DPI respiratori per lavori con amianto

Lombardia, nuova disciplina sui DPI respiratori per lavori con amianto: cosa prevede la LR 10 febbraio 2026, n. 5

Lombardia, Nuova Disciplina Sui DPI Respiratori Per Lavori Con Amianto: Cosa Prevede La LR 10 Febbraio 2026, N. 5

La Regione Lombardia interviene in modo puntuale sulla tutela dei lavoratori esposti all’amianto approvando la Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 5, dedicata alle misure di protezione delle vie respiratorie e alle procedure operative per scegliere, usare, manutenere e controllare i dispositivi di protezione individuale (DPI) impiegati durante attività che comportano rischio di esposizione a fibre di amianto.

L’impostazione della legge è chiaramente “attuativa” e di dettaglio: non riscrive il quadro nazionale, ma declina operativamente quanto già previsto dal d.lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), traducendo gli obblighi generali in criteri tecnici di selezione e gestione dei respiratori, con riferimenti espliciti a norme UNI aggiornate.


Finalità e campo di applicazione: a chi si rivolge la legge

Il cuore della LR n. 5/2026 è indicato fin dall’art. 1: la Regione definisce le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni con esposizione a “silicati fibrosi”, termine che, ai fini della legge, coincide con la definizione di amianto presente nel d.lgs. 81/2008 (art. 247).

La norma ribadisce inoltre un passaggio cruciale, spesso determinante nella gestione del rischio: prima di avviare lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare l’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche richiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate. E, se sussiste anche il “minimo dubbio”, si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.


Obblighi del datore di lavoro: quando scatta l’obbligo di DPI respiratori

L’art. 2 fissa una regola operativa molto chiara: in tutte le lavorazioni in cui i rischi di esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure tecniche o protezioni collettive, il datore di lavoro deve fornire idonei DPI per le vie respiratorie (APVR/respiratori), secondo quanto già previsto dal d.lgs. 81/2008.

La legge aggiunge che la scelta e la gestione dei DPI respiratori devono seguire i criteri del Capo II della stessa legge regionale, e prevede che Regione Lombardia indichi criteri anche per altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.

Inoltre, l’art. 3 introduce una clausola di salvaguardia: se si adottano criteri diversi da quelli “tipizzati” dalla legge, devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore. In pratica: è ammessa l’evoluzione tecnica e organizzativa, ma senza abbassare la soglia di protezione.


Il ruolo delle ATS: controllo, prevenzione e verifica dei piani di protezione

Un elemento centrale della LR n. 5/2026 è la valorizzazione del presidio pubblico. L’art. 4 attribuisce alle ATS (Agenzie di tutela della salute), in raccordo con la normativa regionale in materia di amianto e con il PRAL (Piano regionale amianto Lombardia), attività di prevenzione, tutela e controllo rispetto:

  • alla salute dei lavoratori esposti;

  • alla verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie;

  • alla formazione e addestramento degli operatori;

  • e anche al controllo dei piani di lavoro comunicati ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008, specie quando rischio e dimensione delle lavorazioni possono incidere sulla salute dei lavoratori e della collettività.

In termini pratici, la legge rafforza l’idea che il DPI non sia un “adempimento isolato”, ma parte di un sistema verificabile: valutazione dei rischi, piano di lavoro, scelta dell’APVR, manutenzione, registrazioni, formazione, controlli.


Come scegliere il respiratore: livelli di polverosità e dispositivi richiesti

Il nucleo più tecnico è l’art. 5, che stabilisce che quando il livello di polvere supera la soglia indicata dalla disciplina nazionale (art. 254 d.lgs. 81/2008), il lavoratore deve essere dotato — in base alla valutazione del rischio e ai livelli di concentrazione di fibre — di almeno un dispositivo tra quelli indicati dalla legge, organizzati per tre livelli (“polvere di primo, secondo e terzo livello”).

1) Polvere di primo livello: FFP3 e respiratori filtranti / motorizzati

Per il primo livello, la legge elenca soluzioni che includono:

  • semimaschera filtrante FFP3 monouso (UNI EN 149:2009) oppure respiratore con semimaschera o pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021);

  • respiratori a ventilazione motorizzata (classi TM2P, TH3P, TM3P) con riferimenti a norme UNI EN specifiche.


Importante la limitazione operativa: l’uso delle FFP3 monouso è circoscritto agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e con durata inferiore a quindici minuti, nell’ambito delle attività richiamate dal d.lgs. 81/2008. La legge precisa inoltre che lo smaltimento deve essere indicato nelle annotazioni del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).


