Formazione a distanza ed e-learning nell'emergenza Covid-19: accordo per modifica linee guida

Documento della Conferenza delle Regioni del 31 marzo


La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale.
La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020.
Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.
Nell’ambito della formazione regolamentata, avente valore sull’intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” il 25 luglio 2019.
Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell’attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti.
L’evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo.
Ambito di applicazione e durata dell’Accordo
Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,
Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza.
Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019.
Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l’utilizzo.
In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019,il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:
1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona,che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.
Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:
- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.
Il soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:
a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.  
b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
c) l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati. 
Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva alla deroga. 
Parte pratica ed esame
Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell’esame conclusivo in presenza.
A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato – alla data del presente Accordo – il corso teorico-pratico di operatore socio sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all’esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.
Spendibilità della certificazione/attestazione
Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligo di evidenziare, anche in allegato all’attestazione/certificazione, l’effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità).

Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA FAQ MINISTERO DEL LAVORO

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.


Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?
In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.
Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Fonte: Lavoro.gov.it

SCARITA TUTTE LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


Valutazione del Rischio Covid-19

VAI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

Facebook

Il nostro sito Web ti consente di apprezzare o condividere i suoi contenuti sul social network Facebook. Attivandolo e utilizzandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Twitter

I tweet integrati e i servizi di condivisione di Twitter sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando e utilizzando questi, si accetta l'informativa sulla privacy di Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it