Geolocalizzazione delle guardie giurate
Nota INL 16 febbraio 2026 n. 1511: geolocalizzazione delle guardie giurate e obbligo di accordo sindacale o autorizzazione

Con la nota prot. n. 1511 del 16/02/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta un tema di forte interesse pratico per gli istituti di vigilanza privata: la possibilità di considerare i sistemi di geolocalizzazione GPS in dotazione alle guardie particolari giurate come semplici strumenti necessari per rendere la prestazione lavorativa, oppure come strumenti dai quali può derivare anche un controllo a distanza del lavoratore, con conseguente applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
La questione nasce dal rapporto tra due piani normativi distinti ma connessi. Da un lato vi è il D.M. n. 269/2010, che disciplina l’attività degli istituti di vigilanza privata e, in alcuni casi, richiede un adeguato supporto planimetrico e di geo-referenziazione per garantire comunicazioni operative efficaci tra centrale e personale sul territorio. Dall’altro lato vi è lo Statuto dei lavoratori, che tutela il lavoratore rispetto all’impiego di impianti e strumenti suscettibili di controllo a distanza. L’INL, con questa nota, chiarisce quale disciplina prevale e quale procedura debba essere seguita.
Il quesito posto all’INL
La richiesta di parere parte dall’esigenza di comprendere se l’installazione di dispositivi di geolocalizzazione sulle dotazioni delle guardie giurate, finalizzata a garantire collegamenti radio efficienti e supporto geo-referenziato alla centrale operativa, possa essere considerata un requisito tecnico indefettibile per le aziende del settore. Se così fosse, si potrebbe sostenere che tali sistemi siano parte integrante degli strumenti di lavoro e che quindi non sia necessario attivare la procedura prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
In termini pratici, il dubbio è questo: se la normativa di settore richiede una certa infrastruttura tecnica per l’esecuzione del servizio, il GPS può essere escluso dall’ambito dei controlli a distanza? Oppure il suo impiego continua comunque a richiedere accordo sindacale o autorizzazione amministrativa?
Il riferimento al D.M. 269/2010
La nota richiama in particolare l’Allegato A, punto 4.1.7 del D.M. n. 269/2010, secondo cui l’istituto che opera in determinati ambiti territoriali estesi deve garantire un sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra centrale operativa e personale impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico, cioè con geo-referenziazione. Tuttavia la stessa disposizione, sottolinea l’INL, prevede anche una soluzione alternativa, vale a dire l’attivazione di centri di comunicazione o centrali operative distaccate dalla sede principale, purché sia comunque garantita una comunicazione diretta e protetta con il personale operativo.
Questo passaggio è decisivo. L’INL evidenzia infatti che la geo-referenziazione non rappresenta un obbligo assoluto e indiscriminato in ogni contesto operativo, ma è prevista solo in determinati ambiti e, soprattutto, non costituisce l’unica modalità possibile per raggiungere il risultato richiesto dalla norma di settore.
Il principio di gerarchia delle fonti
Uno dei punti più importanti della nota è il richiamo espresso al fatto che il D.M. n. 269/2010 è una fonte normativa di rango inferiore rispetto alla legge n. 300/1970. Questo significa che un decreto ministeriale non può neutralizzare o superare le garanzie poste da una legge ordinaria a tutela dei lavoratori.
L’INL, quindi, esclude che la mera presenza nel D.M. 269/2010 di un riferimento alla geo-referenziazione possa automaticamente trasformare il GPS in uno “strumento di lavoro” esente dalla disciplina dell’art. 4. La nota afferma un principio interpretativo molto chiaro: l’obbligo o l’utilità tecnica del dispositivo nell’organizzazione aziendale non basta, da solo, a sottrarlo al regime autorizzatorio quando lo strumento consente anche un controllo della posizione e, indirettamente, dell’attività del lavoratore.
Le funzioni concrete del GPS evidenziate nella relazione tecnica
La nota prende in esame anche la relazione tecnica prodotta dalla società interessata. Da tale relazione emerge che il sistema GPS è ritenuto fondamentale per una pluralità di finalità: da una parte esigenze di sicurezza sul lavoro, dall’altra esigenze organizzative e produttive. In particolare, il sistema consente interventi più tempestivi in caso di allarme o emergenza, migliora il coordinamento operativo e permette di indirizzare rapidamente la guardia verso il sito da raggiungere.
Questi elementi, tuttavia, non portano l’INL a qualificare il GPS come strumento indispensabile e intrinsecamente coincidente con la prestazione lavorativa in senso stretto. Al contrario, proprio il fatto che il sistema sia funzionale a esigenze organizzative, produttive e di sicurezza rafforza la riconducibilità del caso al perimetro dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
La conclusione dell’INL
La conclusione della nota è netta: l’installazione di sistemi GPS non può essere considerata uno strumento necessario alla prestazione lavorativa e, pertanto, deve essere seguita la procedura prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, ossia accordo sindacale oppure autorizzazione amministrativa.
