INTERPELLI 2026 SICUREZZA SUL LAVORO

INTERPELLI SICUREZZA 2026 MINISTERO LAVORO

Interpello n. 1/2026

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Oggetto dell’interpello

L’Interpello n. 1/2026 riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni in materia di formazione obbligatoria e aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché alcuni profili relativi all’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri, ossia CSP e CSE.

Il quesito è stato presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che ha chiesto alla Commissione per gli interpelli un chiarimento in merito alle regole applicabili ai corsi, ai convegni e ai seminari validi ai fini dell’aggiornamento professionale.

In particolare, il Consiglio Nazionale ha richiesto di sapere se, ai fini della validità dell’aggiornamento, corsi, convegni e seminari debbano possedere le medesime caratteristiche e, più precisamente, se anche i relatori o docenti dei seminari e dei convegni debbano essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, relativo ai criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Quadro normativo richiamato dalla Commissione

La Commissione, prima di formulare il proprio orientamento, richiama il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione delle parti sociali.

La disposizione prevede inoltre che l’Accordo debba provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, al fine di garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’individuazione delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione;
  • il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

La Commissione richiama poi il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale decreto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai docenti-formatori impegnati nei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025

La Commissione richiama inoltre l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Tale Accordo è finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Accordo del 17 aprile 2025 ha abrogato il precedente Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016.


Soggetti formatori secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025

La Parte I dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, dedicata all’“Organizzazione generale”, al punto 1 individua i soggetti formatori.

Secondo tale previsione, salvo quanto diversamente stabilito dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi seminari e convegni, sono riconducibili alle seguenti categorie:

  • soggetti istituzionali;
  • soggetti accreditati;
  • altri soggetti individuati dall’Accordo.

Requisiti dei docenti

La Parte I, punto 2, dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 disciplina i requisiti dei docenti.

Secondo tale disposizione, i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall’Accordo devono possedere i requisiti indicati dalla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il riferimento è, in particolare, al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e alle successive modifiche e integrazioni, salvo quanto eventualmente previsto per specifici percorsi formativi indicati nei punti successivi dell’Accordo.


Aggiornamento tramite seminari e convegni

La Commissione richiama poi la Parte III dell’Accordo, relativa ai corsi di aggiornamento.

In tale sezione è previsto che l’aggiornamento possa essere assolto anche mediante la partecipazione a convegni o seminari, purché questi trattino materie e contenuti coerenti con quelli previsti per l’aggiornamento.

Il punto centrale del quesito riguarda proprio la natura di questi seminari e convegni e la necessità, o meno, che i relativi relatori siano in possesso dei requisiti previsti per i docenti-formatori dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.


Le FAQ ministeriali richiamate dalla Commissione

La Commissione evidenzia che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state pubblicate alcune FAQ relative all’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Tali FAQ sono state predisposte a seguito dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

Per fornire chiarimenti uniformi, è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti:

  • del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • dell’INAIL;
  • dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • delle Regioni.

L’obiettivo delle FAQ è garantire uniformità interpretativa nell’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.


FAQ n. 47: requisiti dei relatori nei seminari e convegni

La Commissione richiama in modo specifico la FAQ n. 47.

La domanda oggetto della FAQ riguarda l’applicazione dei requisiti dei docenti-formatori, previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, anche ai relatori dei seminari e dei convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

La risposta fornita nella FAQ è negativa.

Secondo il chiarimento ministeriale, i requisiti dei docenti-formatori si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, come previsto dalla Parte I, punto 2, dell’Accordo.

Per i seminari e i convegni, invece, trova applicazione esclusivamente quanto previsto dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

Resta comunque fermo un requisito essenziale: ai fini del riconoscimento del seminario o del convegno come aggiornamento valido, è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.


Parere della Commissione

La Commissione, rilevata l’identità tra la questione posta con l’interpello e quella già affrontata nella FAQ n. 47, condivide il contenuto della risposta fornita in sede ministeriale.

Pertanto, la Commissione chiarisce che i requisiti dei docenti-formatori previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla Parte I, punto 2, dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

Diversamente, per quanto riguarda seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento, non è richiesto che tutti i relatori siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Per seminari e convegni si applica esclusivamente la disciplina prevista dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

La Commissione ribadisce tuttavia che, affinché seminari e convegni possano essere riconosciuti come validi ai fini dell’aggiornamento, è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.


Sintesi operativa dell’Interpello n. 1/2026

L’Interpello n. 1/2026 chiarisce un aspetto pratico molto rilevante per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti del docente-formatore previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sono richiesti per i corsi di formazione e per i corsi di aggiornamento.

Per i seminari e i convegni validi ai fini dell’aggiornamento, invece, tali requisiti non devono necessariamente essere posseduti da tutti i relatori.

La validità del seminario o del convegno ai fini dell’aggiornamento resta però subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, tra cui assume particolare rilievo l’obbligo della verifica finale dell’apprendimento.

