Covid-19: aggiornate le disposizioni per i lavoratori del settore dei trasporti-Novembre 2021

Nuove disposizioni a cui devono attenersi gli addetti ai trasporti e alla logistica-Controllo del green pass prima di salire sul mezzo

A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, della ripresa delle attività produttive e dell’introduzione delle regole relative al green pass, sono state riviste le disposizioni a cui devono attenersi gli addetti ai trasporti e alla logistica. Il nuovo protocollo, giudicato positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico, è stato adottato con un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza di concerto con il Ministro Enrico Giovannini e aggiorna quello contenuto nell’allegato 14 del Dpcm del 2 marzo 2021, come il precedente condiviso con i sindacati e le associazioni delle imprese.

Tra le novità introdotte, la previsione che il controllo del green pass per i servizi per i quali è richiesto l’obbligo debba essere preferibilmente svolto prima della salita a bordo da personale incaricato. Si prevede un costante confronto tra datori di lavori e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo anche sulla possibilità di attivare punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Altra novità riguarda i corsi di formazione che in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sono garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante. Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, è prevista la possibilità per i passeggeri di utilizzare anche la porta anteriore prevedendo l’installazione di un separatore protettivo dell’area di guida e il riavvio graduale della vendita dei biglietti e delle attività di controllo a bordo, garantendo al personale la dotazione di mascherine chirurgiche o di livello superiore. L’azienda deve inoltre svolgere l’igienizzazione e la sanificazione dei mezzi almeno una volta al giorno. Data la diversità delle situazioni locali, viene raccomandato il confronto preventivo nell’ambito del Comitato per l’applicazione delle regole contenute nel protocollo, sull’organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza.

Nel settore ferroviario è previsto che, in caso di presenza di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid-19, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere, valutate le condizioni, di fermare il treno per procedere a interventi d’urgenza o di prevedere appositi spazi dedicati. L’azienda dovrà poi sanificare il convoglio interessato prima di rimetterlo in esercizio. Nei grandi hub ferroviari (Milano Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella), e dove possibile anche nelle altre stazioni, il controllo del green pass deve essere effettuato preferibilmente prima della salita sul mezzo. In caso contrario, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme alla verifica del biglietto.

Per i taxi e il servizio NCC, i sedili posteriori non devono essere occupati da più di due passeggeri se non sono componenti dello stesso nucleo familiare e all’interno del veicolo è possibile installare paratie divisorie tra conducente e passeggero.

Nel settore marittimo e portuale è necessario evitare quanto più possibile i contatti tra il personale di terra e il personale di bordo e comunque è raccomandata la distanza interpersonale di almeno un metro. Per il personale e i passeggeri è previsto l’obbligo della mascherina.

Nel settore del trasporto merci il protocollo aggiornato conferma che, se sprovvisti di mascherine gli autisti devono rimanere a bordo, mentre se scendono ed entrano in contatto con altri operatori dovranno indossare la mascherina. Le attività di carico/scarico delle merci devono avvenire in condizioni di sicurezza, con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori e autisti. L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dalla stessa che prevedrà servizi igienici dedicati. E’ inoltre raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.
Clicca qui per visualizzare l'Ordinanza


Fonte:MIT

MISURE COMUNI PER I LAVORATORI DI SETTORE

All'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.) e all'interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura si applica a tutto il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti, ecc.) così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed è effettuata con le modalità definite nelle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» di cui all’allegato 15 e dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, laddove sia possibile, è necessario privilegiare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Qualora questo non fosse possibile, si raccomanda di contingentare la vendita dei biglietti affinché tra i passeggeri possa essere mantenuto il distanziamento. I passeggeri dovranno comunque dotarsi di apposite protezioni (mascherine chirurgiche o di livello superiore) e igienizzare frequentemente le mani, come in tutti i luoghi
di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, come previsto all’allegato 15. Nei casi in cui debbano essere garantite attività di front office, queste possono essere svolte esclusivamente nelle postazioni dedicate, possibilmente dotate di vetri o paratie di protezione.

• È necessario ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza, nonché vendita di biglietti, al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

• Nei luoghi di lavoro, laddove i lavoratori operino in spazi condivisi, si raccomanda il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Vanno altresì utilizzate le mascherine chirurgiche (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore), fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2) o di diversa tipologia (visiere, occhiali protettivi). Qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, ove possibile dovranno essere usati separatori di posizione. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI.

• Per quanto riguarda la formazione ai sensi dell’art. 3 bis del decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87: “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto- legge n. 33 del 2020”. Pertanto, in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione con il rispetto dei protocolli indicati nella norma richiamata. In ogni caso sono consentiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e così come riportato al punto 10 del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021: “gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”. Sulla formazione si fa quindi riferimento alla normativa appena richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia. Risulta particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante di tutti i settori.

