Formazione in materia di salute e sicurezza, i chiarimenti del Ministero

Formazione al tempo del Covid-19

È disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti".


FAQ FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? 

Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?


In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Fonte Minintero del lavoro

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza

il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha ora deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.
In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. (Sempre che non ci siano ulteriori prologhe allo stato d'emergenza)

Valutazione del Rischio Covid-19

VAI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

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