Linee guida per i soggetti formatori in Regione Lombardia
Linee guida dettagliate per i soggetti formatori in Regione Lombardia: recepimento Accordo Stato-Regioni n. 59/2025

L’Accordo tra lo Stato e le Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 stabilisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Regione Lombardia, con il documento “Indirizzi ai soggetti formatori operanti in Regione Lombardia”, fornisce regole vincolanti per gli enti accreditati, al fine di uniformare l’applicazione regionale e garantire la validità degli attestati emessi. Il presente articolo illustra in dettaglio i contenuti principali di questo documento, evidenziandone finalità, ambito di applicazione, procedure operative e implicazioni pratiche per i formatori.
Il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia” fornisce un quadro esaustivo di regole, procedure e modelli per uniformare e garantire la qualità della formazione SSL in Lombardia, in recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025. I formatori accreditati devono osservare scrupolosamente queste disposizioni, mentre i non accreditati sono fortemente incoraggiati ad applicarle per coerenza e riconoscibilità.
SCARICA LE LINEE GUIDA LOMBARDIAL’attenzione a piano formativo, documentazione, comunicazioni tempestive con ATS, sistemi di verifica e monitoraggio continuo è fondamentale per assicurare percorsi formativi validi, efficaci e conformi alla normativa, a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Premessa e finalità
La Premessa sottolinea la continuità con la normativa regionale preesistente e la necessità di garantire, sul territorio lombardo, la corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo n. 59/2025, il quale definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro . Le regole indicate sono vincolanti per i soggetti formatori accreditati in Regione Lombardia: la loro inosservanza compromette la validità degli attestati e può comportare sanzioni secondo le regole di accreditamento. Per i soggetti formatori non accreditati, pur non essendo obbligatorie, si raccomanda fortemente l’applicazione delle stesse regole per garantire uniformità e riconoscibilità sul territorio .
2. Campo di applicazione
Le disposizioni si applicano ai corsi previsti dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025:
Corso per Datore di Lavoro (punto 3, parte II);
Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008, punto 4 parte II);
Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/2008, punto 5 parte II);
Corso per Coordinatori per progettazione ed esecuzione dei lavori (allegato XIV D.Lgs. 81/2008, punto 6 parte II);
Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011, punto 7 parte II);
Corsi di abilitazione per operatori di attrezzature (art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008, punto 8 parte II);
Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III (punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6).
Inoltre, si estende ai corsi teorico-pratici per montaggio/smontaggio ponteggi e accesso con funi (Allegato XXI D.Lgs. 81/2008) e a corsi per segnaletica stradale in attività con traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019 .
3. Modalità di erogazione e documentazione obbligatoria
Fermo quanto stabilito dall’Accordo, per ogni corso di formazione o aggiornamento i soggetti formatori devono:
istituire e conservare il fascicolo del corso, come previsto dal punto 7 dell’Accordo;
predisporre il progetto formativo secondo la Parte IV punto 2.6 dell’Accordo (salvo percorsi non regolati direttamente dall’Accordo);
istituire e mantenere un registro delle presenze (fogli non asportabili o supporto informatico), compilato in tempo reale con firme di allievi, docenti e tutor, firmato in anticipo dal responsabile del progetto formativo;
predisporre il verbale delle verifiche finali .
Per modalità e-learning o videoconferenza sincrona, la rilevazione delle presenze deve avvalersi di sistemi tecnologici conformi alle specifiche dell’Accordo . I formatori devono conservare tutta la documentazione presso la sede per almeno 10 anni: fascicolo e progetto formativo, registro attestati e copie, prove finali e verbali, curricula di docenti e tutor, registro presenze, evidenze invio comunicazioni di avvio/fine corso .
4. Comunicazione di avvio corso
I soggetti formatori accreditati devono inviare al Servizio PSAL dell’ATS competente, almeno 10 giorni naturali prima dell’avvio, una comunicazione in formato elettronico/PEC redatta secondo il DPR 445/2000, contenente:
Estremi del decreto di accreditamento Regione Lombardia.
Autocertificazione esperienza in formazione su salute e sicurezza per il corso specifico.
Autocertificazione sull’impegno a utilizzare docenti con requisiti normativi.
