Le definizioni di locale interrato e seminterrato
chiarimenti INL e linee guida sull’applicazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dalla legge n. 203/2024

La Nota INL del 08/07/2025 fornisce un quadro dettagliato e pratico per garantire la sicurezza nei locali interrati e seminterrati. L’adozione rigorosa delle procedure di Comunicazione in deroga e dei controlli ispettivi è fondamentale per prevenire rischi per la salute dei lavoratori e per tutelare la responsabilità penale e professionale di datori di lavoro e tecnici abilitati.
La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’INL ha emanato una Nota operativa indirizzata a tutte le articolazioni territoriali e centrali dell’Ispettorato, nonché al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e linee guida sull’applicazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dalla legge n. 203/2024. Questa Nota – prot. 0005945 – rappresenta un punto di riferimento per gli uffici preposti al controllo, delineando in particolare:
Le definizioni di “locale interrato” e “seminterrato”
Le modalità di gestione delle Comunicazioni in deroga
Le procedure istruttorie e di vigilanza sul rispetto dei requisiti di sicurezza
Contesto e oggetto della Nota
La Nota fa seguito alla prima circolare INL prot. 811 del 29 gennaio 2025, ribadendo l’importanza di uniformare i controlli sulla sicurezza nei locali sotterranei o semi-sotterranei, come previsto dall’art. 65 del d.lgs. 81/2008. In particolare, l’aggiornamento normativo di inizio 2025 ha modificato i commi 2 e 3, introducendo nuovi obblighi per i datori di lavoro che intendano utilizzare tali locali per attività lavorative non nocive per la salute dei lavoratori .
Definizioni chiave
Poiché non esiste una norma edilizia uniforme a livello nazionale, la Nota richiama l’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 2001 (DPR 380/2001, allegato A) per distinguere:
Piano interrato: soffitto a quota inferiore rispetto al terreno adiacente
Piano seminterrato: pavimento a quota inferiore (anche parziale) e soffitto a quota superiore rispetto al terreno adiacente
Per ogni Comunicazione in deroga, il tecnico dovrà fare riferimento al regolamento edilizio del Comune di appartenenza.
Inoltre, locali con fattore di occupazione < 100 ore/anno (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali tecnici, ecc.) sono esentati dalla Comunicazione in deroga .
Procedura di Comunicazione in deroga
Verifica formale preliminare
Le comunicazioni vengono assegnate al Processo Servizi all’Utenza per controllare la presenza obbligatoria di:
Relazione descrittiva dell’attività, con garanzia di assenza di emissioni nocive e rispetto dell’allegato IV
Asseverazione di un tecnico abilitato, attestante conformità urbanistica, agibilità, igiene, illuminazione, microclima, aerazione e conformità degli impianti
In caso di documentazione carente, l’Ispettorato richiede integrazioni entro 30 giorni e sospende l’uso dei locali .
Trasmissione al Processo Vigilanza tecnica
Dopo verifica formale, le pratiche vengono inoltrate per programmare ispezioni sia su casi integralmente corretti sia – con priorità – su quelli inizialmente carenti o appartenenti alle attività a maggior rischio chimico (verniciatura, saldatura, uso solventi, ricarica batterie, falegnamerie, tipografie, ecc.) .
Attività di vigilanza e casi di non conformità
Durante l’accesso ispettivo, se emergono discrepanze tra quanto dichiarato e la realtà, si distinguono quattro casi:
Dichiarazione non veritiera
Presenza di emissioni nocive, o condizioni inadeguate di aerazione, illuminazione o microclima
Violazioni multiple dei requisiti dell’allegato IV (categorie 1.5, 1.6, 1.7)
Azioni: notizia di reato (DPR 445/2000) e verbale di prescrizione per interruzione delle attività vietate .
Inadempienza di singoli requisiti (esclusi quelli gravi)
Violazioni non rientranti nelle categorie omogenee gravi
Azione: contestazione con verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 65, co. 2 .
Asseverazioni false
Comunicazione all’Albo professionale del tecnico e notizia di reato per falso in atto pubblico (art. 482 c.p.p.) .
Uso dei locali prima dei termini
Utilizzo precedente ai 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione o dall’integrazione richiesta
Contestazione per violazione dell’art. 65, co. 1 con prescrizione .
Infine, qualora altri Organi di vigilanza riscontrino irregolarità, queste devono essere comunicate all’ITL/IAM competente .

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