Formazione salute e sicurezza lavoro Legge regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4

Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (Regione Lombardia): cosa prevede e cosa cambia per la formazione su salute e sicurezza sul lavoro

Legge Regionale 10 Febbraio 2026, N. 4 (Regione Lombardia): Cosa Prevede E Cosa Cambia Per La Formazione Su Salute E Sicurezza Sul Lavoro

La Legge regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4 introduce un impianto organico di regole regionali per rafforzare la tracciabilità, la qualità e i controlli sui corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il cuore della legge è duplice: da un lato istituisce un Elenco regionale dei soggetti formatori, dall’altro prevede una piattaforma informatica regionale per comunicare e tracciare l’avvio e la conclusione dei corsi, rendendo più efficace l’attività di vigilanza.

La l.r. Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4 costruisce un modello regionale che punta a rendere la formazione in materia di sicurezza:

  • più verificabile (Elenco e requisiti);

  • più tracciabile (piattaforma e comunicazioni);

  • più controllabile (accesso ATS/INL);

  • più affidabile (attestati collegati alla piattaforma e regime sanzionatorio).

Se applicata con atti attuativi chiari e una piattaforma realmente interoperabile e usabile, la legge può incidere in modo significativo sulla qualità del sistema formativo e sulla prevenzione, riducendo opacità e difformità operative.


Obiettivo della legge: prevenzione e standardizzazione del sistema formativo

La finalità dichiarata è migliorare le condizioni di salute e sicurezza mediante un’azione strutturata di prevenzione di infortuni e malattie professionali, intervenendo su un punto critico del sistema: la formazione, che nel D.Lgs. 81/2008 rappresenta un obbligo centrale per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti e per molte figure coinvolte nella gestione della prevenzione.

La legge si colloca “nel rispetto della normativa statale” e mira a:

  • rendere più trasparente chi eroga formazione sul territorio regionale;

  • assicurare requisiti e condizioni uniformi per i soggetti formatori;

  • consentire alle autorità competenti di svolgere controlli più mirati grazie a dati strutturati e disponibili.


Ambito di applicazione: quali corsi rientrano e quali sono esclusi

La legge disciplina i corsi di formazione e aggiornamento “di cui al D.Lgs. 81/2008”, ma individua esclusioni esplicite

Restano fuori:

  • i corsi di prevenzione incendi disciplinati dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008;

  • i corsi abilitanti per generatori a vapore (art. 73 bis del D.Lgs. 81/2008);

  • la formazione professionale per rimozione/smaltimento amianto e bonifica collegata alla L. 257/1992;

  • altri casi coperti da disposizioni statali senza specifiche competenze regionali.

In pratica, la legge mira soprattutto ai percorsi formativi “ordinari” e sistemici del D.Lgs. 81/2008 (coerenti con i profili dell’Accordo Stato-Regioni 2025), lasciando ad altri quadri normativi i percorsi “speciali” o già presidiati da regole dedicate.


Elenco regionale dei soggetti formatori: struttura e significato operativo

Cos’è l’Elenco regionale

La legge istituisce presso la struttura regionale competente in materia di sanità un Elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in tre sezioni:

  1. Sezione I: soggetti formatori istituzionali;

  2. Sezione II: soggetti formatori accreditati;

  3. Sezione III: altri soggetti formatori.

L’Elenco è pubblicato sul sito della Regione, quindi diventa uno strumento anche di trasparenza verso aziende e lavoratori.

Sezione I: soggetti istituzionali

Sono considerati “istituzionali” quelli individuati nell’Accordo Stato-Regioni 2025 (punto 1.1, Parte I) e, in aggiunta, la legge elenca espressamente:

  • ASST (Aziende socio sanitarie territoriali);

  • AREU (Agenzia regionale emergenza urgenza);

  • Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

  • Polis-Lombardia.

Questi soggetti sono iscritti di diritto.

Sezione II: soggetti accreditati

Per i soggetti accreditati al sistema regionale (l.r. 19/2007), la legge aggiunge requisiti ulteriori, tra cui:

  • esperienza triennale nella formazione su salute e sicurezza (con eccezione per alcuni corsi lavoratori/dirigenti/preposti dove basta l’accreditamento);

  • assenza di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale o simili);

  • assenza, nei due anni precedenti, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni richiamate dall’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

Sezione III: altri soggetti formatori

Per gli “altri soggetti formatori” (come da Accordo Stato-Regioni 2025, punto 1.3, Parte I) la legge richiede, in sintesi:

  • esperienza triennale (con specifiche esclusioni analoghe ai corsi citati sopra);

  • assenza, nei due anni precedenti, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni (Allegato I D.Lgs. 81/2008).

Effetto chiave dell’iscrizione

L’iscrizione nell’Elenco regionale abilita il soggetto formatore a erogare corsi nel territorio regionale. Questo aspetto è determinante perché collega l’operatività formativa (per le sezioni II e III) al possesso di requisiti verificabili e alla possibilità di controlli e sanzioni.


