INTERPELLI 2026 SICUREZZA SUL LAVORO

INTERPELLI SICUREZZA 2026 MINISTERO LAVORO

Interpello n. 1/2026

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Oggetto dell’interpello

L’Interpello n. 1/2026 riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni in materia di formazione obbligatoria e aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché alcuni profili relativi all’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri, ossia CSP e CSE.

Il quesito è stato presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che ha chiesto alla Commissione per gli interpelli un chiarimento in merito alle regole applicabili ai corsi, ai convegni e ai seminari validi ai fini dell’aggiornamento professionale.

In particolare, il Consiglio Nazionale ha richiesto di sapere se, ai fini della validità dell’aggiornamento, corsi, convegni e seminari debbano possedere le medesime caratteristiche e, più precisamente, se anche i relatori o docenti dei seminari e dei convegni debbano essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, relativo ai criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Quadro normativo richiamato dalla Commissione

La Commissione, prima di formulare il proprio orientamento, richiama il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione delle parti sociali.

La disposizione prevede inoltre che l’Accordo debba provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, al fine di garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’individuazione delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione;
  • il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

La Commissione richiama poi il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale decreto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai docenti-formatori impegnati nei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025

La Commissione richiama inoltre l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Tale Accordo è finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Accordo del 17 aprile 2025 ha abrogato il precedente Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016.


Soggetti formatori secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025

La Parte I dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, dedicata all’“Organizzazione generale”, al punto 1 individua i soggetti formatori.

Secondo tale previsione, salvo quanto diversamente stabilito dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi seminari e convegni, sono riconducibili alle seguenti categorie:

  • soggetti istituzionali;
  • soggetti accreditati;
  • altri soggetti individuati dall’Accordo.

Requisiti dei docenti

La Parte I, punto 2, dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 disciplina i requisiti dei docenti.

Secondo tale disposizione, i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall’Accordo devono possedere i requisiti indicati dalla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il riferimento è, in particolare, al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e alle successive modifiche e integrazioni, salvo quanto eventualmente previsto per specifici percorsi formativi indicati nei punti successivi dell’Accordo.


Aggiornamento tramite seminari e convegni

La Commissione richiama poi la Parte III dell’Accordo, relativa ai corsi di aggiornamento.

In tale sezione è previsto che l’aggiornamento possa essere assolto anche mediante la partecipazione a convegni o seminari, purché questi trattino materie e contenuti coerenti con quelli previsti per l’aggiornamento.

Il punto centrale del quesito riguarda proprio la natura di questi seminari e convegni e la necessità, o meno, che i relativi relatori siano in possesso dei requisiti previsti per i docenti-formatori dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.


Le FAQ ministeriali richiamate dalla Commissione

La Commissione evidenzia che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state pubblicate alcune FAQ relative all’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Tali FAQ sono state predisposte a seguito dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

Per fornire chiarimenti uniformi, è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti:

  • del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • dell’INAIL;
  • dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • delle Regioni.

L’obiettivo delle FAQ è garantire uniformità interpretativa nell’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.


FAQ n. 47: requisiti dei relatori nei seminari e convegni

La Commissione richiama in modo specifico la FAQ n. 47.

La domanda oggetto della FAQ riguarda l’applicazione dei requisiti dei docenti-formatori, previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, anche ai relatori dei seminari e dei convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

La risposta fornita nella FAQ è negativa.

Secondo il chiarimento ministeriale, i requisiti dei docenti-formatori si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, come previsto dalla Parte I, punto 2, dell’Accordo.

Per i seminari e i convegni, invece, trova applicazione esclusivamente quanto previsto dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

Resta comunque fermo un requisito essenziale: ai fini del riconoscimento del seminario o del convegno come aggiornamento valido, è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.


Parere della Commissione

La Commissione, rilevata l’identità tra la questione posta con l’interpello e quella già affrontata nella FAQ n. 47, condivide il contenuto della risposta fornita in sede ministeriale.

Pertanto, la Commissione chiarisce che i requisiti dei docenti-formatori previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla Parte I, punto 2, dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

Diversamente, per quanto riguarda seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento, non è richiesto che tutti i relatori siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Per seminari e convegni si applica esclusivamente la disciplina prevista dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.

La Commissione ribadisce tuttavia che, affinché seminari e convegni possano essere riconosciuti come validi ai fini dell’aggiornamento, è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.


Sintesi operativa dell’Interpello n. 1/2026

L’Interpello n. 1/2026 chiarisce un aspetto pratico molto rilevante per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti del docente-formatore previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sono richiesti per i corsi di formazione e per i corsi di aggiornamento.

Per i seminari e i convegni validi ai fini dell’aggiornamento, invece, tali requisiti non devono necessariamente essere posseduti da tutti i relatori.

La validità del seminario o del convegno ai fini dell’aggiornamento resta però subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, tra cui assume particolare rilievo l’obbligo della verifica finale dell’apprendimento.

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