• Devono essere predisposte le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evolversi delle disposizioni in materia, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

• Per quanto riguarda gli spogliatoi, è necessario contingentarne l’accesso al fine di evitare il contatto diretto tra i lavoratori; occorre, inoltre, provvedere all’organizzazione degli spazi al loro interno in modo da assicurare la distanza di almeno un metro (ad esempio, prevedendo postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere) e alla sanificazione (compresi armadietti) a fine giornata. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro
la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Medesime misure dovranno essere adottate in tutti gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.). Saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

In correlazione alla previsione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» di cui all’allegato 15 di ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza, si prevede quanto segue:

• il controllo della Certificazione verde (Green Pass), per i servizi per i quali è richiesto obbligatoriamente, deve essere svolto preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di apposito personale individuato dall’azienda secondo la propria organizzazione. Le attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale sono da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l’attività di controllo potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate;

• il controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri di regola non viene svolto dal personale aziendale.

Stanti le regole definite dal presente Protocollo, i datori di lavoro dovranno sempre assicurare il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, per la corretta applicazione delle stesse e per la definizione di eventuali misure di ulteriore tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti dei sistemi di trasporto, anche secondo le specificità aziendali.

Con riferimento alla possibilità di attivare punti vaccinali nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, siglato il 6 aprile 2021, si sottolinea il ruolo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, con cui i datori di lavoro assicurano il confronto.

SETTORE AEREO

Gli addetti devono sempre indossare la mascherina chirurgica o di livello superiore di protezione. Nel caso in cui dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero e fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine chirurgiche o di livello superiore di protezione (FFP2) e, su indicazione del Medico Competente, ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.
Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli
aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Se sprovvisti di mascherine, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Nel caso in cui scendano dagli stessi ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare mascherine di protezione o altro dispositivo di protezione di livello pari o superiore. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali qualora non siano in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda la rigorosa distanza di due metri. L’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dall’azienda, che garantiscano comunque la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni in sicurezza, nonché l’utilizzo per i lavoratori di servizi igienici dedicati nei quali dovrà essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idonei e sufficienti mezzi detergenti e igienizzanti per le mani.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Inoltre, si raccomanda di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò non sia possibile, si raccomanda la sanificazione delle mani, in aggiunta alle mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.

Ferma restando la raccomandazione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale (DPI) di livello superiore. DPI idonei vanno adottati sulla base del complesso dei rischi valutati, anche in condivisione con il Comitato per l’applicazione del protocollo.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARI, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

In aggiornamento di quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OO.SS.LLL. il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• come indicato nell’allegato 15, l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;

• occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. In subordine, come indicato nell’allegato 15, la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall’installazione di un apposito separatore protettivo dell’area di guida;

• il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo, come da allegato 15, deve essere svolto in condizioni di sicurezza, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani.

Data la forte diversità di situazioni in cui il TPL si trova ad operare, si raccomanda un confronto preventivo nell’ambito del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo sull’organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza di viaggiatori.

SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO

Va prevista una informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito: a) alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie; b) alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’eccessivo afflusso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni; c) alle incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini), e in ogni caso in tutte le stazioni, compatibilmente alle rispettive capacità organizzative e ai flussi di traffico movimentati, vanno previste:

• la disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, gel igienizzante lavamani);

• il divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative e alle altre disposizioni del presente allegato;

• lo svolgimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;

• restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Vanno poi previste, per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per ridurre il pericolo di contagio;
• la disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani in
quantità sufficiente preparato secondo le disposizioni dell’OMS.

In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da COVID-
19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo. Qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio, stante quanto precisato nella sezione “Misure comuni per i lavoratori di settore”.

La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

È necessario evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo. Comunque, si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ferme restando le regole previste dalla normativa vigente per i possessori di certificazione verde. Per il personale e i passeggeri vige l’obbligo di indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore come da regole dettate per i passeggeri nell’allegato 15.

Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, come da previsione dell’allegato 15.

L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale e come da previsione allegato 15) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali, sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applica secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito e in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici.

Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.).
Le imprese devono fornire indicazioni e opportuna informativa al proprio personale per:

• evitare contatti ravvicinati con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative e previste da questo Protocollo;

• evitare gli assembramenti tra i passeggeri;

• nel caso del TPL marittimo, fornire istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; è comunque necessario utilizzare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

• informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da COVID-19;

• richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da COVID-
19 di indossare una mascherina protettiva di alto livello (FFP2), anche fornita dall’azienda
stessa, e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

• procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da COVID-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio.

Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere. Le imprese favoriranno, per quanto possibile, lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

Considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.

Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo
dei processi deve essere assunto dal terminalista.

Nelle aree demaniali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) e/o interporti i punti di ristoro vengono considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense e, pertanto, devono rimanere aperti.

Il coinvolgimento dei Comitati per igiene e sicurezza previsti dai rispettivi Dl 272/99 e Dl 271/99 è sempre opportuno da parte di tutti gli operatori al fine di verificare la piena aderenza delle Linee Guida del Protocollo Nazionale alle specificità territoriali/porto.

La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non
componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero.

Le presenti disposizioni, per quanto applicabili, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it