2) Polvere di secondo livello: ventilazione alimentata e respiratori isolanti

Per il secondo livello, si alza la protezione: la legge richiede dispositivi come:

  • respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale, con requisiti prestazionali (sovrapressione permanente e portata minima indicata);

  • respiratori isolanti per alimentazione di aria respirabile (classe 4, UNI EN 14594:2018) con portata minima indicata e pieno facciale;

  • respiratori isolanti ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018), con possibilità di portate maggiori se necessario.

3) Polvere di terzo livello: massima protezione e indumenti ventilati

Nel terzo livello, la protezione resta su standard elevati, con:

  • respiratori isolanti (classe 4, UNI EN 14594:2018) e sistemi a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018);

  • possibilità di ricorrere a indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.


Messaggio operativo della norma: la scelta dell’APVR non può essere “a catalogo”: deve essere coerente con valutazione del rischio e livelli di polverosità/fibre, e deve scalare verso soluzioni più performanti quando l’esposizione cresce.


Collaudo, manutenzione e controlli: fit-test, decontaminazione e registri

Dopo la scelta, la LR n. 5/2026 disciplina la fase spesso più critica nella realtà dei cantieri: mantenere efficace il dispositivo.

L’art. 6 prevede che, prima di ogni utilizzo e secondo istruzioni del produttore, si effettuino:

  • controllo delle condizioni generali;

  • controllo del corretto funzionamento dell’APVR;

  • test di adattabilità (fit-test) all’inizio dell’utilizzo, poi almeno annualmente, e anche in caso di variazioni morfologiche dell’utilizzatore, richiamando la norma UNI 11719:2025.

Dopo ogni utilizzo, i respiratori devono essere decontaminati, anche per unità mobili o destrutturate, con modalità e strutture separate predisposte per contenere la diffusione di polveri e impedire contatti contaminanti, consentendo la vestizione in abiti civili in sicurezza.

La legge impone inoltre controlli “di mantenimento”:

  • dopo qualsiasi intervento o evento che possa alterare l’efficacia;

  • e comunque almeno ogni dodici mesi.

Infine, un aspetto gestionale decisivo: le date e la frequenza di sostituzione dei filtri devono essere annotate nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, ancora una volta in coerenza con UNI 11719:2025.


Addestramento obbligatorio e competenze del formatore

La norma non si limita all’hardware. Con l’art. 7, prima dell’utilizzo di un APVR deve essere svolto un addestramento specifico, tramite soggetto formatore accreditato con competenze definite dalla UNI 11719:2025, oppure in collaborazione con organismi paritetici quando presenti.È un punto sostanziale: per i respiratori, la sola consegna non basta. Tenuta al volto, corretto indossamento, procedure di vestizione/svestizione, verifica dei flussi nei sistemi alimentati, gestione dei filtri e decontaminazione sono competenze pratiche, e la legge le rende un requisito organizzativo.


Aggiornamento automatico delle norme tecniche richiamate

L’art. 8 contiene una clausola “dinamica”: le norme richiamate sono quelle aggiornate secondo la legislazione nazionale vigente e le edizioni UNI più recenti.

Questo evita che la legge resti ancorata a versioni tecniche superate e spinge imprese e consulenti a mantenere allineate procedure e specifiche.


entrata in vigore

l’art. 10 fissa l’entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge è promulgata a Milano il 10 febbraio 2026 e pubblicata nel BURL (supplemento del 13 febbraio 2026).


Impatti pratici per imprese e cantieri: cosa cambia davvero

In termini operativi, la LR Lombardia n. 5/2026 introduce (o, meglio, rende verificabili e standardizzati) alcuni pilastri:

  1. Scelta del DPI respiratorio “per livelli”: non un DPI qualunque, ma una selezione coerente con il rischio e con dispositivi esplicitamente elencati e normati.

  2. Limitazione stringente dell’FFP3 monouso: ammessa solo in contesti ESEDI e sotto i 15 minuti, con attenzione anche allo smaltimento documentale (FIR).

  3. Fit-test obbligatorio e periodico: annuale e al variare delle caratteristiche dell’operatore, in un’ottica di efficacia reale del facciale.

  4. Decontaminazione strutturata e controlli programmati: la sicurezza passa anche dalle fasi “post uso” e dalle registrazioni.

  5. Addestramento qualificato: competenze definite e tracciabili, con ruolo di ATS nel controllo dei programmi e dei piani di lavoro.







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