Checklist antincendio luoghi di lavoro a basso rischio
Checklist antincendio inclusiva 2026 per luoghi di lavoro a basso rischio

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro non può essere valutata soltanto in funzione della presenza di estintori, uscite, segnaletica e procedure generali. Deve essere verificata anche rispetto alla reale capacità di tutte le persone presenti di percepire l’allarme, orientarsi, muoversi, superare porte e percorsi, raggiungere uno spazio sicuro o ricevere assistenza adeguata. Questo vale in modo particolare per lavoratori, visitatori, utenti o appaltatori con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, temporanee o con altre esigenze specifiche.
La checklist aggiornata al 2026 nasce con questa impostazione: trasformare i principi della prevenzione incendi e dell’accessibilità in uno strumento di verifica pratico, utilizzabile dal datore di lavoro, dal RSPP, dagli addetti antincendio, dai tecnici, dai manutentori e dai consulenti, per individuare criticità concrete e pianificare misure correttive coerenti con il quadro normativo vigente.
La base di partenza: la Lettera Circolare VVF del 18 agosto 2006
La base storica dello strumento è la Lettera Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006, avente ad oggetto “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)”. La circolare richiamava la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 1° marzo 2002 e forniva a datori di lavoro, professionisti e responsabili della sicurezza uno strumento per individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone, in particolare di quelle con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali.
L’impostazione originaria era particolarmente efficace perché non organizzava la verifica per soli “oggetti” edilizi o impiantistici, ma secondo la sequenza delle azioni che una persona compie in emergenza: percepire l’allarme, orientarsi, muoversi negli spazi interni, attraversare porte e percorsi, affrontare eventuali percorsi verticali, raggiungere uno spazio calmo o il luogo sicuro e proseguire fino al punto di raccolta. La checklist originaria prevedeva risposte “SI”, “NO” e “NP”, una possibile soluzione e una colonna “fonti”, precisando che, in assenza di riferimento normativo espresso, la prestazione richiesta doveva essere intesa come criterio di buona tecnica.
Altro aspetto ancora attuale è il metodo partecipativo: la compilazione della checklist deve coinvolgere le figure professionali e, ove possibile, gli utenti del luogo di lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità. La circolare evidenziava inoltre che la checklist deve essere aggiornata quando cambiano destinazione d’uso, logistica o organizzazione delle attività.
Perché è necessario aggiornarla al 2026
La checklist del 2006 conteneva riferimenti oggi superati o da ricondurre al quadro normativo successivo: D.Lgs. 626/1994, D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 493/1996 e D.M. 10 marzo 1998. Il riferimento centrale è oggi il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 46 sulla prevenzione incendi, il Titolo II sui luoghi di lavoro, il Titolo V sulla segnaletica di salute e sicurezza, l’Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro e gli allegati sulla segnaletica. L’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i luoghi di lavoro siano conformi all’Allegato IV e strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
L’aggiornamento più rilevante è però costituito dai tre decreti antincendio del 2021 emanati in attuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008: il D.M. 1 settembre 2021 sui controlli e manutenzioni, il D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, e il D.M. 3 settembre 2021 sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il D.M. 3 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, è entrato in vigore un anno dopo la pubblicazione e, dalla sua entrata in vigore, ha abrogato il D.M. 10 marzo 1998.
Il perimetro: luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio
La checklist aggiornata è pensata in modo specifico per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, secondo l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021, spesso indicato come “Minicodice”. Rientrano in tale perimetro i luoghi ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e non dotate di specifica regola tecnica verticale, purché siano rispettati tutti i requisiti aggiuntivi: affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m², piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m, assenza di materiali combustibili in quantità significative, assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce anche la gerarchia di applicazione: per i luoghi di lavoro dotati di specifiche regole tecniche si applicano tali regole; per i luoghi di lavoro a basso rischio si applica l’Allegato I; per i luoghi non ricadenti in queste due ipotesi si applicano i criteri del D.M. 3 agosto 2015, cioè il Codice di prevenzione incendi. Anche per i luoghi a basso rischio resta comunque possibile utilizzare il Codice di prevenzione incendi come criterio progettuale alternativo.
Che cosa cambia nella checklist aggiornata
L’aggiornamento al 2026 non consiste in una semplice sostituzione di riferimenti normativi. La struttura originaria resta valida, ma viene resa coerente con il nuovo approccio: valutazione del rischio, gestione della sicurezza, misure per persone con esigenze speciali, manutenzione documentata e verifica dell’efficacia nel tempo.