Calendario dettagliato (sedi, articolazione giornaliera, argomenti, durata).
Dati e CV del responsabile del progetto formativo.
Dati e CV dei docenti.
Numero previsto di partecipanti.
Autodichiarazione di istituzione del fascicolo e registro presenze.
Autodichiarazione obbligo frequenza e limite assenze.
Se l’ATS richiede ulteriori informazioni entro 30 giorni, il corso può partire dopo 10 giorni dalla loro trasmissione o con autorizzazione ATS in deroga, salvo esplicito divieto . I non accreditati non sono obbligati a inviare questa comunicazione, ma è raccomandato.
5. Verifiche finali e comunicazione di fine corso
Le verifiche finali devono rispettare le modalità previste dall’Accordo o dalla normativa nazionale per i percorsi non regolati dall’Accordo. I formatori accreditati garantiscono che l’accertamento apprendimento sia effettuato da una Commissione interna, che redige il calendario delle verifiche (modello in Allegato 2) e compila il verbale finale con dati anagrafici di ciascun discente, percentuale di presenza e giudizio (idoneo/non idoneo), sottoscritto dai membri della Commissione e dal responsabile del progetto formativo . L’ATS può assistere o porre quesiti senza annotarli nel verbale. Entro 30 giorni naturali dalle prove, i soggetti trasmettono, in formato elettronico/PEC, la comunicazione di fine corso all’ATS competente usando il modello (Allegato 4), allegando:
metodologia di valutazione adottata;
esito valutazioni di gradimento dei partecipanti;
dati anagrafici completi dei soggetti idonei.
I non accreditati possono inviare la comunicazione a fini di tracciatura, se la loro sede legale è in Lombardia .
6. Rilascio degli attestati
I soggetti formatori emettono direttamente gli attestati di formazione o aggiornamento. Le ATS non rilasciano attestati. Gli attestati devono contenere le informazioni minime previste dall’Accordo o dalla normativa nazionale. Gli accreditati devono utilizzare i formati grafici indicati in Allegato 5; i non accreditati possono usarli per uniformità e riconoscibilità .
7. Formazione a distanza
L’e-learning e la videoconferenza sincrona sono consentiti solo nelle forme previste dall’Accordo o dalla normativa nazionale per percorsi non contemplati dall’Accordo. Per individuare l’ATS competente su corsi a distanza, si fa riferimento alla sede legale o operativa del soggetto accreditato in Lombardia. Durante l’invio della comunicazione di fine corso, il formatore accreditato deve fornire credenziali di accesso alle piattaforme all’ATS per consentire verifiche e controlli durante l’erogazione . I non accreditati possono inviare le comunicazioni solo se la sede legale è in Lombardia, con ATS competente quella sede, pur senza vincolo obbligatorio .
8. Convegni e seminari di aggiornamento
Anche la partecipazione a convegni o seminari può valere come aggiornamento, a condizione che i contenuti siano coerenti con quelli previsti dall’Accordo, fatta eccezione per alcuni specifici aggiornamenti (lavori in ambienti confinati, uso attrezzature, ecc.) . In questi casi è richiesta la tenuta del registro presenze da parte dell’organizzatore e non c’è limite massimo di partecipanti. Gli accreditati inviano all’ATS la comunicazione di avvio e fine corso compilando solo le sezioni applicabili, evidenziando che si tratta di convegno/seminario.
9. Regime transitorio
Fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, è possibile avviare corsi secondo gli Accordi Stato-Regioni precedenti e l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 previgente. Questi corsi seguono le disposizioni delle circolari regionali vigenti fino al termine del periodo transitorio .
10. Ruolo dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e ATS
La Regione Lombardia, tramite le ATS, svolge attività di sorveglianza, supporto e assistenza alla realizzazione dei corsi: non eroga corsi direttamente ma ne verifica qualità formale e sostanziale. I Comitati Provinciali di Coordinamento (art. 7 D.Lgs. 81/08) sono canali privilegiati per divulgazione e confronto con parti sociali ed enti di vigilanza. Al ricevimento della comunicazione di avvio corso, i Servizi PSAL verificano formalmente e, compatibilmente con pianificazione vigilanza, sorvegliano la qualità con ispezioni in loco o durante verifiche finali; possono anche effettuare controlli ex-post in azienda. I Dipartimenti forniscono assistenza ai datori di lavoro e formatori su corretta applicazione normativa, con campagne informative e aggiornamenti sui siti aziendali, nonché confronto attivo con i formatori .
