DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025

Modalità di attivazione e svolgimento dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. DELIBERAZIONE  7 LUGLIO 2025, N. 1085 emilia Romagna

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA


Nel recepire l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025—finalizzato a definire durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.—le presenti disposizioni ne disciplinano l’attuazione nel territorio regionale Emilia Romagna, integrando e specificando quanto previsto nell’Allegato A dell’Accordo stesso.

Ambito di applicazione dei percorsi formativi

Sono soggetti alle presenti disposizioni i corsi previsti dall’Accordo e rivolti alle seguenti figure professionali, comprensivi dei relativi aggiornamenti:

  • Datori di lavoro, inclusi quelli dell’impresa affidataria, ai sensi degli articoli 37 e 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 (Allegato A, parte II, par. 3).

  • Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ex art. 34 D.Lgs. 81/2008 (Allegato A, parte II, par. 4).

  • Responsabili e addetti SPP, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008 (Allegato A, parte II, par. 5).

  • Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 (Allegato A, parte II, par. 6).

  • Operativi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come previsto dal DPR 14 settembre 2011, n. 177 (Allegato A, parte II, par. 7).

  • Operatori di attrezzature di lavoro con specifica abilitazione ex art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 (Allegato A, parte II, par. 8).

Per tutto quanto non esplicitamente dettagliato in queste disposizioni, si rinvia ai contenuti e alle modalità previste nell’Allegato A dell’Accordo.


Soggetti attuatori e requisiti

I corsi dovranno essere realizzati esclusivamente da:

  1. Enti di formazione professionale accreditati, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii.

  2. Documentata esperienza triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ogni ente proponente dovrà ottenere preventiva autorizzazione a seguito delle procedure di evidenza pubblica regionale per le attività formative regolamentate. Tale autorizzazione garantirà il rispetto dei requisiti minimi di struttura, didattica e docenza.


Modelli di verifica e attestazione finale

Al termine di ciascun percorso formativo, dovranno essere adottati:

  • Verbale di verifica dell’apprendimento, secondo il modello standardizzato allegato.

  • Attestazione di frequenza e superamento del corso, da rilasciarsi esclusivamente in caso di esito positivo della verifica finale.

I modelli, disponibili in formato editabile, devono essere compilati e conservati a cura dell’ente erogatore, nel rispetto delle disposizioni di tracciabilità e trasparenza.


Per ulteriori dettagli sulle modalità didattiche, i programmi specifici e le procedure di monitoraggio, si invita a consultare integralmente l’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO REALIZZATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI L’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025


Le presenti disposizioni regolano modalità e tempi di conclusione delle attività corsuali avviate secondo le disposizioni previgenti l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (“Accordo”), di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Oggetto e ambito di applicazione

Possono beneficiare delle disposizioni transitorie i progetti e le edizioni corsuali autorizzati – o presentati per autorizzazione ai sensi della D.G.R. n. 460/2019 – entro la data di adozione del presente atto, aventi ad oggetto la formazione per:

  1. Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione
    – ex art. 32 D.Lgs. 81/2008 (Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016);

  2. Datori di lavoro-RSPP
    – ex art. 34 D.Lgs. 81/2008 (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011);

  3. Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
    – ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 (Allegato XIV);

  4. Operatori di attrezzature di lavoro con specifica abilitazione
    – ex art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012).

Termini per l’avvio delle attività

  • Tutte le operazioni formative di cui al punto 1, già autorizzate o presentate per autorizzazione entro la data di adozione del presente atto, potranno essere avviate entro e non oltre il 23 maggio 2026.

  • Decorso tale termine, non sarà più applicabile la disciplina previgente.

Nuove presentazioni a partire dalla data di adozione

Le operazioni formative per i profili di cui al punto 1, presentate per autorizzazione a valere sull’Avviso di cui alla D.G.R. n. 460/2019 a far data dall’adozione del presente atto, dovranno esclusivamente attenersi alle disposizioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.


Nota bene:
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato nelle presenti disposizioni transitorie, si rinvia alle modalità e ai requisiti definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e nei relativi Allegati.

VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO IN WORD

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2025, N. 1085

MODELLI ATTESTATI FORMATIVI PDF


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