lavoro nelle due stagioni, in ragione dell’affluenza di turisti molto più intensa in inverno rispetto all’estate.
 
Sulla spinta dello sviluppo e del perfezionamento degli impianti di risalita si è costituita una filiera molto evoluta, frutto di investimenti rilevanti, composta da attività complementari e di analoga qualità, che ha assunto un ruolo fondamentale per la vita delle popolazioni montane.
 
Le aziende funiviarie rivestono infatti un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso, in quanto attraggono turisti italiani e stranieri, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri di sci, artigiani ecc. Si è calcolato che nell’arco alpino italiano, gli occupati nel sistema turistico invernale, considerando tutta la filiera delle attività interessate, raggiungano le 400.000 unità.
 
In un panorama alpino che vede i comuni di montagna morire lentamente per abbandono, è evidente l’importante ruolo economico e sociale svolto delle aziende funiviarie, che evitano lo spopolamento delle aree decentrate.
 
Va segnalato che l’intensità e la scadenza temporale dell’affluenza dei turisti agli impianti non è controllabile dai gestori dagli stessi, in quanto dipende dalla capacità ricettiva delle località nelle quali operano per la clientela di lungo periodo (tipicamente settimanale), dalla vicinanza di grandi centri urbani per la clientela di giornata (turisti pendolari) e dalle connessioni con altre stazioni sciistiche nel caso di comprensori o consorzi. Ne consegue che la rete di impianti e piste da sci realizzata nelle stazioni montane, per le sue caratteristiche di interconnessione, varietà e libertà, non può essere regolata né gestita con il sistema delle prenotazioni preventive, in quanto il turista sceglie le modalità di utilizzo del sistema di trasporto in base a valutazioni istantanee legate al suo stato fisico, all’orario, alle condizioni meteorologiche ed alla distribuzione degli altri turisti (si cerca di evitare le code).
 
In merito alle possibili soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico in condizioni di sicurezza e di tutela sia dei lavoratori sia dei turisti, l’obiettivo deve essere quello di evitare l’eccessiva concentrazione degli utenti, nella consapevolezza che i gestori potranno favorire l’adozione di regole e comportamenti  virtuosi, ma che servirà la collaborazione dell’utenza e il rispetto da parte della stessa di tali regole per far sì che si possa realmente ottenere il risultato atteso (sicurezza attiva).
 
Ciò premesso, il presente documento presenta una serie di raccomandazioni e suggerimenti studiati per contribuire a ridurre il rischio di contagio da agenti virali, in particolare il COVID-19, all’interno degli impianti di risalita, tenendo presenti le specificità dell’ambiente e le dimensioni medie dell’organizzazione normalmente applicabili
 
Si presentano misure e possibili soluzioni di carattere generale, che potranno essere personalizzate a seconda del contesto e delle condizioni logistiche di ogni impianto.

Ciascuno degli strumenti presentati contribuisce a ridurre il rischio complessivo di trasmissione COVID-19 nell’utilizzo degli impianti a fune, attraverso un approccio probabilistico. Sarà cura di ciascun gestore adottare le misure che ritiene adeguate ed economicamente sostenibili per il proprio impianto, in base ad una valutazione del rischio specifica e tenendo comunque presente che l’applicazione di più misure in parallelo nella medesima area contribuisce ad abbassare il rischio complessivo in maniera molto più efficace, già a partire da due misure tra loro indipendenti
 
Il contenuto riflette le conoscenze scientifiche sul virus COVID-19 alla data di produzione del documento. In particolare, si fa riferimento alle attuali raccomandazioni O.M.S. e Ministero della Sanità.
 
Vengono fatti salvi eventuali prescrizioni ed obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche a livello regionale.
 
Dovranno, inoltre, essere prese in considerazione le migliori pratiche ivi riportate che tengono conto degli aspetti ambientali generati dalle misure suddette, al fine di favorire il rilancio del turismo con criteri di sostenibilità che qualifichino il comparto, imprescindibilmente connesso alla valorizzazione e
conservazione dell’ambiente.
 
La presente prassi di riferimento ha l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel settore “impianti di risalita”, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.
 
NOTA Per “impianti di risalita” si intende quanto specificato nel D.D. 337/2012 del Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture.
 
Il documento fornisce indicazioni che possono contribuire a ridurre il rischio del contagio e finalizzate all’erogazione del servizio in modo sicuro, sia per i lavoratori/fornitori che per i consumatori/clienti/fruitori e sostenibile per l’ambiente.
 
La prassi di riferimento si propone di rispondere alle esigenze di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a quelle di fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti, definendo requisiti in termini di organizzazione delle strutture/servizi, di formazione degli addetti e, infine, di comunicazione ai clienti.
 
NOTA Il presente documento è stato elaborato ai soli fini di contrasto alla diffusione del Covid-19, per limitare gli eventuali rischi da contagio. È da intendersi, pertanto, applicabile fino alla cessazione dell’emergenza, ufficializzata dai provvedimenti delle pubbliche autorità.
 
2     RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
 
La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.
 
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i. 

Legge 2 aprile 2007, n. 40
Decreto  Dirigenziale  N.  337  del  16/11/2012  Disposizioni  e  prescrizioni  tecniche  per  le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone 
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
Decreto N. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna


SOMMARIO
 
INTRODUZIONE 
1         SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
2         RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
3         TERMINI E DEFINIZIONI 
4         PRINCIPIO 
5         MISURE ORGANIZZATIVE, PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE DELLE PERSONE
5.1    GENERALITÀ 
5.2    COMUNICAZIONE INTERNA .
5.3    INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.4    MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI.
6         MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 NELLE FASI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
6.1    GENERALITÀ 
6.2    FASE 1 - FASE DI ACCOGLIENZA DELLA CLIENTELA 
6.3    FASE 2 - FASE DEL TRASPORTO
6.4    FASE 3 – FASE DI USCITA DALL’IMPIANTO
6.5    ATTIVITÀ DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA TRASPORTATA 
7         REQUISITI PER ALTRI AMBIENTI/AREECOMUNI 
8         PULIZIA E SANIFICAZIONE 
8.1    PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
8.2    PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
BIBLIOGRAFIA

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