Piattaforma informatica regionale: tracciamento e vigilanza

Finalità della piattaforma

La legge prevede che, presso la struttura regionale competente, venga realizzata una piattaforma informatica con le informazioni relative ai corsi. La piattaforma serve in particolare:

  • alle ATS per programmare e svolgere attività di vigilanza e controllo;

  • all’Ispettorato nazionale del lavoro, che può accedere previa intesa.

Obblighi di comunicazione: avvio e conclusione corsi

Devono alimentare la piattaforma:

  • i soggetti istituzionali indicati (quelli richiamati dall’art. 2, comma 2, lettere a)-d));

  • i soggetti delle sezioni II e III dell’Elenco;

  • anche i datori di lavoro che erogano direttamente formazione ai propri lavoratori/preposti/dirigenti secondo le condizioni dell’Accordo Stato-Regioni.

Gli obblighi principali:

  • comunicazione di avvio per ogni corso, con elenco allievi e calendario;

  • comunicazione di conclusione entro 30 giorni dal termine del corso.

Attestati e requisiti minimi

La Giunta regionale deve definire le caratteristiche della piattaforma, includendo il rilascio di attestati con gli elementi minimi previsti dall’Accordo Stato-Regioni. Inoltre deve disciplinare:

  • contenuti, modalità e tempistiche delle comunicazioni;

  • interoperabilità con altre piattaforme;

  • trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 – GDPR), con particolare attenzione a misure di sicurezza adeguate.


Sistema sanzionatorio: cosa rischia chi non si conforma

La legge introduce un impianto sanzionatorio mirato, con impatti concreti.

Formazione erogata senza iscrizione (sezioni II e III)

Erogare corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III comporta:

  • sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro;

  • divieto di iscrizione fino a 12 mesi.

Mancate comunicazioni in piattaforma

Per soggetti formatori e datori di lavoro obbligati che non inviano le comunicazioni:

  • sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni corso;

  • possibile sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi.

Attestati non generati dalla piattaforma

Se vengono rilasciati attestati non generati dalla piattaforma:

  • sanzione da 100 a 600 euro per ogni attestato;

  • gli attestati risultano non validi.

Dichiarazioni non veritiere

In caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti:

  • revoca dell’iscrizione;

  • nuova istanza possibile dopo 12 mesi.

Le sanzioni sono irrogate dalle ATS, e gli introiti vengono destinati secondo la disciplina della l.r. 33/2009 (art. 60 quater), come modificata dalla legge stessa.


Come cambia l’art. 60 quater della l.r. 33/2009: destinazione degli introiti

La legge interviene sull’art. 60 quater della l.r. 33/2009 (testo unico sanità) modificando:

  • la formulazione sulla destinazione a formazione/aggiornamento del personale;

  • l’incremento percentuale dal 2% al 4% e l’estensione dell’utilizzo anche a iniziative di sensibilizzazione e a studi/ricerche;

  • l’introduzione di una ulteriore quota (fino a un massimo del 4%) destinabile a finanziare le funzionalità e la continuità gestionale della piattaforma informatica prevista dalla legge.


Tempi di applicazione: quando entrano in vigore gli obblighi “operativi”

La legge prevede che alcune disposizioni (tra cui l’abilitazione tramite iscrizione e gli obblighi di comunicazione) si applichino dopo la pubblicazione delle deliberazioni attuative della Giunta, con scadenze differenziate:

  • alcune norme dopo 30 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni attuative;

  • le sanzioni per mancata comunicazione e per attestati non generati dopo sei mesi dall’attivazione della piattaforma.

Questo passaggio è cruciale: la piena operatività dipende dagli atti attuativi e dall’effettiva attivazione della piattaforma.


Clausola valutativa: controllo e reporting biennale

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione e valuta i risultati. La Giunta deve presentare una relazione biennale che descrive:

  • stato di avanzamento del sistema di tracciamento e della piattaforma;

  • composizione dell’Elenco (numeri, sezioni, distribuzione territoriale);

  • numeri di corsi/partecipanti/attestati e settori coinvolti;

  • attività sanzionatoria e utilizzo delle risorse;

  • iniziative finanziate e criticità emerse.


Impatto pratico per aziende e soggetti formatori: cosa fare in concreto

Per i soggetti formatori

  • verificare sezione e requisiti per l’iscrizione all’Elenco regionale;

  • predisporre procedure interne per comunicazioni di avvio e fine corso;

  • adeguare il processo di emissione attestati alle regole della piattaforma;

  • curare la compliance documentale per evitare sospensioni, revoche e sanzioni.

Per i datori di lavoro

  • se si eroga formazione direttamente (nei limiti dell’Accordo), prevedere l’inserimento dati in piattaforma;

  • scegliere fornitori formativi iscritti (quando richiesto) e allineati ai requisiti;

  • gestire tracciabilità e archiviazione coerenti con i nuovi adempimenti.

Per ATS e organi di vigilanza

  • disponibilità di dati strutturati e tempestivi per programmare controlli;

  • rafforzamento del presidio su fenomeni di formazione “non tracciata” o attestazioni irregolari.







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