CORSO PER DATORE DI LAVORO NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

CORSO PER DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi relativi alla figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria, come previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”.
OBIETTIVI
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire efficacemente il processo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, superando una visione puramente formale della materia e promuovendo un approccio sostanziale, orientato alla prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro.
Il corso di formazione per datore di lavoro si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) Far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
b) Far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
c) Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
d) Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
e) Illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto, al fine di garantire un’interazione e una relazione efficaci.
Durata minima 16 ore

Modulo Aggiuntivo “Cantieri”: Durata Minima 6 Ore

Disclaimer
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.