Criteri semplificati validazione in deroga per importazione immissione in commercio DPI Covid-19
Criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l’importazione e l’immissione in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da COVID-19
L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 disciplina le “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”. Il comma
3 dello stesso articolo attribuiva all’Inail la funzione di validazione in deroga dei dispositivi di protezione individuale prodotti o importati.
Con l’entrata in vigore dell’art. 66 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che disciplina le “disposizioni in materia di semplificazioni dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”, la validazione in deroga di dispositivi importati è stata attribuita a strutture individuate dalle Regioni.
Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza da COVID-
19. A conclusione della fase emergenziale cesseranno i presupposti della validazione in deroga, e l’immissione e la commercializzazione sul mercato nazionale di questi prodotti tornerà a conformarsi alla disciplina comunitaria che prevede, per essi, la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.
I criteri riguardano esclusivamente i DPI utili a proteggere dal rischio di esposizione ad agenti aerodispersi, in particolare da rischio COVID-19, e si basano sulla rispondenza ai requisiti di protezione dettata dalle norme tecniche di riferimento.
Nella tabella 1 vengono riportate le fattispecie di DPI più comuni mirati al contenimento del contagio, e le relative normative di riferimento europee che identificano i requisiti su cui si basano i presenti criteri di valutazione.
Sommario
Contenuti minimi della domanda e documentazione allegata
Valutazione della documentazione tecnica..
3.1) Relazione descrittiva
3.2) Istruzioni d’uso e informazioni del fabbricante
3.3) Rapporto di prova
3.4) Presenza di certificati rilasciati ai sensi del Regolamento UE 2016/425
3.5) Prodotti e produttori registrati FDA e NIOSH (USA)
ALLEGATO 1
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SEMIMASCHERE FILTRANTI
ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I DPI DI PROTEZIONE DI VISO E OCCHI .
OCCHIALI A MASCHERA
VISIERE
ALLEGATO 3
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I DPI DI PROTEZIONE DEL CORPO
INDUMENTI DI PROTEZIONE
ALLEGATO 4
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I DPI DI PROTEZIONE DELLE MANI
GUANTI
Documento elaborato dal Comitato tecnico ex art. 66 bis, comma 3, della L. 77/2020 e approvato in data 24/09/2020 -FONTE INAIL
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Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.