La Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) nel quadro del Regolamento (UE) 2020/878

LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha aggiornato l’Allegato II del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), ridefinendo la struttura e i contenuti della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per rafforzare la comunicazione dei pericoli lungo tutta la catena di approvvigionamento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela della salute umana, animale e dell’ambiente, in coerenza con l’approccio europeo “One Health”.
Dal 1° gennaio 2021 le nuove regole sono applicabili, mentre dal 1° gennaio 2023 tutte le SDS devono essere conformi al nuovo formato. Le principali innovazioni riguardano l’introduzione di elementi come l’UFI (Identificatore Unico di Formula), l’integrazione di informazioni sulle nanoforme, la gestione degli interferenti endocrini e l’ampliamento dei dati sulle proprietà fisiche e chimiche.


Cos’è la SDS e quando è obbligatoria

La Scheda Dati di Sicurezza è un documento tecnico che accompagna i prodotti chimici pericolosi lungo tutto il ciclo di vita: dalla produzione all’uso e smaltimento. Contiene informazioni su proprietà chimico-fisiche, pericoli, misure di prevenzione e procedure d’emergenza.
È obbligatoria per:

  • sostanze e miscele classificate pericolose secondo il regolamento CLP;

  • sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili);

  • sostanze candidate alla Candidate List per le proprietà SVHC (Substances of Very High Concern);

  • miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose oltre determinate soglie.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori le SDS e di garantire la formazione in materia, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs. 81/2008.


Struttura della Scheda Dati di Sicurezza

La SDS rimane suddivisa in 16 sezioni, ciascuna con sottosezioni obbligatorie. Esse riguardano:

  1. Identificazione della sostanza o miscela e della società;

  2. Identificazione dei pericoli;

  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti;

  4. Misure di primo soccorso;

  5. Misure antincendio;

  6. Misure in caso di rilascio accidentale;

  7. Manipolazione e immagazzinamento;

  8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale;

  9. Proprietà fisiche e chimiche;

  10. Stabilità e reattività;

  11. Informazioni tossicologiche;

  12. Informazioni ecologiche;

  13. Considerazioni sullo smaltimento;

  14. Informazioni sul trasporto;

  15. Informazioni sulla regolamentazione;

  16. Altre informazioni.

Questa struttura consente un approccio uniforme e comparabile a livello europeo, utile per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878

1. Identificatore Unico di Formula (UFI)

Nella sezione 1.1 è introdotto l’UFI, un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica in modo univoco una miscela pericolosa. È utilizzato nei sistemi di emergenza (centri antiveleni) per riconoscere immediatamente la miscela in caso di incidente.

2. Nanoforme di sostanze

Le sezioni 1, 3 e 9 richiedono l’indicazione della presenza di nanoforme, includendo informazioni su dimensione delle particelle, distribuzione, forma, stato di aggregazione, superficie specifica e caratteristiche di polverosità. Questi dati sono indispensabili per la valutazione dei rischi specifici legati alle nano-particelle.

3. Interferenti endocrini

Il regolamento introduce l’obbligo di segnalare la presenza di sostanze con proprietà di interferenza endocrina:

  • nella sezione 2.3 per l’indicazione di eventuali sostanze identificate come interferenti endocrini o incluse nella Candidate List;

  • nella sezione 3.2 per miscele contenenti tali sostanze, con concentrazione e classificazione;

  • nella sezione 11.2 per gli effetti avversi sulla salute;

  • nella sezione 12.6 per gli effetti sull’ambiente.

4. Composizione e informazioni sugli ingredienti

Per le sostanze (3.1) occorre specificare il costituente principale, eventuali impurezze e additivi stabilizzanti.
Per le miscele (3.2) devono essere indicati tutti i componenti pertinenti con le rispettive concentrazioni, classificazioni e, se applicabile, caratteristiche nanoformi. È possibile includere anche componenti non classificati ma rilevanti per la sicurezza complessiva del prodotto.

5. Proprietà fisiche e chimiche

La sezione 9 viene ampliata con nuove sottosezioni che richiedono dati aggiuntivi, come condizioni di prova, stato fisico, colore, dimensione delle particelle e risultati di test. La sottosezione 9.2 prevede proprietà supplementari (es. soglia olfattiva, velocità di evaporazione, proprietà ossidanti o esplosive).

6. Trasporto marittimo alla rinfusa

La nuova sottosezione 14.7 è obbligatoria quando si effettua trasporto marittimo alla rinfusa ai sensi delle convenzioni IMO. Occorre indicare il nome del prodotto, il tipo di nave, la classe di pericolo e la categoria di inquinamento o, per i solidi, la designazione HME (Harmful to the Marine Environment).

7. Sezione 16 – Altre informazioni

Deve contenere tutte le informazioni complementari non inserite nelle sezioni precedenti, comprese le note sulle revisioni della SDS e la data dell’ultimo aggiornamento. Ciò garantisce tracciabilità e coerenza del documento.


Implicazioni operative per aziende e professionisti

  1. Aggiornamento formale – Tutte le SDS devono essere adeguate al nuovo formato 2020/878 e mantenute coerenti con le classificazioni CLP e REACH.

  2. Gestione delle nanoforme – Occorre mappare e documentare eventuali nanoforme utilizzate, aggiornando le sezioni 1, 3 e 9 con le caratteristiche particellari.

