CORSI DI AGGIORNAMENTO NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento non deve essere inteso solo come ripetizione di obblighi di legge, ma come parte integrante di un percorso di formazione continuo. Ha lo scopo di aggiornare conoscenze operative, capacità relazionali e tecniche, considerando:
evoluzioni normative,
cambiamenti organizzativi,
innovazioni tecnologiche.
Modalità di aggiornamento
Può essere svolto anche tramite:
convegni, seminari, incontri;
formazione interna, se documentata;
non può consistere solo nella riproposizione di argomenti del corso base.
L’aggiornamento non è valido per:
Modulo 2.3 Parte II (Cantieri),
Modulo 3 Parte II (Attrezzature),
Modulo 4 Parte II (Moduli tecnico-integrativi),
Modulo 5.3 Parte II (Moduli B di specializzazione).
⚠️ È richiesto il registro delle presenze anche per convegni/seminari, ma non è vincolato il numero minimo di partecipanti.
tabella riepilogativa dei corsi di aggiornamento con durata, cadenza e note specifiche per ciascun soggetto destinatario:

Disclaimer
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.