Guida per operatori economici produttori di MOCA e scheda di autovalutazione

"materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) 

Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

costituire un pericolo per la salute umana
comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.

L’articolo 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 demanda al Ministro della salute il compito di fissare con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari. 

Questa previsione è stata sostituita dall’art. 3 del DPR n. 777/1982 e, in seguito, dall’art. 3 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 riguardante l’attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ribadisce la podestà del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di regolamentare i materiali e gli oggetti idonei a venire in contatto con gli alimenti.

Conformemente alle norme sopra indicate con il Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973, sono stati disciplinati, i seguenti materiali:

materie plastiche
gomma
cellulosa rigenerata
carta e cartone
vetro
acciaio inossidabile.

Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento.

Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:

banda stagnata
banda cromata verniciata
ceramica
alluminio.

L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.

Per quanto riguarda i controlli sui MOCA il Ministero ha predisposto alcune circolari volte ad assicurare interventi mirati e omogenei sul territorio. Le note sono state diramate sia agli organi deputati al controllo ufficiale sia ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione e commercializzazione) che ai consumatori.

L’esigenza di predisporre un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) nel settore dei MOCA nasce come risposta ad un bisogno formativo e informativo degli operatori del settore stesso (di norma industrie chimiche, metallurgiche, ecc.) che faticano a riconoscersi nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alimentare, dove il concetto di sicurezza è stato di fatto esteso a tutto ciò che può in qualunque modo influire sulla composizione dell’alimento stesso. La normativa inerente i MOCA si pone trasversalmente rispetto a quella sulla sicurezza alimentare ed è attualmente costituita da oltre 350 atti legislativi, compresi il Food Packaging e i decreti di norme tecniche e di laboratorio; la progressiva acquisizione di informazioni sull’impatto sulla salute e sulla qualità dei MOCA, comporta inoltre la continua revisione della normativa e questo rappresenta una potenziale criticità per i portatori di interesse.

Il PMP ha permesso di definire una linea di indirizzo condivisa completa di strumenti operativi ad uso degli operatori economici, al fine di auto verificare, preventivamente al Controllo Ufficiale, la propria conformità alla normativa vigente .

INDICE:

4.     RIFERIMENTI NORMATIVI 
5.     INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2023/2006 SULLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE (GMP) DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.
5.1.      Sistema di assicurazione della qualità 

5.2.      Sistema di controllo della qualità 

5.3.      Documenti operativi e registrazioni 
5.3.1.       Formazione, informazione e aggiornamento del personale
5.3.2.       Selezione dei materiali
5.3.3.       Gestione del magazzino 
5.3.4.       Distribuzione spedizione e trasporto
5.3.5.       Controlli di produzione
5.3.6.       Gestione delle azioni correttive
5.3.7.       Controlli sul prodotto finito
6.     INDICAZIONI GENERALI SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DdC) ALLA LEGISLAZIONE SUI MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI 
6.1.      Dichiarazione di conformità 
6.2.      Documentazione di supporto
7.     INDICAZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI 
7.1.      Obblighi Generali.
7.2.      Obbligo di comunicazione ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 29/2017 
7.3.      Obblighi di cui al Reg. CE 1935-2004
7.3.1.       Rintracciabilità
7.3.2.       Etichettatura
8.     ALLEGATI


- Guida per i produttori MOCA


- Scheda di autovalutazione editabile

-Allegato DDC


- Tabella sanzioni


Fonte:Comitato Territoriale di Coordinamento Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art.7 D.Lgs 81/08 dell’ATS Brianza www.ats-brianza

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