La Direttiva (UE) 2023/2668 per la tutela dei lavoratori esposti ad amianto
La Direttiva (UE) 2023/2668 spiegata: cosa cambia per la tutela dei lavoratori esposti ad amianto

La nuova pubblicazione INAIL analizza in modo sistematico la Direttiva (UE) 2023/2668, che aggiorna la 2009/148/CE sull’esposizione professionale ad amianto. I punti cardine sono: abbassamento drastico dei limiti di esposizione, uso obbligatorio (a regime) di metodiche analitiche più sensibili basate su microscopia elettronica, estensione del campo di applicazione a molte attività oltre le bonifiche tradizionali, obblighi più stringenti su notifica/autorizzazione dei lavori, campionamenti rappresentativi, formazione certificata e tracciabilità sanitaria nel lungo periodo. Per l’Italia l’impatto è significativo perché interagisce direttamente con il Titolo IX, Capo III, del d.lgs. 81/08 e con la prassi cantieristica (Piani di Lavoro, sorveglianza sanitaria, gestione rifiuti e registri).
La Direttiva (UE) 2023/2668 rappresenta un cambio di passo: non solo un nuovo limite più severo, ma un sistema che integra metodi analitici evoluti, campionamenti rappresentativi, organizzazione dei cantieri più rigorosa, formazione qualificata e sorveglianza sanitaria estesa. Per l’Italia, l’allineamento normativo richiederà aggiornamenti a procedure, strumenti e competenze lungo tutta la filiera—dai datori di lavoro ai laboratori—ma produrrà benefici di salute pubblica, qualità del lavoro e affidabilità del mercato delle bonifiche.
Contesto e motivazioni
L’amianto resta la principale causa di tumori professionali in Europa, con latenza anche >30 anni fra esposizione e malattia (mesotelioma, tumore polmonare, laringe, ovaio).
Il rischio non riguarda solo le bonifiche: edilizia, manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, gestione rifiuti, scavi in litologie “Pietre verdi”, cantieristica navale, mezzi di trasporto e perfino interventi antincendio possono generare aerodispersione di fibre.
Gran parte del patrimonio edilizio europeo è stato costruito prima del bando dell’amianto: ciò significa che la “eredità” di materiali contenenti amianto (MCA) è tuttora ampia e diffusa.
Le novità principali introdotte dalla Direttiva
1) Campo di applicazione ampliato
La norma si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto, non solo ai lavori specializzati di rimozione/bonifica. Questo comporta l’inclusione esplicita di ristrutturazioni, manutenzioni, demolizioni, gestione rifiuti, attività estrattive e operazioni di lotta antincendio.
2) Tipologie di esposizione riconosciute
Vengono considerate:
Esposizione attiva (manipolazione diretta dei MCA);
Esposizione passiva (lavorare in prossimità di MCA deteriorati o di lavorazioni che liberano fibre);
Esposizione secondaria (trasferimento di fibre tramite indumenti, capelli, oggetti).
La prevenzione deve mirare a evitare tutte le forme di esposizione.
3) Limiti di esposizione (OEL) e metodiche analitiche
Subito al recepimento nazionale: 0,01 f/cm³ (TWA 8 h), misurabile anche con MOCF.
Entro il 21 dicembre 2029: obbligo di utilizzo di microscopia elettronica (o metodo equivalente). Gli Stati membri potranno adottare:
0,002 f/cm³ se si contano le fibre con diametro 0,2–3 μm;
0,01 f/cm³ se si includono anche le fibre con diametro <0,2 μm.
Questa scelta incide su organizzazione dei laboratori e pianificazione dei monitoraggi.
4) Campionamenti personali e rappresentativi
I campioni devono riflettere l’esposizione personale del lavoratore nelle fasi operative reali, con durate idonee a stimare la TWA 8h e strategie basate su scenari d’uso e mansioni.
5) Priorità alla rimozione
Quando tecnicamente fattibile e più protettivo, la rimozione dei MCA è preferibile a incapsulamento o confinamento, per evitare il rinvio del rischio alle generazioni future.
6) Misure tecniche e organizzative
Progettazione dei processi per evitare o minimizzare l’emissione di polveri: aspirazione alla fonte, metodi umidi, confinamenti a tenuta d’aria con ventilazione meccanica in depressione, piani di pulizia/manutenzione, imballaggi chiusi ed etichettati, procedure di decontaminazione per lavoratori/attrezzature.
