Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro – chiarimenti.

INL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000149.20-04-2020


Alla luce della casistica sino ad allora verificatasi, con la nota a seguito si è – tra l’altro – raccomandato agli Uffici in indirizzo di aderire alle richieste che giungessero loro dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.
In  quello  stesso  contesto, si  è  altresì considerato  come la prestazione  di siffatte  attività potrà verosimilmente costituire un canone operativo anche per la c.d. “fase 2”1, dal che deriva la necessità di strutturare gradualmente le correlate predisposizioni strumentali e procedimentali che, allo stato, debbono comunque essere azionate ed implementate con la tempestività imposta dalla natura emergenziale della corrente congiuntura, senza per questo derogare al rispetto dei generali principi di precauzione e proporzionalità.
 
Il richiamato precedente ha peraltro di poco preceduto le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19….” recate dal d.P.C.M. 10.04.2020.
A queste, sotto la stessa data, è seguita la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III
- Prot.Civ. (allegato “A”) sui cui contenuti è il caso di soffermarsi al fine di indicare criteri univoci di
“perimetrazione” degli apporti da conferire, ai quali conformare tanto le intese che codesti Uffici dovranno intrattenere con i Prefetti delle rispettive Provincie quanto le correlate procedure attuative. 
 
La circolare anzidetta:
−   detta linee di indirizzo per la continuità di esercizio delle attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19;
−   prende in esame le modalità di istruzione delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture per consentire le attività d’impresa funzionali alla continuità delle “filiere” già consentite2 evidenziando come “…in particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza……potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende…”;
−   ferma restando la funzione di assicurare, nella veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il rispetto delle misure in questione avvalendosi “…delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate…” per l’effettuazione del correlato sistema di controlli e sanzioni3, riconduce “…all’espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali …” la possibilità per i Prefetti di “…..chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo- parti sociali del 14 marzo 20204, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori”.
 
Il “supporto” da prestare alle Prefetture - U.T.G. si dovrà dunque:
a. inquadrare nel descritto contesto:
−   estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro
specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza;
−   eminentemente finalizzato – ai sensi dell’art. 2, co. 10, del d.P.C.M. 10.04.2020 – alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (di seguito denominato “protocollo anti- contagio” - allegato “B”);
−   concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo,
intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento; 
 
b. svolgere in una cornice che non si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette (se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza che impongano verifiche immediate in loco, ovvero per l’esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria), ma in interventi che:
−  siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;
−  comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria;
−  presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.
 
Nei documenti allegati:
−   linee guida delle verifiche sul “protocollo anti-contagio” (all. “C”);
−   modelli di verbale di verifica e di check list delle verifiche da effettuare (all. “D” ed “E”);
−   istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (all. “F”),
sono compendiate le indicazioni di primo tempo per l’avvio delle attività in argomento che, come evidenziato in premessa:
−  saranno aggiornate/implementate in divenire, in funzione del progressivo assestamento del sistema dei controlli ed alla luce delle acquisizioni esperenziali, sulle quali gli I.T.L. terranno costantemente al corrente i rispettivi I.I.L. che cureranno l’omogeneizzazione delle condotte nei loro ambiti e segnaleranno a queste Direzioni centrali gli aspetti da tenere in considerazione per gli interventi di competenza;
−  dovranno trovare attuazione in ragione delle condizioni/possibilità sussistenti nei contesti locali, nel segno di ogni consentita disponibilità alla collaborazione istituzionale che, in ogni caso, non potrà prescindere da un necessariamente stretto coordinamento operativo, in primo luogo per la condivisione, tra gli enti compartecipi, dall’attuazione delle doverose cautele per la sicurezza del personale.

note: 
1  In corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del d.l. n. 19/2020, è stato proposto – e approvato in commissione – un emendamento nel senso.
2 A mente dell’art. 2, co. 1 e dell’allegato 3 del d.P.C.M. 10.04.2020.
3 Regolato dall’art. 4 del d.l. n. 19 del 25.03.2020.
4 In conformità al disposto dell’art. 7 del d.P.C.M. 10.04.2020.

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Fonte: Inl

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