Incompatibilità Collaudatore Statico e CSE

chiarimenti dalla Circolare CNI n. 357/2025 e dal Parere MIT n. 3687/2025

Chiarimenti Dalla Circolare CNI N. 357/2025 E Dal Parere MIT N. 3687/2025

La Circolare n. 357/2025 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri affronta un tema di grande rilevanza per i professionisti operanti nei lavori pubblici e nei cantieri temporanei o mobili: l’incompatibilità tra l’incarico di Collaudatore Statico e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
La comunicazione riporta e commenta il recente parere n. 3687/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico, che fornisce una chiave interpretativa aggiornata sul tema

Il quesito posto al Ministero

Il Ministero è stato chiamato a chiarire se un professionista che ha svolto l’incarico di CSE in un’opera possa successivamente essere nominato collaudatore statico della medesima, anche in assenza di altri ruoli tecnici (come progettazione, direzione lavori o incarichi di verifica).
Il dubbio nasce dalla necessità di garantire indipendenza, terzietà e imparzialità del collaudatore, principi cardine per la validità del collaudo strutturale.


Il quadro normativo di riferimento

Il parere ministeriale ricostruisce la continuità tra normative storiche e Codice dei Contratti Pubblici:

  • Legge 1086/1971, art. 7: vieta il collaudo a chi ha partecipato alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.

  • Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, art. 116, comma 6, lett. d): estende l’incompatibilità a chiunque abbia svolto attività di controllo, verifica, approvazione, autorizzazione o vigilanza sul contratto da collaudare.

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 89 e 92: definiscono il ruolo del CSE e il contenuto delle sue funzioni di alta vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri.

Secondo il MIT, tali norme vanno lette in modo sistematico e coerente, considerando la ratio sottesa: evitare che chi ha avuto un ruolo nella gestione, vigilanza o controllo dell’esecuzione dell’opera svolga successivamente il collaudo, che deve essere indipendente e imparziale.


La posizione del Ministero: il CSE svolge funzioni di vigilanza

Il MIT evidenzia come il CSE, pur non essendo figura di direzione dei lavori, eserciti una forma qualificata di vigilanza tecnica sul cantiere:

  • verifica la corretta applicazione delle prescrizioni del PSC,

  • controlla la coerenza dei POS,

  • coordina imprese e autonomi,

  • segnala inosservanze e può proporre sospensioni dei lavori,

  • può sospendere lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

Queste attività rientrano espressamente nella categoria di vigilanza e controllo indicate dal Codice dei Contratti come cause di incompatibilità per l’incarico di collaudatore statico.

Conclusione del MIT

La funzione di CSE è da considerarsi – in linea generale – incompatibile con il successivo ruolo di collaudatore statico sulla stessa opera, poiché non garantirebbe la completa indipendenza richiesta al collaudatore.
Il professionista, infatti, avendo esercitato poteri di vigilanza in cantiere, non è pienamente terzo rispetto all’oggetto del collaudo


I casi particolari esaminati

1. CSE e Direttore dei Lavori coincidono

Se la stessa persona è sia CSE che Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è assoluta.
Il DL esercita poteri di direzione e controllo dell’opera, e il combinato dei due ruoli esclude completamente la possibilità di svolgere successivamente il collaudo.

2. CSE diverso dal Direttore dei Lavori

Nel caso in cui il CSE sia un soggetto autonomo e indipendente dal DL:

  • l’incompatibilità non è automaticamente assoluta;

  • ma la stazione appaltante deve effettuare una valutazione concreta del possibile conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione deve considerare:

  • natura delle attività effettivamente svolte dal CSE,

  • grado di incidenza sulla vigilanza dell’opera,

  • potenziale influenza sull’esito del collaudo.

Il MIT ricorda che la finalità della norma è garantire collaudi seri, imparziali e indipendenti, e che qualsiasi attività pregressa riconducibile alla vigilanza può minare tali requisiti


Estensione prudenziale ad altri incarichi tecnici

Il documento segnala che considerazioni analoghe possono estendersi, in via prudenziale, anche ad altri incarichi tecnici che comportino controlli diretti sulle opere, come ad esempio:

  • redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE),

  • funzioni di verifica o controllo in fase esecutiva.

È quindi opportuno evitare sovrapposizioni tra tali ruoli e l’attività di collaudo.


Valore del parere ministeriale e rilevanza per la professione

La Circolare CNI precisa che il parere non ha valore vincolante ma costituisce un importante orientamento interpretativo, utile per applicare coerentemente:

  • il Codice dei Contratti Pubblici,

  • il Testo Unico sulla Sicurezza,

  • e le norme di trasparenza e prevenzione del conflitto di interessi.

La corretta individuazione delle incompatibilità:

  • tutela l’indipendenza dei collaudatori,

  • garantisce trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa,

  • eleva la qualità dell’attività professionale.


La Circolare CNI n. 357/2025 offre un chiarimento significativo:

chi ha svolto l’incarico di CSE, avendo esercitato funzioni di vigilanza, si trova in una situazione potenzialmente incompatibile con l’incarico di collaudatore statico sulla stessa opera, salvo valutazioni eccezionali da parte della stazione appaltante quando il CSE non coincide con il DL.

Il messaggio è chiaro: per garantire imparzialità, terzietà e affidabilità del collaudo, occorre evitare che il professionista che ha già ricoperto ruoli di controllo nell’opera assuma anche la funzione di collaudatore.

SCARICA LA CIRCOLARE CNI

  • Checklist generale di verifica incompatibilità (comune a tutti)

  • Checklist specifica per Stazioni Appaltanti / Enti pubblici

  • Checklist per Ordini professionali (profilo deontologico e disciplinare)



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