La Convenzione n. 155: Un Passo Avanti per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981. (24A06803) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2024)
Il 12 ottobre 2024 segna un momento storico per la tutela dei diritti dei lavoratori in Italia: l’entrata in vigore della Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza sul lavoro, adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) a Ginevra il 22 giugno 1981. Questo strumento internazionale stabilisce standard globali per migliorare la sicurezza, la salute e le condizioni lavorative in tutti i settori economici.
La Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981, è entrata in vigore il 12 ottobre 2024. La ratifica da parte dell’Italia è stata autorizzata con la legge n. 84 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023. Secondo l'articolo 24 della Convenzione, essa diventa vincolante per un paese 12 mesi dopo la registrazione della sua ratifica presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
Un Obiettivo Universale
La Convenzione n. 155 si propone di:
- Prevenire infortuni e malattie professionali.
- Promuovere ambienti di lavoro sicuri e salubri.
- Migliorare il benessere fisico e mentale dei lavoratori.
Con una prospettiva ampia, la Convenzione non si limita a prevenire danni alla salute, ma punta anche a ridurre al minimo i rischi legati al lavoro, creando un quadro normativo che coinvolge governi, datori di lavoro e lavoratori.
Le Disposizioni Principali
Ambito di Applicazione: Si estende a tutte le branche di attività economica, comprese le funzioni pubbliche. Gli Stati membri possono escludere settori specifici solo in caso di problematiche particolari, previa consultazione con le parti sociali.
Obblighi Nazionali:
- Gli Stati devono sviluppare politiche nazionali sulla sicurezza e salute dei lavoratori, basate sulla prevenzione e sulla riduzione dei rischi.
- Devono essere previste leggi, regolamenti e sistemi ispettivi per garantire il rispetto delle norme.
Ruolo dei Datori di Lavoro:
- Garantire che i luoghi di lavoro, i macchinari e i materiali non presentino rischi per la salute.
- Fornire dispositivi di protezione adeguati.
- Promuovere la formazione e la collaborazione tra imprese in caso di condivisione degli spazi lavorativi.
Diritti dei Lavoratori:
- Diritto a ritirarsi da situazioni di pericolo imminente senza subire conseguenze.
- Accesso a informazioni e formazione continua in materia di sicurezza.
L’Italia e la Ratifica
L’Italia ha ratificato la Convenzione attraverso la legge n. 84 dell’8 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023. Con l’entrata in vigore, il nostro Paese si impegna a rispettare e promuovere gli standard fissati dall’ILO, garantendo ai lavoratori un ambiente lavorativo sicuro e tutelato.
Un Passo Verso il Futuro
La Convenzione n. 155 rappresenta un passo cruciale per affrontare le sfide moderne del lavoro. In un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici e organizzativi, questa normativa pone al centro la dignità e la sicurezza dei lavoratori, promuovendo una cultura di prevenzione e rispetto.
Con l’implementazione della Convenzione, l’Italia conferma il suo impegno a livello internazionale per migliorare le condizioni lavorative. È un invito rivolto a tutte le parti interessate – governi, imprese e lavoratori – a collaborare per costruire ambienti di lavoro più sicuri e sostenibili.
La Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981, stabilisce principi fondamentali e obblighi per gli Stati membri che la ratificano. Di seguito, una sintesi completa e dettagliata:
1. Adozione e contesto
- Adottata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) il 22 giugno 1981 durante la 67ª sessione a Ginevra.
- Scopo: migliorare la sicurezza, la salute e le condizioni lavorative.
2. Ambito di applicazione
- Si applica a tutte le branche di attività economica e a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici.
- Possibilità di esclusione per branche specifiche o categorie di lavoratori in caso di problemi applicativi di natura sostanziale, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative.
3. Definizioni
- Branche di attività economica: tutte le attività in cui i lavoratori sono impiegati.
- Luogo di lavoro: ogni luogo dove i lavoratori si trovano o devono recarsi per motivi di lavoro.
- Salute: include aspetti fisici e mentali legati alla sicurezza sul lavoro, non limitandosi all’assenza di malattie.
4. Politica nazionale
- Gli Stati membri devono elaborare, implementare e rivedere una politica nazionale coerente sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
- Obiettivi: prevenzione degli infortuni e riduzione dei rischi.
5. Azioni a livello nazionale
- Adozione di leggi e regolamenti per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Creazione di sistemi ispettivi e previsione di sanzioni per le violazioni.
- Promozione di formazione e educazione sulla sicurezza a tutti i livelli.
6. Responsabilità dei datori di lavoro
- Assicurare che i luoghi di lavoro, i macchinari e i procedimenti siano sicuri.
- Fornire dispositivi di protezione e attrezzature adeguate.
- Collaborare con altre imprese in caso di operazioni simultanee nello stesso luogo.
7. Diritti dei lavoratori
- Diritto di segnalare situazioni pericolose e, se necessario, di ritirarsi senza subire conseguenze ingiustificate.
- Accesso a informazioni e formazione sulla sicurezza.
8. Misure a livello dell’impresa
- Promozione della cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori.
- Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle decisioni riguardanti la salute e la sicurezza.
9. Disposizioni finali
- La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la registrazione della ratifica di almeno due membri presso il Direttore Generale dell’ILO.
- È prevista la possibilità di denuncia da parte dei membri ogni 10 anni.
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