Il primo aggiornamento riguarda la valutazione del rischio incendio. Il D.M. 3 settembre 2021 prevede che la valutazione del rischio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestione costituiscano una parte specifica del DVR. La checklist, quindi, non deve essere trattata come documento isolato, ma come strumento tecnico di supporto alla valutazione del rischio incendio e alla pianificazione delle misure.
Il secondo aggiornamento riguarda la gestione dell’emergenza. Il D.M. 2 settembre 2021 richiede al datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio presenti. Il piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone, e nei luoghi che rientrano nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011; nei casi in cui il piano non sia obbligatorio, restano comunque necessarie misure organizzative e gestionali riportate nel DVR o nel documento redatto secondo le procedure standardizzate.
Il terzo aggiornamento riguarda espressamente le persone con esigenze speciali. Il piano di emergenza deve contenere specifiche misure per assisterle; deve considerare le caratteristiche dei luoghi, le vie di esodo, le modalità di rivelazione e diffusione dell’allarme, il numero e l’ubicazione delle persone presenti e il numero di addetti all’assistenza. Il decreto chiarisce inoltre che occorre considerare non solo le persone con disabilità permanente, ma anche persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee e bambini. Tra le misure citate rientrano modalità adeguate di diffusione dell’allarme mediante luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione e messaggi da altoparlanti, ad esempio con sistemi EVAC.
Il quarto aggiornamento riguarda controlli e manutenzioni. Il D.M. 1 settembre 2021 impone che manutenzioni e controlli su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, norme tecniche applicabili e istruzioni di fabbricante e installatore. L’Allegato I richiede un registro dei controlli aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, e prevede la sorveglianza regolare anche mediante idonee liste di controllo.
Per il 2026 va considerato anche il differimento dell’obbligo relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio: il D.M. 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, ha modificato il D.M. 1 settembre 2021 sostituendo il termine del 25 settembre 2025 con il 25 settembre 2026.
A cosa serve la checklist
La checklist aggiornata serve a trasformare la valutazione antincendio in una verifica documentabile e ripetibile. Il suo scopo non è “spuntare caselle”, ma far emergere criticità tecniche, organizzative e gestionali che potrebbero impedire a una persona di salvarsi o di essere assistita in modo adeguato.
Serve, in particolare, a verificare se l’allarme è percepibile anche da persone con limitazioni uditive o visive; se la segnaletica e l’illuminazione consentono orientamento anche in condizioni degradate; se porte, maniglie, dispositivi di apertura, percorsi, pavimentazioni e rampe sono effettivamente fruibili; se le scale e i percorsi verticali sono gestiti con misure realistiche; se sono disponibili spazi calmi, aree sicure o procedure alternative; se il punto di raccolta è raggiungibile anche dagli spazi esterni; se addetti, lavoratori e visitatori ricevono informazioni comprensibili e accessibili.
La logica è coerente con la checklist originaria: l’adozione di misure che aumentano l’autonomia delle persone con disabilità produce effetti positivi per tutti, perché percorsi più chiari, allarmi più efficaci, porte più manovrabili e procedure più semplici rendono l’esodo più sicuro per l’intera popolazione presente.
Come si usa operativamente
L’uso corretto della checklist richiede una procedura ordinata. Prima si verifica il perimetro di applicazione: attività non soggetta o soggetta, presenza o meno di regola tecnica verticale, numero di occupanti, superficie, quota dei piani, materiali combustibili, sostanze pericolose e lavorazioni pericolose. Se anche uno dei requisiti di basso rischio non è rispettato, la checklist può restare utile come strumento di supporto inclusivo, ma non deve essere utilizzata come unico riferimento di conformità.
Poi si effettua il sopralluogo per aree omogenee: ingressi, reception, uffici, sale riunioni, archivi, servizi igienici, locali tecnici, percorsi interni, scale, uscite, aree esterne, punto di raccolta. Per ogni voce si registra l’esito. Le risposte tradizionali “SI”, “NO” e “NP” possono essere integrate, nella versione aggiornata, con “PARZIALE” e “DA VERIFICARE”, utili quando la condizione è presente ma non pienamente efficace, oppure quando servono misure, prove o documenti.
Ogni “NO” o “PARZIALE” deve generare un’azione: descrizione della criticità, priorità, soluzione tecnica o gestionale, misura compensativa temporanea, responsabile, scadenza e verifica di chiusura. Le misure temporanee non devono diventare permanenti senza una valutazione specifica: ad esempio, l’affiancamento di una persona con disabilità motoria può essere una misura immediata, ma non sostituisce automaticamente l’adeguamento di una porta, di un percorso o di un sistema di allarme quando tale adeguamento è necessario e tecnicamente possibile.
