CORSO PER RSPP DATORE DI LAVORO NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008
Obiettivi
Il corso di formazione è finalizzato a fornire ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo si articola in un modulo comune e in ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato.
Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3.
Modulo Comune – Durata 8 Ore

Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3.
Moduli Tecnici-Integrativi per Datori di Lavoro – Formazione Specifica per Settori ATECO
Nell’ambito della formazione dei datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il nuovo Accordo individua specifici moduli tecnici-integrativi obbligatori per determinati settori economici ad alto rischio, identificati secondo la classificazione ATECO 2007.
Questi moduli si aggiungono al modulo comune e consentono al datore di lavoro di acquisire competenze specifiche in materia di sicurezza, prevenzione e gestione dei rischi peculiari del proprio settore produttivo.


Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.