L’INL richiama, a sostegno di questa impostazione, anche la circolare n. 2572 del 14/04/2023, che, pur riferita a una fattispecie differente, aveva già espresso un criterio analogo: la presenza di un obbligo tecnico o autorizzativo posto da una normativa di settore non determina automaticamente l’esclusione della disciplina in materia di controlli a distanza.
Cosa significa operativamente per gli istituti di vigilanza
Sul piano pratico, la nota comporta conseguenze molto rilevanti per le imprese del comparto vigilanza privata.
L’istituto che intende installare o mantenere attivi sistemi di geolocalizzazione sulle dotazioni delle guardie giurate non può limitarsi a richiamare il D.M. 269/2010 o le esigenze di sicurezza operativa. Deve invece verificare la corretta applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, attivando una delle due vie previste dalla norma:
accordo collettivo con le rappresentanze sindacali;
in mancanza, istanza di autorizzazione all’Ispettorato del lavoro competente.
In assenza di tale passaggio, l’utilizzo del sistema GPS espone il datore di lavoro a possibili criticità sotto il profilo giuslavoristico, ispettivo e privacy.
Il rapporto con la protezione dei dati personali
Anche se la nota INL è centrata sul profilo lavoristico, il documento coinvolge indirettamente anche la disciplina sulla protezione dei dati personali. Non a caso, tra i destinatari per conoscenza compare il Garante per la protezione dei dati personali.
La geolocalizzazione, infatti, implica un trattamento di dati che può consentire la ricostruzione degli spostamenti, dei tempi di percorrenza, delle soste e, in generale, delle modalità esecutive della prestazione. Per questa ragione, oltre all’adempimento lavoristico ex art. 4, il datore di lavoro deve curare anche tutti i profili privacy connessi, tra cui base giuridica, informativa, minimizzazione dei dati, tempi di conservazione, misure di sicurezza e corretta regolamentazione interna dell’uso del sistema.
Perché il GPS non è stato considerato “strumento di lavoro” in senso esonerativo
La nota consente di ricavare un criterio interpretativo di fondo molto utile anche oltre il caso specifico delle guardie giurate. Non ogni tecnologia utilizzata durante il lavoro può essere qualificata automaticamente come “strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione” ai fini dell’esclusione dalla procedura autorizzativa. Per rientrare in tale categoria, lo strumento deve essere effettivamente e strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, e non semplicemente utile all’organizzazione, al coordinamento o al monitoraggio del lavoro.
Nel caso del GPS, secondo l’INL, la finalità prevalente non coincide con l’esecuzione materiale della prestazione da parte della guardia, bensì con esigenze di localizzazione, coordinamento e sicurezza che comportano anche la possibilità di controllo a distanza. È questo il motivo per cui l’apparato non viene considerato esente dalla procedura di cui all’art. 4.
Impatti documentali per le aziende
Alla luce della nota INL, gli istituti di vigilanza dovrebbero riesaminare con attenzione la propria documentazione interna. In particolare, è opportuno verificare:
se esistono sistemi GPS attivi sulle dotazioni del personale operativo;
se è stato concluso l’accordo sindacale oppure ottenuta l’autorizzazione;
se i lavoratori hanno ricevuto adeguata informativa;
se il trattamento dei dati di localizzazione è stato disciplinato correttamente sotto il profilo privacy;
se i regolamenti aziendali e le procedure operative sono coerenti con le finalità dichiarate del sistema.
La nota, quindi, non ha solo valore interpretativo, ma anche forte impatto organizzativo e documentale.
Considerazioni conclusive
La nota INL n. 1511 del 16 febbraio 2026 ribadisce un principio di particolare importanza: nel settore della vigilanza privata, la presenza di esigenze operative, di sicurezza e di geo-referenziazione previste dal D.M. n. 269/2010 non esclude l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Il sistema GPS in dotazione alle guardie giurate non è considerato, da solo, uno strumento necessario alla prestazione lavorativa in senso tale da bypassare le garanzie dello Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, la sua installazione richiede accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.
Si tratta di un orientamento molto importante perché conferma un approccio sostanziale: quando una tecnologia, pur utile o persino molto utile all’organizzazione aziendale, consente anche il controllo a distanza del lavoratore, la disciplina di tutela continua a operare. Per le aziende del comparto vigilanza questo significa che l’adozione di sistemi di geolocalizzazione deve essere gestita con rigore, sia sul versante giuslavoristico sia su quello privacy.
SCARICA LA PROCEDURA AZIENDALE CORRELATA IN WORD CON PROCEDURE E ALLEGATI

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