CORSO PER LAVORATORI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
- Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08.
- CORSO PER LAVORATORI
- Formazione Generale
- Formazione Specifica
- Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV:
- CONDIZIONI PARTICOLARI
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08.
I percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.
Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.
CORSO PER LAVORATORI
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08.
Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008.
Obiettivi
Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:
a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.
Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
la formazione generale costituisce credito formativo permanente
Formazione Specifica

Formazione Specifica
La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
Contenuti:
• rischi infortunistici;
• meccanici generali;
• elettrici generali;
• macchine;
•attrezzature;
• cadute dall’alto;
• rischi da esplosione;
• rischi connessi all’impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
• rischi biologici;
•rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc. );
• videoterminali;
• DPI;
• ambienti di lavoro;
• rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;
• movimentazione manuale carichi;
• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
• segnaletica;
• emergenze,
• le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
• procedure esodo e incendi;
• procedure organizzative per il primo soccorso;
• incidenti e infortuni mancati;
• altri Rischi.
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale”
e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1,
lettera cc), del D.lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei
settori di cui all’Allegato IV:
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio
basso: TOTALE 8 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio
medio:
TOTALE 12 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore
I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV:

CONDIZIONI PARTICOLARI
I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.
Costituisce credito formativo, ai fini della formazione generale e specifica, la formazione
derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo.
Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica
secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Datore di Lavoro Può Essere Soggetto Formatore?
Con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono ribadite e chiarite le condizioni secondo cui il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Datore di lavoro come soggetto formatore
Il datore di lavoro può organizzare internamente i corsi di formazione, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore, purché nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo. In questa veste, egli sarà responsabile di:
Rispettare i requisiti organizzativi e formativi stabiliti;
Selezionare docenti in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della Parte I dell’Accordo;
Garantire la qualità e la tracciabilità del percorso formativo.
Collaborazione con soggetti formatori esterni
In alternativa, il datore può avvalersi dei soggetti formatori qualificati indicati al paragrafo 1 della Parte I dell’Accordo, mantenendo comunque la responsabilità generale nei confronti della formazione obbligatoria dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Il datore può essere anche docente?
Sì, ma con una precisa limitazione: il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008), può svolgere attività di docente solo nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, e solo per i corsi indicati ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Accordo, ovvero quelli dedicati a:
Lavoratori;
Preposti;
Dirigenti.
Obbligo di coinvolgimento degli organismi paritetici
In conformità all’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e al DM 11 ottobre 2022, n. 171, la realizzazione dei corsi di formazione deve avvenire previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, qualora presenti nel settore e nel territorio di riferimento.
Se:
l’organismo paritetico risponde, il datore dovrà tener conto delle indicazioni fornite, anche se non affida a esso la realizzazione del corso;
l’organismo non risponde entro 15 giorni, il datore può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.