Legge 11 marzo 2026 n. 34 modifica il D.Lgs. 81/2008

Legge 11 marzo 2026 n. 34: cosa cambia nel D.Lgs. 81/2008 su modelli organizzativi, formazione, lavoro agile e verifiche attrezzature

Legge 11 Marzo 2026 N. 34: Cosa Cambia Nel D.Lgs. 81/2008 Su Modelli Organizzativi, Formazione, Lavoro Agile E Verifiche Attrezzature

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese, entra in vigore il 7 aprile 2026. Per il Testo Unico Sicurezza gli interventi si concentrano su cinque punti precisi: articolo 30, articolo 37, articolo 3, articolo 55 e allegato VII. Alla data odierna, 25 marzo 2026, si tratta quindi di modifiche già approvate e pubblicate, ma non ancora efficaci.



Si interviene in modo mirato su quattro assi: semplificazione dei modelli organizzativi per le imprese di minori dimensioni, formazione e addestramento più pratici e tracciabili, rafforzamento della disciplina del lavoro agile sotto il profilo prevenzionistico e aggiornamento dell’allegato VII sulle verifiche di alcune attrezzature. Per datori di lavoro, consulenti, RSPP e HSE il passaggio al 7 aprile 2026 diventa quindi il momento utile per aggiornare procedure interne, modulistica per il lavoro agile, sistemi di registrazione dell’addestramento e scadenziari delle verifiche, tenendo anche sotto osservazione i futuri modelli semplificati che l’INAIL dovrà predisporre.


La prima novità riguarda i modelli di organizzazione e di gestione ex articolo 30. La Legge n. 34/2026 inserisce il nuovo comma 5-ter, richiamando espressamente il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza rispetto alla dimensione aziendale. La norma affida all’INAIL il compito di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative di imprese e lavoratori, modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, con parametri precisi per l’adattamento al livello aziendale, oltre al supporto gestionale e applicativo per la loro adozione. In sostanza, il legislatore non cambia la struttura del MOG del Testo Unico, ma prova a renderne più praticabile l’utilizzo nelle realtà minori.

Sul piano della formazione, l’intervento sull’articolo 37 è doppio e molto operativo. Da un lato, il comma 4 viene integrato prevedendo che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico debbano avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. Dall’altro lato, il comma 5 viene interamente riscritto: l’addestramento deve essere svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, deve consistere in prove pratiche sull’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, deve includere esercitazioni applicate sulle procedure di lavoro in sicurezza, può essere effettuato anche con tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato. È una modifica importante perché sposta l’asse verso un addestramento più concreto, verificabile e documentato.

Un altro passaggio rilevante riguarda il lavoro agile. Con l’inserimento del nuovo comma 7-bis nell’articolo 3, il Testo Unico disciplina espressamente l’attività lavorativa resa in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In questi casi, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, con particolare riferimento all’uso dei videoterminali, vengono assolti dal datore di lavoro mediante consegna, almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella quale devono essere individuati i rischi generali e quelli specifici connessi a quella particolare modalità di esecuzione del rapporto. Resta fermo, per il lavoratore, l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per i rischi connessi alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali.

A questa novità si collega il ritocco dell’articolo 55, che adegua il sistema sanzionatorio. La modifica inserisce infatti, nel comma 5, lettera c), anche la violazione dell’obbligo informativo previsto dal nuovo articolo 3, comma 7-bis. Ne deriva che il mancato adempimento dell’informativa annuale nel lavoro agile entra espressamente tra le violazioni sanzionate per datore di lavoro e dirigente con arresto da due a quattro mesi oppure con ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Il messaggio del legislatore è chiaro: l’obbligo informativo sul lavoro agile non resta un adempimento formale, ma viene inserito in modo pieno nel perimetro sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.

L’ultima modifica interessa l’allegato VII, quindi il tema delle verifiche periodiche delle attrezzature. La legge inserisce una nuova voce dopo quella relativa ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, introducendo la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuori strada impiegate nelle operazioni in frutteto. Per le imprese agricole e per chi utilizza o gestisce questo tipo di attrezzature, il cambiamento è tutt’altro che secondario, perché aggiunge un riferimento espresso sulla periodicità della verifica.

Le ricadute operative principali sono queste: monitoraggio dei futuri modelli INAIL per i MOG, possibilità di fare formazione anche in CIG, necessità di formalizzare e registrare meglio l’addestramento, obbligo di informativa annuale per il lavoro agile con relativo profilo sanzionatorio, e aggiornamento dello scadenziario verifiche per le attrezzature interessate dall’Allegato VII.

SCARICA TABELLA CON LE MODIFICHE APPORTATE

SCARICA ALLEGATO VII AGGIORNATO


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