11. Monitoraggio e diffusione delle informazioni
Le ATS trasmettono alle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro un tracciato elettronico riferito ai corsi comunicati nell’anno precedente, secondo il modello in Allegato 6. I dati aggregati sono pubblicati sui siti delle ATS e discussi annualmente nei Comitati Territoriali di Coordinamento (art. 7 D.Lgs. 81/2008) .
12. Allegati e modelli
Il documento contiene numerosi allegati con modelli standardizzati:
Allegato 1: modelli di comunicazione di avvio corso per varie tipologie (datori di lavoro, responsabili SPP, coordinatori, ecc.);
Allegato 2: modello di calendario verifiche finali;
Allegato 3: modello di verbale delle verifiche finali;
Allegato 4: modello comunicazione di fine corso;
Allegato 5: formati grafici degli attestati per corsi Accordo e non;
Allegato 6: modello di tracciato elettronico per invio dati formativi .
Questi modelli garantiscono uniformità di dati e procedure e facilitano la tracciabilità e i controlli.
13. Implicazioni pratiche per i formatori
Pianificazione anticipata: preparare fascicolo, progetto formativo, registro presenze e modelli di comunicazione in anticipo, rispettando i termini di trasmissione (almeno 10 giorni per avvio, 30 giorni per fine).
Verifica requisiti docenti: raccogliere CV e autocertificazioni di esperienza normative, garantendo idoneità per moduli specifici (es. formazione in ambienti confinati, utilizzo attrezzature).
Gestione e-learning: predisporre sistemi tecnologici per rilevazione presenze e fornire credenziali ATS, documentare accessi e verifiche finali su piattaforma.
Registro e conservazione documenti: mantenere in archivio tutti i documenti per almeno 10 anni, preparandosi a eventuali ispezioni ex-ante o ex-post.
Collaborazione con ATS: instaurare dialogo con Servizi PSAL per chiarimenti e supporto; condividere in modo trasparente le informazioni richieste.
Coinvolgimento nei comitati: partecipare ai Comitati Provinciali di Coordinamento per contribuire al confronto e aggiornamento continuo.
Monitoraggio continuo: predisporre raccolta dati aggregati e invio tracciati elettronici alle ATS, monitorare indicatori di gradimento e qualità formativa.
Transizione normativa: gestire eventuali corsi in regime transitorio con attenzione alle disposizioni precedenti e tempistiche di adeguamento.
Uso uniforme dei modelli: adottare i formati proposti per attestati e comunicazioni per facilitare riconoscimento e controllo.
modelli attestati di formazione
l’Allegato 5 elenca le tipologie di corsi per le quali il soggetto formatore accreditato deve utilizzare modelli di attestato (o “attestato di formazione ovvero aggiornamento”). Le tipologie sono:
Corsi di cui all’Accordo Stato–Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, in particolare:
a. Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della Parte II
b. Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 4 della Parte II
c. Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della Parte II
d. Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV del d.lgs. 81/2008) – previsto al punto 6 Parte II
e. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della Parte II
f. Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 Parte II
g. Corsi di aggiornamento previsti dalla Parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6.Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi – Allegato XXI del d.lgs. 81/2008.
Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – Allegato XXI del d.lgs. 81/2008.
Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – Allegato XXI del d.lgs. 81/2008.
Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare – Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.
In pratica, l’Allegato 5 innalza l’obbligo per gli enti formatori accreditati di impiegare template omogenei di attestato per tutte queste tipologie di corso. Spesso questi modelli includono campi obbligatori come dati del partecipante, dati del corso, ore svolte, esito verifica finale, firma del responsabile, loghi, riferimenti normativi, ecc.
2. Linee guida per il modello di attestato
Un attestato di formazione/aggiornamento in ambito salute e sicurezza sul lavoro deve contenere almeno i seguenti elementi (in linea generale e in accordo con i criteri dell’Accordo Stato-Regioni e con eventuali indicazioni grafiche dell’ATS/Regione):
Intestazione e loghi
Logo del soggetto formatore accreditato.