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Interpello n. 2/2026 in merito a: “Compatibilità ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex artt. 47 e segg. Del D.Lgs. 81/08 e ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro ex art. 13 del D.Lgs. 81/08 e art. 57 C.P.P. competente per territorio”. Seduta della Commissione del 25 giugno 2026.

La Regione Toscana ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Vigilanza”, prevede al comma 1 che “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (…)”;
  • l’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, disciplina le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, individua le funzioni consultive, propositive e partecipative di tale figura e, al comma 1, dispone “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…) f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (…) o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
  • l’articolo 55 del codice di procedura penale, rubricato “Funzioni della polizia giudiziaria”, al comma 1, sancisce “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale” ed al comma 2 prevede che “Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria”;
  • l’articolo 57 del codice di procedura penale, rubricato “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”, al comma 3, stabilisce che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”;
  • l’articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricato “Organizzazione dei servizi di prevenzione”, prevede “In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza, con la facoltà di interfacciarsi con gli stessi e di sollecitarne l’intervento.

Il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge, invece, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni.

Di conseguenza, a parere di questa Commissione, si delinea una commistione di ruoli, qualora l’RLS svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.

Le disposizioni richiamate individuano, infatti, ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

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I contenuti pubblicati hanno finalità prevalentemente informative, formative e di approfondimento professionale. Salvo espressa indicazione, non costituiscono consulenza personalizzata né sostituiscono la valutazione tecnica, giuridica o professionale richiesta dalla specifica situazione aziendale.

L’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella fase di predisposizione non modifica questo principio. Le informazioni devono essere applicate considerando il contesto concreto, la normativa vigente, le caratteristiche dell’attività lavorativa e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalla disciplina applicabile.


Interpello n. 3/2026

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’“Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.”

Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.

L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

«se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 D.Lgs. 81/2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche»

e

(…) «se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore. Di contro, chiediamo di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie».

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, dispone che:

“(…) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”;

  • l’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, sancisce che:

“i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato IV”;

  • l’articolo 173, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera a), stabilisce che si intende per “videoterminale”:

“uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato”;

  • il medesimo articolo 173, al comma 1, lettera c), statuisce che si intende per “lavoratore”:

“il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”;

  • il Titolo VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI” prevede “Disposizioni generali”, “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” e “sanzioni”;
  • l’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”, al punto 1 “AMBIENTI DI LAVORO”, in particolare al punto 1.2.4 dispone che:

“Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati”

e al punto 1.2.5 prevede che:

“Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”.

La Commissione ritiene opportuno ricordare preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è chiamata a fornire chiarimenti esclusivamente in merito a:

“quesiti di ordine generale concernenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

e non a pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete.

Tanto premesso, si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Pertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.

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Interpello n. 4/2026

Interpello n. 4/2026: compatibilità tra RLS e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 24 settembre 2026, ha affrontato un tema particolarmente rilevante per la gestione della sicurezza nei cantieri: la possibile compatibilità, in capo alla stessa persona, tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

L’istanza è stata presentata dalla FILCA CISL e riguarda il caso in cui entrambe le funzioni siano attribuite al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda.

La risposta della Commissione non introduce un divieto generale di cumulo tra i due incarichi. Individua invece una specifica situazione nella quale può configurarsi un’incompatibilità: quando la società del lavoratore opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.

Di seguito viene riportato integralmente il testo dell’Interpello n. 4/2026 e, successivamente, ne viene analizzata la portata operativa.


TESTO INTEGRALE DELL’INTERPELLO N. 4/2026

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

Divisione I – Segreteria della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Interpello n. 4/2026

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”. Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.

L’organizzazione sindacale FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”. In particolare, viene chiesto di chiarire “(….) se sia compatibile con la disciplina del D. Lgs. 81/08 la contemporanea attribuzione delle funzioni di:

  • Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”.

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Definizioni” stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”;
  • l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” prevede che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…); b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”; (…); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…); (…); h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”; (…); m) “fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
  • il medesimo articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 2, sancisce che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre (…) dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
  • il menzionato articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 7, dispone che: “L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
  • l’articolo 89, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Definizioni” statuisce che per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori” si intende il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 (…)”;
  • l’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Obblighi del coordinatore per la progettazione” dispone che “Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione
    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
    b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (…)”;
  • l’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Piano di sicurezza e di coordinamento” stabilisce che: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”

la Commissione ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.

In tale ultima ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede.

A ciò si aggiunge che l'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.

Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni.

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Punto centrale dell’Interpello

La risposta della Commissione è molto precisa: RLS e CSP non sono dichiarati incompatibili in assoluto. L’incompatibilità viene ravvisata quando la stessa azienda del lavoratore che ricopre i due ruoli opera direttamente nel cantiere, nella fase esecutiva, con propri lavoratori.

In quel caso si crea infatti una sovrapposizione tra chi, come CSP, ha elaborato il PSC e chi, come RLS, dovrebbe riceverlo, valutarne gli effetti per i lavoratori rappresentati ed esercitare autonomamente le proprie prerogative di consultazione e controllo. È proprio questa sovrapposizione che, secondo la Commissione, può incidere su autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialità.