Guida al Protocollo condiviso

Guida completa per la stipula del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del Protocollo condiviso (integrato) (14 marzo 2020 - 24 aprile 2020)

In applicazione dei contenuti  del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (di seguito Protocollo condiviso), siglato quale attuazione delle misure indicate nel DPCM dell’11 marzo
2020 (oggi non più vigente),  si illustrano i seguenti punti minimi essenziali di approfondimento, anche nel rispetto di quanto disposto dal DL del 17 marzo 2020, n.18, cd. Cura Italia (in via di conversione di legge),  al  fine  di  favorire  le  attenzioni  per  procedere  in  azienda  alla  stipula  e  alla  successiva applicazione di un corretto ed esaustivo Protocollo di sicurezza anti-contagio, come confermato dal DPCM del 10 aprile u.s.,  tenendo conto delle integrazioni, previste e sottoscritte, in data 24 aprile u.s., dalle Parti sociali, già sottoscrittrici del Protocollo condiviso, di intesa e dietro invito  (come per la stipula del  testo  iniziale),  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  i  ministri  competenti  per  materia (economia, lavoro e politiche sociali, sviluppo economico, salute).
 
La stipula, l’applicazione e la verifica del Protocollo di sicurezza anti-contagio è affidata ad un Comitato (da costituire a tale fine), nel quale è prevista la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dell’RLS/RLST

La mancata attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, dalla quale ne derivi un inadeguato livello di protezione,  d eter mi n a  l a  sosp en si on e  d el l ’ attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie


a)Misure urgenti ed interventi strutturali……partendo dalla Fase 2
 

Aziende che operano nel “settore sanitario” e/o aziende nelle quali nel proprio DVR è presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) in quanto riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia.
Si deve procedere :
- alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
- alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico professionale - Titolo X del DLGS 81/08 s.m.) e il relativo aggiornamento del DVR (ai sensi dell’art.29, co.3 del DLGS 81/08 s.m.), sulla base degli interventi specifici di tutela e protezione posti in essere.
 
Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
- svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori).
 

 
Aziende che operano in “settori non sanitari” e/o nelle quali nel proprio DVR non era già presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia.
Si deve procedere :
- alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
- ma NON alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico, in quanto classificato, non professionale, ma generico).
 
Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
- svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. 

Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori).
 
 
Posto l’obiettivo del contrasto al COVID-19, prevedendo la prosecuzione delle attività lavorative solo potendo garantire condizioni tali da assicurare, a tutte le persone occupate, adeguati livelli di tutela della salute nel rispetto del precetto cardine previsto dall’art.2087 c.c., attraverso la specifica attuazione di misure di prevenzione dettate dall’autorità pubblica diviene fondamentale adoperarsi per la definizione di specifiche procedure necessarie,
 
 
salvaguardando non solo la tutela della salute delle lavoratrici e lavoratori, ma anche la sicurezza e il
non verificarsi di forme di discriminazione, dirette e indirette, rifuggendo qualsiasi forma di penalizzazione, sul fronte economico, sociale, familiare, andando a comprimere e a sacrificare il rispetto e la dignità delle persone e la loro centralità nel lavoro.

b) Il Comitato aziendale/territoriale/settoriale
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo condiviso (integrato) deve essere costituito in ogni azienda un Comitato.
Il ruolo è quello di stipulare il Protocollo di sicurezza anti-contagio, garantire l’applicazione degli interventi previsti, ma anche la verifica del rispetto delle regole introdotte.
Considerate le funzioni che deve svolgere, il Comitato aziendale deve essere costituito da figure competenti, tra le quali non possono mancare il datore di lavoro e il medico competente (solo se però già previsto in azienda), con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dell’RLS (previsti con una presenza non alternativa, quando istituiti in azienda, fra le due forme di rappresentanza).
 
Di rilievo, frutto dell’integrazione del 24 aprile u.s., l’indicazione esplicita del  costituire il Comitato, a carattere territoriale, da parte dell’Organismo Paritetico, con il coinvolgimento dell’RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
 
Ulteriore previsione, anch’essa introdotta con l’intesa che ha determinato l’integrazione, la possibile costituzione di comitati a livello territoriale o settoriale (in entrambi i casi non sostitutivi di quello aziendale/territoriale), per la realizzazione delle finalità del Protocollo condiviso (integrato), anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e di altri soggetti istituzionali coinvolti negli interventi al contrasto del COVID-19 (vd. ad es. comitati ex art.7 del DLGS 81/08 s.m.)
 