Eventuale logo di Regione Lombardia o dicitura “Regione Lombardia – [Servizio/ATS competente]” se previsto dal modello grafico ufficiale.
Titolo del documento: per esempio “Attestato di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” o “Attestato di Aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
Riferimenti normativi
Citazione dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 (data e numero).
Riferimento al D.Lgs. 81/2008 e specifici Allegati (es. Allegato XXI) o DPR/Decreto Interministeriale, a seconda del corso.
Eventuali altri riferimenti (es. DPR 177/2011 per ambienti confinati, D.I. 22 gennaio 2019 per segnaletica stradale).
Dati del partecipante
Nome e cognome.
Data di nascita.
Luogo di nascita (se richiesto dal modello ufficiale).
Codice fiscale (se previsto).
Azienda di appartenenza (se il corso è organizzato per specifica azienda).
Ruolo/mansione (ad esempio: lavoratore, preposto, datore di lavoro, responsabile SPP, coordinatore, operatore attrezzature, ecc.), per contestualizzare il corso.
Dettagli del corso
Denominazione esatta del corso (es.: “Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione – art. 34 D.Lgs. 81/2008”).
Tipologia: formazione iniziale o aggiornamento.
Durata in ore (totale, suddivisa eventualmente in ore teoriche e pratiche se richiesto).
Periodo di svolgimento (date di inizio e fine).
Sede/e di svolgimento (indirizzo o modalità e-learning con indicazione piattaforma se online).
Numero identificativo del corso o protocollo comunicazione all’ATS (se previsto).
Responsabile del progetto formativo (nome e qualifica).
Docenti: elenco nomi, con qualifica/titolo di studio (se richiesto).
Eventuali riferimenti a prove finali: esito verifica finale (idoneo/non idoneo).
Esito della verifica finale
Indicare “Esito: Idoneo” oppure “Esito: Non idoneo” secondo il superamento delle prove.
Eventuali punteggi o note (se il modello ufficiale lo prevede).
Data svolgimento della prova finale.
Firma del Presidente della Commissione o del responsabile del progetto formativo.
Dichiarazioni
Una frase che attesti la partecipazione e il superamento del corso, ad esempio:
“Il/La sottoscritto/a [Nome Responsabile], in qualità di Responsabile del Progetto Formativo, attesta che [Nome Cognome Partecipante], nato/a il [data], ha frequentato e superato con esito idoneo il corso [denominazione] della durata di n. XX ore, svolto in data [date], presso [sede/modalità], in conformità all’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 e alla normativa vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
Clausola su validità dell’attestato e eventuali condizioni (es. “valido ai sensi dell’Accordo Stato–Regioni e della normativa vigente”).
Data e luogo di rilascio
Data di emissione dell’attestato (generalmente la data della verifica finale o immediatamente successiva).
Luogo (città/sede del formatore).
Firme e timbri
Spazio per timbro del soggetto formatore accreditato.
Firma del responsabile del progetto formativo o del Presidente della Commissione delle prove finali.
Eventuale firma del partecipante (in alcuni modelli si chiede la firma di ricezione dell’attestato).
Se previsto, firma digitale o QR code per verifica autenticità (se il modello ufficiale lo supporta).
Elementi grafici e note finali
Eventuali note su obblighi di conservazione del documento da parte del partecipante o dell’azienda.
Indicazione di disclaimer su validità territoriale (es. “Rilasciato ai sensi della normativa applicabile in Regione Lombardia”).
Eventuali codici interni di tracciamento (se il formatore utilizza un database per verificare autenticità degli attestati).
Modelli Attestati Formativi Prevenzione E Sicurezza Editabili In Word

Abbiamo realizzato e messo a disposizione una raccolta di modelli di attestati in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Tutti gli attestati sono editabili e modificabili a piacere rendendoli attinenti alla formazione che si e' erogata.
Quasi tutti gli attestati hanno un esempio di contenuto formativo che verra' stampato nel retro dell'attestato.
Aggiunti i Modelli di attestati relativi ai percorsi formativi previsti dall'accordo stato regioni del 17 aprile 2025.
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