CORSO PER DIRIGENTE NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo
Corso di Formazione per Dirigenti
Il corso è destinato ai dirigenti che, attraverso la partecipazione al percorso formativo, dovranno acquisire la capacità di svolgere in modo consapevole e competente le funzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, comprendendo appieno le azioni e le responsabilità che derivano dal loro ruolo.
Il presente corso è valido anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti per i dirigenti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con la frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”, ove previsto.
Obiettivi del Corso
Il percorso formativo è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare in modo efficace gli aspetti organizzativi e gestionali della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, il corso mira a:
a) Far conoscere il ruolo del dirigente e i relativi obblighi, nonché il suo rapporto con le altre figure del sistema aziendale di prevenzione;
b) Illustrare le responsabilità penali, civili e amministrative che gravano sulla figura del dirigente;
c) Fornire conoscenze sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel contesto in cui opera il dirigente, in relazione alle direttive impartite dal datore di lavoro e alle misure di prevenzione e protezione;
d) Presentare gli strumenti di comunicazione più efficaci da adottare nelle relazioni con gli altri soggetti della prevenzione aziendale;
e) Illustrare le funzioni gestionali e organizzative connesse ai processi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Durata minima 12 ore

Modulo aggiuntivo “Cantieri”: durata minima 6 ore

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Datore Di Lavoro Può Essere Soggetto Formatore?
Con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono ribadite e chiarite le condizioni secondo cui il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO FORMATORE
Il datore di lavoro può organizzare internamente i corsi di formazione, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore, purché nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo. In questa veste, egli sarà responsabile di:
Rispettare i requisiti organizzativi e formativi stabiliti;
Selezionare docenti in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della Parte I dell’Accordo;
Garantire la qualità e la tracciabilità del percorso formativo.
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI FORMATORI ESTERNI
In alternativa, il datore può avvalersi dei soggetti formatori qualificati indicati al paragrafo 1 della Parte I dell’Accordo, mantenendo comunque la responsabilità generale nei confronti della formazione obbligatoria dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
IL DATORE PUÒ ESSERE ANCHE DOCENTE?
Sì, ma con una precisa limitazione: il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008), può svolgere attività di docente solo nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, e solo per i corsi indicati ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Accordo, ovvero quelli dedicati a:
Lavoratori;
Preposti;
Dirigenti.
OBBLIGO DI COINVOLGIMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
In conformità all’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e al DM 11 ottobre 2022, n. 171, la realizzazione dei corsi di formazione deve avvenire previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, qualora presenti nel settore e nel territorio di riferimento.
Se:
l’organismo paritetico risponde, il datore dovrà tener conto delle indicazioni fornite, anche se non affida a esso la realizzazione del corso;
l’organismo non risponde entro 15 giorni, il datore può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.