 
c) Organi di controllo e vigilanza
 
Chiamate tutte le imprese a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso del 14 marzo u.s., nella versione  oggi  integrata  alla  luce  della  nuova  intesa siglata il 24  marzo u.s.,  a  partire  dal  dover procedere alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio (come disposto dal DPCM del 10 aprile u.s.), richiamando quanto previsto dal recente D.L. n.19 del 25 marzo u.s. (in via di conversione), dalla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile u.s., e dalla nota n.149 del 20 aprile u.s. dell’INL, a fronte del mancato rispetto dell’osservanza di tale prioritaria misura di intervento (oltre al ruolo determinante di controllo, attribuito al Comitato – vd par. b)
 è previsto che :

-nel caso ne derivi un inadeguato livello di protezione, venga sospesa l ’atti vi tà delle condizioni di sicurezza necessarie;
fino al ripristino
 
-per mancata attuazione  di quanto previsto nel Protocollo, dietro intervento delle  Forze di polizia (e delle Forze armate),  potranno essere inflitte sanzioni amministrative (art.4, cc. 1 e 9);
 
  -possa essere chiesta dalle Prefetture (anche a seguito di segnalazioni o richieste d’intervento)
la collaborazione delle ASL, e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, per il controllo sui datori di lavoro delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali previste dal Protocollo di sicurezza anti-contagio e, non meno,  sull’os servanza   delle  precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di  adeguati livelli di protezione dei lavoratori;
 
-possa essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri al personale del Corpo della Guardia di Finanza, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle  azien d e,   avu to   rig u ard o   al l ’in clu si on e   n ell e   categ o ri e   au to ri zzate   ovvero  all’esistenza  della relazione  economico-commerciale  tra  le  attività  d’impresa  appartenenti   alle  varie  filiere consentite.

d) Principi cardine e priorità di scelte ed interventi
 
Nel Protocollo  aziendale anti-contagio, devono essere indicate  le misure e  definiti  gli interventi  da attuare (su base di fattibilità, e di non scelte discriminanti tra lavoratrici e lavoratori, garantendo la maggior tutela per tutti, coniugandoli  con le esigenze di produttività/attività), precisando le diverse ragioni alla base delle scelte fatte e le modalità di attuazione per ciascuno.
 
 
 Procedendo secondo una gradualità di efficacia e di fattibilità degli interventi:
 
 occorre valutare, in primis, le misure praticabili a maggior tutela:
    sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione (utilizzando ammortizzatori sociali, ferie, rol, congedi retribuiti, permessi, CIG, anche in deroga…);
 
    utilizzo del lavoro agile (meglio conosciuto come smart working) per le attività che possono essere svolte nel proprio domicilio (vd. par. o);
 
 
 
Nel caso non si possano attuare tali misure prioritarie (per tutti gli occupati o per singoli reparti/attività/mansioni), si deve procedere con il realizzare i seguenti interventi di natura organizzativa, indicandoli espressamente nel Protocollo aziendale, precisando le modalità di svolgimento (orari, giorni, turni…) :
 
        turnazione del personale
        rotazione del personale
 
Nel caso non si possano attuare neanche quest’ultimi interventi di natura organizzativa (per tutti gli occupati o per singoli reparti/attività/mansioni), si deve procedere con il realizzare i seguenti interventi, sempre di natura organizzativa, indicandoli espressamente nel Protocollo aziendale, precisando le modalità di svolgimento (orari, reparti, luoghi…):
 
- regolamentazione e contingentamento degli accessi alla realtà lavorativa (entrate e uscite, area marcatempo…)  e degli spostamenti all’interno (entrate e uscite dai reparti…), limitando al massimo la concentrazione di persone;
 
- regolamentazione e contingentamento degli accessi alla zone e spazi comuni nella realtà lavorativa (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici, macchinette del caffè, parcheggi…), limitando al massimo la concentrazione di persone. 
 
 
Sia  che  si  possano  attuare  le  misure  e/o  i  diversi  interventi  di  modifica  organizzativa,  dapprima richiamati,  sia che non si possano attuare, le due regole cardine da rispettare sono : 
 
      garantire la distanza tra le persone rigorosamente superiore al metro (e, quando non possibile, dopo aver provato tutte le soluzioni organizzative, fornire DPI – vd. par. n) ; 
 
      consentire la pulizia frequente delle mani, con acqua e sapone (risultando la modalità più efficace di contrasto  al  contagio  da COVID-19) e, quando non praticabile e ripetibile con idonea frequenza,
mettere a disposizione specifici presidi di detergenza per le mani, avendo cura di ricordare (mediante anche informative affisse in azienda) di non toccarsi naso e bocca.

e) Entrata/uscita e luoghi di transito della realtà lavorativa

......

La guida completa continua nel documento allegato a cura di Cinzia Frascheri- giuslavorista –Resp.le naz. CISL salute e sicurezza sul lavoro

 SCARICA LA GUIDA COMPLETA (VERS.2)

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.



Valutazione del Rischio Covid-19

VAI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it