CORSO PER PREPOSTI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n.81/2008 per la figura del preposto.

2.2 CORSO PER PREPOSTI
I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.
Obiettivi
Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:
e) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
f) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
g) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
h) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza,
interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
i) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
Requisiti di accesso
Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Datore di Lavoro Può Essere Soggetto Formatore?
Con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono ribadite e chiarite le condizioni secondo cui il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Datore di lavoro come soggetto formatore
Il datore di lavoro può organizzare internamente i corsi di formazione, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore, purché nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo. In questa veste, egli sarà responsabile di:
Rispettare i requisiti organizzativi e formativi stabiliti;
Selezionare docenti in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della Parte I dell’Accordo;
Garantire la qualità e la tracciabilità del percorso formativo.
Collaborazione con soggetti formatori esterni
In alternativa, il datore può avvalersi dei soggetti formatori qualificati indicati al paragrafo 1 della Parte I dell’Accordo, mantenendo comunque la responsabilità generale nei confronti della formazione obbligatoria dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Il datore può essere anche docente?
Sì, ma con una precisa limitazione: il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008), può svolgere attività di docente solo nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, e solo per i corsi indicati ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Accordo, ovvero quelli dedicati a:
Lavoratori;
Preposti;
Dirigenti.
Obbligo di coinvolgimento degli organismi paritetici
In conformità all’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e al DM 11 ottobre 2022, n. 171, la realizzazione dei corsi di formazione deve avvenire previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, qualora presenti nel settore e nel territorio di riferimento.
Se:
l’organismo paritetico risponde, il datore dovrà tener conto delle indicazioni fornite, anche se non affida a esso la realizzazione del corso;
l’organismo non risponde entro 15 giorni, il datore può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.