bozza 2018 Nuovo decreto antincendio

Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018.        

Nota  introduttiva alla  bozza  di  decreto interministeriale “Criteri  generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi  di lavoro   ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018
 
L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione  simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
 
La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente:
 
         Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1

In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto  in  oggetto  indica il  principio  generale  che  “Il  rispetto  della  regola  tecnica  di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato  livello di  sicurezza  nei  confronti  del  rischio  incendio.”  Per  raggiungere  tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.
 
    La  bozza  di  decreto  conferma  l’attuale  sistema  di  formazione  degli  addetti  alla  lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
 
    La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi,  e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri.
Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.

ART. 1. - OGGETTO - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attivita che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 — Titolo II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito denominato decreto legislativo n. 81/2008 o pin brevemente D.Lgs 81/2008.
3. Per le attivita che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e per le attivita industriali di cui al decreto legislativo del 26/06/2015 n. 105 e s.m.i., le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
ART. 2. - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17 comma 1 lett. a del decreto legislativo
n. 81/2008.
2. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformita' a criteri consolidati e riconosciuti. Indicazioni per l'individuazione dei criteri da adottare sono riportate in allegato I.
3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008 — Protezione da atmosfere esplosive.

ART. 2. - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17 comma 1 lett. a del decreto legislativo
n. 81/2008.
2. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformity a criteri consolidati e riconosciuti. Indicazioni per l'individuazione dei criteri da adottare sono riportate in allegato I.
3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008 — Protezione da atmosfere esplosive.

ART. 3. - MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, it datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probability di insorgenza di un incendio;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 63 del decreto legislativo 81/08 e s.m.i. per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio in funzione dell'affollamento, tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
d) assicurare la presenza di mezzi e misure per l'estinzione di un incendio;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.
2. I criteri di sicurezza antincendio per la progettazione la realizzazione e l'esercizio dei luoghi di lavoro sono riportati negli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII.

ART. 4. - CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati e registrati nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o delle istruzioni fornite dal fabbricante, dall'installatore ovvero da entrambi.
2. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, eventualmente attraverso un modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART.5.- GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, elaborate in conformita' ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Nei casi sottolencati le misure di cui al comma 1 devono essere riportate in un piano di emergenza:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone,
indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano nell' allegato I al DPR 151/2011 e s.m.i..
3. Nel piano di emergenza sono altresi riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2 il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

ART. 6. - DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati "addetti al servizio antincendio", ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori "addetti al servizio antincendio", secondo quanto previsto nell'allegato IX.
2. Per le attivita di cui al punto 9.7 dell'allegato IX, e previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano l'attestato di idoneita tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneita tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovra essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'art.43 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale della Difesa "addetto al servizio antincendio" puo assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato IX.
6. Oltre che dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove it medesimo abbia i requisiti di cui all'articolo 8, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

ART. 8 REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7 comma 7, devono possedere i requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, sia in ambito teorico che in
ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 139/2006 comma 2 lettera g)
secondo le modalita definite all'allegato X;
c. iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al DM 5 agosto 2011 e frequenza
con esito positivo di un corso di formazione per formatori di cui al comma 4 lettera b del
presente articolo;
d. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel CNVVF nel ruolo dei direttivi e
dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per almeno 10 anni.
3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, di almeno novanta ore,
svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 139/2006 e smi comma 2 lettera g)
secondo modalita definite all'allegato X;
c. iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al DM 5 agosto 2011;
d. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel CNVVF nel ruolo dei direttivi e
dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per almeno 10 anni.
4. I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti:
a. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, di almeno novanta ore,
svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 139/2006 e smi comma 2 lettera g)
secondo modalita definite all'allegato X;
c. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel CNVVF nei ruoli dei capi reparto
e dei capi squadra per almeno 10 anni.

5. I soggetti formatori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato X.
6. I soggetti formatori dovranno fornire, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.

ART. 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I corsi di cui all'art. 7, gia programmati con i contenuti dell'allegato IX del DM 10/3/1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio per i quali la formazione sia stata erogata da piu di 4 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dovra essere ottemperato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e abrogato it decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
4. I riferimenti ai criteri generali di sicurezza antincendio di cui al decreto 10/03/1998 o, in generale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi emanate precedentemente al presente decreto si intendono sostituiti da quelli del presente decreto, a partire dalla data di entrata in vigore.

ART. 10. - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO I CRITERI GENERAL! PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E
MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO


ALLEGATO II MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA DI INSORGENZA DEGLI
INCENDI


ALLEGATO III MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA PER LE ATTIVITA' DEL
GRUPPO P1


ALLEGATO IV INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE,LA REALIZZAZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO P2


ALLEGATO V INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE,LA REALIZZAZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO P3


ALLEGATO VI MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA PER LE ATTIVITA' DEL
GRUPPO P4


ALLEGATO VII CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE ANTINCENDIO


ALLEGATO VIII PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI
INCENDIO


ALLEGATO IX INFORMAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, IDONEITA' TECNICA


ALLEGATO X CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENT! DI CUI SI
AVVALGONO I SOGGETTI FORMATORI

vai alla sezione allegati

DISCLAIMER

ATTENZIONE!!! Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018. (aggiornamento importante!! Leggere sotto in merito alla nuova bozza di gennaio 2019 che supera di fatto quella di Luglio 2018) ATTENZIONE!! E' STATA PUBBLICATA UNA NUOVA BOZZA DI GENNAIO 2018 CHE SUPERA QUELLA DI LUGLIO 2019 17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI ATTIVITA' DEL CCTS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'NUOVO DM 10/03/1998' - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3, DEL D. LGS. 81/2008 17/01/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE Nei mesi passati avevamo pubblicato la bozza di luglio 2018, ora aggiornata a Gennaio 2019 dove e’ presente uno snellimento e la semplificazione del decreto e al recepimento delle richieste del CNI SCARICA LA NUOVA BOZZA AGGIORNATA A GENNAIO 2019

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri. Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.
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