DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE ’EDILIZIA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

Il comparto dell’edilizia può rappresentare una fonte rile- vante di esposizione occupazio- nale al rischio chimico, a causa dell’impiego di agenti chimici notoriamente riconosciuti come pericolosi per la salute e, più
Crescente attenzione in ambito protezionistico è posta, poi, alla potenziale esposizione a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta ‘edilizia verde’, quali:


1. gli isocianati, agenti fortemente sensibilizzanti per le vie respiratorie, irritanti per le membrane mu- cose e la cute, che nel settore delle costruzioni tro- vano ampio impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici;
recentemente, di nuovi inquinanti collegati alla cosid- detta ‘edilizia verde’, da più parti identificati quali rischi emergenti. Già nel 2004, l’European Agency for Safety and Health at Work (Eu-Osha) evidenziava la possibile relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, an- che se meno frequentemente, all’asma allergica.
Per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, eviden- ze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neo- plasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l’esposizione a cancerogeni occupazionali.
Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i settori lavorativi impegnati nella sostenibilità energetica garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita davvero intelligente, sostenibile e inclusiva.


IL RISCHIO CHIMICO IN CANTIERE
Nel cantiere edile l’esposizione al rischio chimico può manifestarsi non solo attraverso l’utilizzo e la mani- polazione di sostanze e/o preparati pericolosi quali solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e simi- lari, ma anche a seguito di specifiche lavorazioni che prevedono, ad esempio, l’utilizzo di bitume o asfalti a caldo, soprattutto durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa e la stesa di asfalto in particolari condizioni (gallerie, sottopassi, ecc.).


Come pure lavorazioni quali la saldatura, con la produ- zione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria dei materiali fusi, recentemente classificati come cancerogeni di gruppo 1 (Iarc Vol. 118, 2018); o i lavori quali la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie, che possono comportare esposizione a particolato e fibre.

2. le resine epossidiche, una delle principali cause di dermatite da contatto allergica professionale non- ché di irritazione degli occhi e dell’apparato respi- ratorio, sempre più utilizzate in edilizia per la pro- duzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite;

3. le fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali ve- trose (FAV), utilizzate in edilizia come materiali iso- lanti, dalle potenziali proprietà infiammatorie, cito- tossiche e cancerogene.

Obblighi di datore di lavoro, preposto e lavoratori

Datore di lavoro

■ Fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
■ Valutare e raffrontare sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato
■ Valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI
■ Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
■ Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
■ Provvedere affinché i DPI siano usati per gli scopi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informa- zioni del fabbricante. Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Rendere disponibile nell’azienda, ovvero unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI
■ Destinare ogni DPI ad uso personale; se l’uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
■ Stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
■ Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito) circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI

Preposto

■ Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
■ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta


Lavoratore

■ Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari
■ Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento even- tualmente organizzato
■ Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa
■ Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
■ Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione

Fonte/Autore: Edizioni: Inail - 2021

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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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