Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL): quadro normativo, contenuti e impatti operativi per aziende e lavoratori
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore rappresenta uno dei cardini della recente evoluzione normativa volta a digitalizzare la storia professionale e formativa del cittadino, con effetti ormai diretti anche sul sistema della salute e sicurezza sul lavoro. Con la modifica dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/2008, introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e confermata dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, le competenze acquisite mediante le attività di formazione previste dal Testo Unico devono essere registrate nel FEL di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2015, nonché nel Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare per l’integrazione dei dati nella piattaforma SIISL. La stessa norma chiarisce inoltre che il contenuto del FEL deve essere preso in considerazione dal datore di lavoro per la programmazione della formazione e dagli organi di vigilanza per la verifica degli obblighi prevenzionistici.
Il FEL diventa il perno digitale della registrazione delle competenze formative rilevanti per la sicurezza sul lavoro, integrato con il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e con SIISL; il suo contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro nella programmazione della formazione ed è rilevante per gli organi di vigilanza nella verifica degli obblighi prevenzionistici.
Il FEL non nasce oggi. La sua base giuridica è contenuta nel D.Lgs. 150/2015, che lo definisce come il fascicolo formato a partire dalle informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’art. 14 indica che tale patrimonio informativo è comune al Ministero del lavoro, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni, ai centri per l’impiego e ad altri soggetti pubblici coinvolti, e precisa che il fascicolo contiene informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi, risultando accessibile gratuitamente in via telematica ai soggetti interessati. L’art. 15 aggiunge poi che i riferimenti normativi storicamente fatti al libretto formativo del cittadino devono oggi intendersi riferiti al fascicolo elettronico del lavoratore.
Sul piano istituzionale, l’architettura pubblica di riferimento è oggi centrata sul Ministero del Lavoro. Il SIISL è infatti indicato dal Ministero come sistema istituito presso il Ministero stesso e realizzato da INPS; inoltre, il Ministero descrive il Sistema informativo unitario come l’infrastruttura che interconnette i dati nazionali e regionali sulle politiche attive e che costituisce parte integrante del SIISL. Storicamente il disegno operativo era stato sviluppato da ANPAL, ma dal 1° marzo 2024 le funzioni dell’Agenzia sono state trasferite al Ministero del Lavoro.
Per capire davvero il contenuto del FEL occorre guardare anche a come il sistema si alimenta. Il Ministero spiega che il Sistema informativo unitario comprende, tra l’altro, l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, i dati sulla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché il sistema informativo della formazione professionale. Le linee guida ministeriali 2026 sui fondi interprofessionali confermano inoltre che le informazioni confluite nel sistema informativo unitario costituiscono la base del FEL e che, per realizzarlo, il Ministero opera in cooperazione con Regioni, Province autonome, INPS, INAPP e Fondi, anche per la raccolta e conservazione digitale delle attestazioni. Nel progetto ministeriale del Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, la logica è ancora più ampia: interoperabilità tra banche dati lavorative, sociali, formative e, in alcuni casi, sanitarie, con integrazione strutturale con SIISL.
Sotto il profilo dei contenuti, una prima area è quella dei dati anagrafici e dello storico lavorativo. Qui il fascicolo svolge la funzione di anagrafe dinamica del percorso professionale del lavoratore: periodi lavorativi, passaggi occupazionali, dati collegati alle politiche attive e alle comunicazioni obbligatorie, elementi utili a ricostruire con continuità la storia lavorativa della persona. È proprio questa funzione di ricomposizione del percorso professionale che rende il FEL un tassello essenziale della più ampia infrastruttura pubblica del lavoro.
La seconda area, oggi centrale per la compliance prevenzionistica, è formazione e addestramento. La novità normativa del 2025-2026 non è tanto l’esistenza di attestati o registri in sé, quanto il fatto che la formazione rilevante ai fini del D.Lgs. 81/2008 deve confluire nel circuito FEL/FSL-SIISL. Parallelamente, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi, ammettendo presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, e confermando la necessità di verbali finali, attestati e fascicolo del corso, conservabili anche in formato elettronico. In questo quadro, il “pezzo di carta” non scompare, ma non può più essere l’unico presidio documentale su cui l’azienda fa affidamento.
Una terza area riguarda l’idoneità sanitaria, che va però letta con attenzione. Le fonti ufficiali sul Fascicolo sociale e lavorativo mostrano che l’ecosistema digitale pubblico tende a integrare anche dati provenienti da ambiti sociali e sanitari; tuttavia, nel rapporto di lavoro, la disciplina privacy resta rigorosa. Il Garante ricorda infatti che il datore di lavoro può conoscere solo il giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni o limitazioni, mentre i dati sanitari in senso stretto restano nell’ambito di trattamento del medico competente. Per questo, quando si parla di “idoneità sanitaria” nel FEL, occorre evitare formulazioni che facciano pensare a una piena accessibilità aziendale ai dati clinici.
Nel settore dei cantieri e dell’edilizia, il FEL si inserisce inoltre in un ecosistema digitale più ampio che comprende SIISL, badge di cantiere e patente a crediti. Il Ministero del Lavoro, riepilogando la legge di conversione del D.L. 159/2025, evidenzia sia l’istituzione del badge di cantiere interoperabile con SIISL, sia il rafforzamento del sistema della patente a crediti, anche mediante l’utilizzo da parte dell’INL delle informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso. Non è corretto dire che la patente a crediti coincida col FEL, ma è corretto affermare che il fascicolo del lavoratore opera ormai dentro una filiera digitale di qualificazione, tracciabilità e controllo molto più integrata rispetto al passato.
Quanto all’accesso, il lavoratore ha un diritto di consultazione diretta del proprio fascicolo mediante modalità telematiche, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2015. Sul piano operativo, il Ministero prevede l’accesso ai servizi digitali attraverso identità digitale, in particolare SPID o CIE, sia nella piattaforma SIISL sia nel portale “Servizi Lavoro”. Per i soggetti organizzativi, la documentazione ministeriale sui servizi digitali mostra che un utente registrato può operare anche come rappresentante legale o delegato di una persona giuridica. Gli organi di vigilanza, dal canto loro, non sono semplicemente “informati” dell’esistenza del FEL: la norma dice espressamente che ne tengono conto nelle verifiche sugli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
Per le aziende, il messaggio operativo è chiaro: la gestione della formazione non può più limitarsi alla conservazione interna di attestati, registri firme o fogli presenza. Occorre presidiare la qualità del dato, la coerenza tra corsi realmente erogati, attestazioni rilasciate, archiviazione della documentazione formativa e corretto riversamento dei dati nei sistemi digitali che alimentano il fascicolo. Da questo punto di vista, il FEL non è solo un nuovo contenitore informatico, ma uno strumento di governo della prova documentale, della programmazione formativa e della verifica ispettiva.

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