Interpello n. 4/2025 — DURC di congruità anche per imprese non edili
Quando richiederlo, chi deve iscriversi alle Casse Edili e come delimitare il “lavoro edile” nell’appalto

Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile — ricostruzione integrale in forma parafrastica
Intestazione e oggetto
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione V.
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 124/2004 sul rilascio del DURC di congruità a favore di imprese che non appartengono al settore edile.
Premessa
Perviene alla Direzione la richiesta di ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche per conoscere il parere dell’Amministrazione circa l’applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera (c.d. DURC di congruità) quando l’esecutore non è un’impresa edile, pur operando all’interno di un cantiere edile.
Le domande poste riguardano, in sintesi:
se la disciplina della congruità si applichi solo alle imprese che adottano il CCNL Edilizia;
se per le imprese inquadrate in altri settori ma che eseguono lavorazioni edili in cantiere sia necessario iscriversi alle Casse Edili/Edilcasse.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si espone quanto segue.
Inquadramento normativo essenziale
La verifica di congruità della manodopera è stata introdotta per contrastare lavoro sommerso e irregolare.
Il relativo regime applicativo è disciplinato dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143 (attuazione, in prima applicazione, dell’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020), con un riferimento iniziale agli appalti di lavori in edilizia.
La ratio è anche quella di prevenire dumping contrattuale, orientando le imprese a comportamenti regolari e tutelando i lavoratori (profili retributivi, salute e sicurezza).
Oggetto della verifica secondo il D.M. 143/2021
Art. 2, c. 1: la congruità riguarda l’incidenza della manodopera riferita allo specifico intervento realizzato nel settore edile, nei lavori pubblici e privati, con qualunque forma organizzativa (impresa affidataria, appalto, subappalto, lavoratori autonomi).
Art. 3, c. 2: per la verifica si considerano le informazioni rese dall’impresa principale alla Cassa territorialmente competente riguardo: valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili previsti, committenza, elenco di eventuali subappaltatori e subaffidatari.
Perimetro oggettivo della congruità
Dalla normativa discende che la congruità ha ad oggetto solo lo specifico intervento edile compreso nell’appalto. In un’opera complessiva, spesso sono presenti attività non edili (p.es. mera fornitura di materiali o manufatti, o lavorazioni svolte fuori cantiere) che non rientrano nel settore edile ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.M. 143/2021.
Significativamente, l’art. 3, c. 2, distingue il valore complessivo dell’opera (che include anche costi non edili) dal valore dei lavori edili (che è la base per misurare l’incidenza della manodopera).
Ne consegue che la verifica mira a stabilire se, nel singolo appalto e nel cantiere, la manodopera impiegata per le sole lavorazioni edili sia quantitativamente adeguata e coerente con i versamenti contributivi, in relazione all’ammontare dell’opera. Sono quindi computate le attività effettivamente svolte in cantiere rientranti nel settore edile, comprese quelle complementari o annesse; rimangono escluse le attività non eseguite in cantiere o non edili, pur se connesse alla fornitura di elementi essenziali.
Conclusione su questo punto: la verifica di congruità è limitata, per ciascun cantiere, a tutte le lavorazioni edili; le lavorazioni non edili restano fuori dal perimetro di congruità.
Iscrizione a Cassa Edile/Edilcassa: quando è dovuta
Il tema successivo è se l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile/Edilcassa riguardi anche le imprese che chiedono il DURC di congruità.
La posizione ministeriale consolidata (circ. 30 gennaio 2008, n. 5; risposte a interpello n. 56/2008 e n. 18/2012) è che l’iscrizione alle Casse edili e i relativi versamenti costituiscono un onere proprio delle imprese inquadrate nel settore edile. La Cassazione (ord. 26 maggio 2020, n. 9803) ha chiarito che l’obbligo di iscrizione sussiste per chi prevalentemente svolge attività edile.
Autonomia tra iscrizione e funzione di congruità
La funzione di verifica della congruità prevista dall’art. 3, c. 2, del D.M. 143/2021 è autonoma rispetto all’obbligo di iscrizione. La Cassa edile/Edilcassa rilascia l’attestazione di congruità con riferimento alle opere edili eseguite nell’appalto, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa affidataria. Ciò implica che:
la congruità riguarda l’incidenza della manodopera sullo specifico intervento edile;
l’attestazione è rilasciata dalla Cassa territorialmente competente all’impresa affidataria richiedente, che può non essere un’impresa edile in senso stretto;
anche un’impresa non edile è comunque tenuta a ottenere l’attestazione di congruità (ai fini del successivo DURC on-line) limitatamente alle opere edili eventualmente svolte in cantiere.
Principio di chiusura e disciplina pratica
Se l’impresa svolge prevalentemente attività edile: ha l’obbligo sia di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eseguiti in cantiere, sia di iscriversi a una Cassa Edile/Edilcassa.
Se l’impresa svolge prevalentemente attività non edile: ha il solo obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati in cantiere; non è tenuta a iscriversi alla Cassa.
Le Casse Edili/Edilcasse competenti devono rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza imporre l’iscrizione; resta fermo l’obbligo per tali imprese di corrispondere gli eventuali costi di servizio connessi al rilascio.
Alla luce del quadro normativo e dei precedenti amministrativi e giurisprudenziali, l’Amministrazione chiarisce che la congruità ha una portata funzionale riferita solo alle lavorazioni edili svolte in cantiere; l’iscrizione a Cassa è connessa all’attività prevalente dell’impresa e non costituisce presupposto per il rilascio dell’attestazione di congruità quando il soggetto non è un’impresa edile.
Sintesi in 6 punti
La “congruità” riguarda solo le lavorazioni effettivamente edili all’interno dell’opera; le parti non edili restano fuori dal calcolo.
Base normativa: art. 8, co. 10-bis, D.L. 76/2020 e D.M. 143/2021 sul calcolo dell’incidenza della manodopera riferita al valore dei lavori edili.
Imprese prevalentemente edili: obbligo di DURC di congruità e iscrizione a Cassa Edile/Edilcassa.
Imprese prevalentemente non edili che eseguono porzioni edili in cantiere: obbligo solo del DURC di congruità per le parti edili; nessun obbligo di iscrizione alla Cassa.
Le Casse competenti devono rilasciare il DURC di congruità anche a imprese non iscritte, addebitando i soli costi di servizio.
Il perimetro “edile” si definisce in base a ciò che si fa in cantiere, non al CCNL applicato o al settore ATECO prevalente dell’azienda.

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