7) Notifica e autorizzazione dei lavori
Prima di demolizioni o rimozioni di amianto:
Autorizzazione preventiva secondo le regole nazionali;
Notifica dettagliata con indicazioni su luogo, tipologia/quantità di amianto, tecniche impiegate (decontaminazione, smaltimento, ricambio aria), elenco lavoratori con attestazione di formazione e idoneità sanitaria, calendario dei lavori e misure di prevenzione.
Gli Stati dovranno rendere pubbliche le imprese autorizzate.
8) Identificazione preventiva dei MCA
Prima di rimozione, manutenzione, ristrutturazione o demolizione di strutture realizzate prima del divieto, occorre verificare l’eventuale presenza di MCA tramite censimenti/indagini svolte da operatori qualificati, con esiti disponibili prima dell’avvio lavori.
9) Sorveglianza sanitaria e registri
Rafforzamento della sorveglianza medica anche post-esposizione e istituzione/aggiornamento di registri delle malattie professionali correlate all’amianto non limitati al solo mesotelioma.
10) Formazione minima obbligatoria (Allegato I-bis)
Requisiti su contenuti, durata, frequenza, qualità, attestazione e qualifica del formatore. La formazione è teorico-pratica, calibrata sulle mansioni (edilizia, scavi, impianti, trasporti, antincendio), con focus su DPI delle vie respiratorie, procedure di decontaminazione, gestione emergenze e corretta manipolazione/smaltimento dei residui.
Formazione minima obbligatoria (Allegato I-bis) – guida operativa con tabella di sintesi
L’Allegato I-bis della Direttiva (UE) 2023/2668 definisce requisiti minimi e vincolanti per la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. La novità è duplice: si stabiliscono quando formare (tempistiche e frequenza), cosa formare (contenuti teorico-pratici) e come documentare la formazione (certificato dettagliato); in più, per demolizione/rimozione si richiede un modulo aggiuntivo su attrezzature tecnologiche per contenere l’emissione di fibre. Questi standard devono essere recepiti e applicati in modo coerente con diritto e prassi nazionali.
| Voce | Prescrizione dell’Allegato I-bis | Note operative / Impatto in Italia |
|---|---|---|
| Platea di destinatari | Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto/MCA. | Si estende oltre le sole bonifiche: manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, gestione rifiuti, scavi in “pietre verdi”, cantieristica, antincendio. |
| Avvio e frequenza | Formazione all’inizio del rapporto e ogni volta che cambiano mansioni, metodi, attrezzature o contesti. | Introduce una logica di aggiornamento “a bisogno”, oltre agli eventuali richiami periodici aziendali. |
| Durata | “Adeguata alle mansioni” e ai rischi specifici; include teoria e pratica. | Supera la logica a ore fisse: calibrare la durata su compiti e scenari reali. |
| Qualifica del formatore | Formatore con qualifica riconosciuta secondo diritto/prassi nazionali. | Ammettere solo enti/soggetti abilitati; verificare curricula e idoneità. |
| Attestazione | Certificato con: data, durata, contenuti, lingua, nome/qualifica/recapiti del formatore o ente. | Documentazione dettagliata da allegare a Piani/Notifiche e utile ai controlli. |
| Contenuti minimi (teorico-pratici) | a) Normativa nazionale; b) proprietà ed effetti sulla salute (sinergia fumo); c) prodotti/materiali contenenti amianto; d) operazioni a rischio e controlli preventivi; e) prassi sicure e DPC/DPI; f) scelta/limiti/uso corretto dei DPI (vie respiratorie); g) gestione emergenze; h) decontaminazione; i) eliminazione residui; j) sorveglianza medica. | Prevedere esercitazioni pratiche su DPI/fit-test, confinamenti in depressione, aspirazione alla fonte, rifiuti ed etichettatura. |
| Adattamento al profilo | Formazione adattata alla professione e ai compiti/metodi impiegati. | Moduli settoriali (edilizia, scavi/terre e rocce, rifiuti, trasporti, antincendio, ecc.). |
| Modulo aggiuntivo (demolizione/rimozione) | Obbligatoria la formazione su attrezzature e macchine che contengono l’emissione/dispersione di fibre. | Include unità di aspirazione/filtrazione, utensili con captazione, cabine e procedure di confinamento. |
| Linguistica e comprensibilità | Contenuti nella lingua indicata in certificato e facilmente comprensibili. | Per cantieri transnazionali fornire moduli nella lingua di cantiere e integrare con norme locali. |
| Collegamenti documentali | Certificati di formazione allegati alla richiesta di autorizzazione ai lavori; pubblicità delle imprese autorizzate. | Mantenere fascicoli formativi aggiornati per ogni addetto; facilita ispezioni e gare/appalti. |
| Scenario Italia (quadro previgente) | Corsi 30 h (operativi) e 50 h (gestionali) ex DPR 8/8/1994 + aggiornamento periodico. | L’Allegato I-bis integra: frequenza “a bisogno”, contenuti minimi vincolanti, qualifica dei formatori e attestazioni più complete. |
Tempistiche
Recepimento nazionale entro il 21 dicembre 2025.