  3. Interferenti endocrini – È necessario identificare e dichiarare sostanze con potenziali effetti endocrini, riportando le informazioni nelle sezioni previste.

  4. Formazione del personale – I lavoratori devono essere formati sull’interpretazione delle SDS, sull’uso corretto dei DPI e sulla gestione delle emergenze chimiche.

  5. Coerenza nella supply chain – L’UFI deve corrispondere a quello presente sull’etichetta e nelle notifiche ufficiali, per garantire la tracciabilità in caso di incidente.

  6. Trasporto marittimo – In caso di spedizioni alla rinfusa, è obbligatorio compilare la sezione 14.7 con tutte le informazioni richieste dagli standard internazionali.


Le novità introdotte mirano a migliorare la trasparenza e la qualità delle informazioni, fornendo un quadro più completo sui rischi per la salute e per l’ambiente. In particolare:

  • l’inserimento di dati sugli interferenti endocrini rafforza la tutela della salute;

  • la descrizione delle nanoforme consente una valutazione più accurata dell’esposizione;

  • l’UFI migliora la gestione delle emergenze e l’identificazione delle miscele;

  • l’ampliamento delle proprietà fisico-chimiche favorisce una migliore classificazione dei pericoli.

STRUTTURA SDS

Sezione n. Titolo della sezione Sottosezioni obbligatorie
1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 Identificatore del prodotto
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
1.4 Numero telefonico di emergenza
2 Identificazione dei pericoli 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
2.2 Elementi dell’etichetta
2.3 Altri pericoli (incl. PBT/vPvB e interferenti endocrini)
3 Composizione / informazioni sugli ingredienti 3.1 Sostanze: identificatori, impurezze, additivi stabilizzanti e caratteristiche particellari (nanoforme, se applicabile)
3.2 Miscele: ingredienti pericolosi con identificatori, concentrazione (o range) e classificazione (incl. UFI quando pertinente)
4 Misure di primo soccorso 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
5 Misure antincendio 5.1 Mezzi di estinzione
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
6 Misure in caso di rilascio accidentale 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2 Precauzioni ambientali
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
6.4 Riferimento ad altre sezioni
7 Manipolazione e immagazzinamento 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3 Usi finali specifici
8 Controllo dell’esposizione / protezione individuale 8.1 Parametri di controllo (es. VLE, DNEL, PNEC)
8.2 Controlli dell’esposizione:
  • Misure tecniche
  • Protezione individuale (occhi/viso, mani, corpo, protezione respiratoria)
  • Controlli dell’esposizione ambientale
9 Proprietà fisiche e chimiche 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali (es. stato fisico, colore, odore, pH, punto di fusione, punto di ebollizione, infiammabilità, densità, solubilità, ecc.)
9.2 Altre informazioni:
  • 9.2.1 Proprietà di sicurezza supplementari
  • 9.2.2 Altre informazioni rilevanti (es. soglia olfattiva, velocità di evaporazione, proprietà ossidanti/esplosive)
10 Stabilità e reattività 10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare
10.5 Materiali incompatibili
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
11 Informazioni tossicologiche 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici (tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, lesioni oculari gravi/irritazione oculare, sensibilizzazione respiratoria/cutanea, mutagenicità su cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, STOT-SE/RE, pericolo in caso di aspirazione)
11.2 Informazioni sugli effetti correlati alle proprietà di interferenza endocrina
12 Informazioni ecologiche 12.1 Tossicità (acquatica e terrestre)
12.2 Persistenza e degradabilità
12.3 Potenziale di bioaccumulo
12.4 Mobilità nel suolo
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6 Proprietà di interferenza endocrina e relativi effetti ambientali
12.7 Altri effetti avversi
13 Considerazioni sullo smaltimento 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti (prodotto e imballaggi)
14 Informazioni sul trasporto 14.1 Numero ONU
14.2 Nome di spedizione dell’ONU
14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto
14.4 Gruppo d’imballaggio
14.5 Pericoli per l’ambiente
14.6 Precauzioni speciali per l’utilizzatore
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa secondo strumenti IMO (carichi liquidi, solidi, gas liquefatti)
15 Informazioni sulla regolamentazione 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
16 Altre informazioni Indicazioni su revisioni precedenti e modifiche, abbreviazioni e acronimi, riferimenti bibliografici, metodi di valutazione, formazione consigliata, note sulle variazioni rispetto alla versione precedente

Nella nuova SDS, a causa degli effetti avversi sulla salute, particolare rilevanza è rivolta agli interferenti endocrini attraverso il miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e l’introduzione, in specifiche sezioni, di informazioni dettagliate sugli effetti avversi per la salute. Il Regolamento, pertanto, promuove una gestione sicura dei prodotti chimici in conformità con la normativa europea e internazionale, rafforzando la sicurezza chimica e contribuendo alla protezione della salute umana, degli animali e dell'ambiente.
Il presente fact sheet pone all’attenzione l’aggiornamento delle SDS e la potenzialità nell’offrire un contributo significativo alla protezione della salute e dell’ambiente, attraverso una comunicazione chiara e precisa riguardo ai pericoli associati all'uso di sostanze chimiche, migliorando la gestione dei rischi chimici, adottando pratiche più sicure a beneficio della salute e delle biodiversità.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail - 2025




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