Transizione metodologica verso la microscopia elettronica e i nuovi OEL entro il 21 dicembre 2029.
Impatti attesi per l’Italia (interazioni con d.lgs. 81/08)
OEL: discesa a 0,01 f/cm³ già dal recepimento (con successiva opzione 0,002 f/cm³ o 0,01 f/cm³ con conteggio fibre più fini entro il 2029).
Piani di Lavoro e notifiche: contenuti più ricchi e tracciabilità dei soggetti coinvolti (impresa, lavoratori, formatore, medico competente).
Sorveglianza sanitaria: platea più ampia di lavoratori da includere in registri e controlli nel tempo.
Mercato dei servizi: adeguamento di imprese di bonifica, laboratori e professionisti (campionatori/analisti/consulenti) su criteri tecnici, apparecchiature, competenze e qualità.
Cosa devono fare subito aziende e operatori
Datori di lavoro e RSPP
Aggiornare la valutazione dei rischi includendo gli scenari di esposizione passiva e secondaria.
Mappare i MCA negli immobili/impianti/mezzi pre-bando e integrare le informazioni in appalti, ordini e piani di manutenzione.
Pianificare campionamenti con strategie rappresentative (TWA 8h) e valutare i laboratori in grado di gestire la transizione alla microscopia elettronica.
Rafforzare le procedure operative: confinamenti in depressione, aspirazione alla fonte, gestione rifiuti, decontaminazione, sorveglianza sanitaria.
Formazione certificata: controllare scadenze, contenuti minimi, attestazioni conformi all’Allegato I-bis.
Imprese di bonifica e cantieri
Autorizzazioni e notifiche: predisporre dossier completi (metodiche, ricambi d’aria, elenchi lavoratori formati/idonei, DPI e attrezzature).
Qualità e tracciabilità: implementare check-list, piani di monitoraggio, registri di cantiere, protocolli di decontaminazione e audit interni.
Laboratori
Roadmap tecnologica: acquisizione e validazione dei metodi in microscopia elettronica, assicurando competenze e controlli qualità inter-laboratorio.
Capacità analitica: pianificare i volumi di campioni in vista dell’abbassamento degli OEL.
Formatori e medici competenti
Aggiornamento programmi formativi e tracciabilità della didattica (durata, contenuti, prove pratiche).
Sorveglianza sanitaria: protocolli di lungo periodo, registri e comunicazioni strutturate con i datori di lavoro.
Benefici attesi
Riduzione significativa del rischio di malattie asbesto-correlate nel medio-lungo periodo.
Miglioramento dello standard tecnico (metodi analitici più sensibili, campionamenti realistici, procedure operative più efficaci).
Maggiore trasparenza del mercato (elenchi pubblici delle imprese autorizzate, attestazioni formative) e maggiore tutela per lavoratori, committenti e cittadini.
Glossario essenziale
MCA: Materiali Contenenti Amianto.
OEL: Limite di Esposizione Professionale (Occupational Exposure Limit).
TWA 8 h: media ponderata su 8 ore.
MOCF: Microscopia Ottica a Contrasto di Fase.
Microscopia elettronica: insieme di tecniche (TEM/SEM) che consentono rilevazioni più sensibili delle fibre sottili.
Confinamento in depressione: area sigillata con estrazione meccanica, pressione negativa controllata e ricambi d’aria.

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