Infine, gli esiti devono essere integrati nel DVR, nel piano di emergenza ove previsto, nelle planimetrie, nelle istruzioni antincendio, nella formazione degli addetti e nel programma di manutenzione. Il D.M. 2 settembre 2021 richiede esercitazioni antincendio almeno annuali nei luoghi soggetti a piano di emergenza, e tali esercitazioni devono tenere conto anche della presenza di persone con specifiche esigenze.
Le sezioni principali della checklist aggiornata
La checklist può essere articolata in una sezione preliminare e in più sezioni operative. La sezione preliminare verifica se il luogo di lavoro rientra nel campo del basso rischio e se esistono condizioni che impongono l’applicazione di regole tecniche specifiche o del Codice di prevenzione incendi. Le sezioni operative riprendono la logica della circolare VVF del 2006: percezione dell’allarme, orientamento durante l’esodo, mobilità negli spazi interni, porte, percorsi orizzontali, percorsi verticali, spazio calmo e mobilità negli spazi esterni.
La sezione sull’allarme verifica udibilità, riconoscibilità, integrazione ottica, eventuali dispositivi a vibrazione, messaggi vocali, copertura degli ambienti isolati e procedure per lavoratori o utenti con limitazioni sensoriali. La sezione sull’orientamento considera segnaletica, illuminazione di sicurezza, mappe, percorsi tattili, contrasto visivo, indicazioni su corrimano, planimetrie e istruzioni accessibili. La sezione sulle porte valuta larghezza, senso di apertura, dispositivi di apertura, forza di manovra, altezza delle maniglie, spazi antistanti e retrostanti, vetrazioni e mantenimento della funzionalità. La sezione sui percorsi verifica ostacoli, dislivelli, pavimentazioni, scivolosità, abbagliamento, rampe, larghezze utili e punti di inversione. La sezione sui percorsi verticali e sullo spazio calmo richiede particolare attenzione perché l’uso ordinario di ascensori e piattaforme non coincide necessariamente con l’uso in emergenza, salvo impianti specificamente progettati per tale scopo. La checklist originaria già evidenziava che, in presenza di percorsi verticali, le misure gestionali devono essere calibrate sulla persona, sugli ausili utilizzati e sulle competenze degli addetti.
Riferimenti normativi e tecnici da considerare nel 2026
I principali riferimenti da utilizzare nella checklist aggiornata sono: D.Lgs. 81/2008, in particolare artt. 17, 28, 29, 43, 46, 63 e 163, Titolo II, Titolo V, Allegato IV e allegati XXIV-XXXII; D.M. 1 settembre 2021 per controllo, manutenzione, registro e sorveglianza; D.M. 2 settembre 2021 per gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione, formazione, piano di emergenza, esercitazioni e assistenza alle persone con esigenze speciali; D.M. 3 settembre 2021 per progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio; D.M. 3 agosto 2015 e successive modificazioni per il Codice di prevenzione incendi; D.P.R. 151/2011 per l’individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; D.M. 236/1989 e D.P.R. 503/1996 per accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; norme UNI, CEI, EN, ISO applicabili quando richiamate dalla progettazione, dal fabbricante, dalla regola dell’arte o da specifiche disposizioni.
Tra le norme tecniche utili, ma da utilizzare con attenzione al loro campo di applicazione, rientrano la UNI CEI EN 17210:2021 sull’accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito, richiamata anche come utile riferimento dal D.M. 2 settembre 2021, la UNI EN 1838 per l’illuminazione di emergenza, la UNI EN ISO 7010 per la segnaletica di sicurezza, la UNI 9994-1 per gli estintori, la UNI 11224 per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, la UNI 11473 per porte e finestre resistenti al fuoco e le altre norme tecniche pertinenti indicate nell’Allegato I del D.M. 1 settembre 2021. La normazione tecnica volontaria conferisce presunzione di conformità quando correttamente applicata, ma resta volontaria salvo che sia resa cogente da disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali o progettuali.
Limiti della checklist
La checklist non è una certificazione di conformità antincendio, non sostituisce il DVR, non sostituisce il piano di emergenza, non sostituisce il progetto antincendio e non sostituisce le valutazioni di un professionista antincendio quando richieste. È uno strumento di verifica, non un titolo autorizzativo.
Non è esaustiva per tutte le realtà. Ambienti complessi, edifici vincolati, plessi multipiano, luoghi aperti al pubblico, attività con affollamenti variabili, presenza di appaltatori, depositi, archivi, locali tecnici, impianti speciali, persone non familiari con l’edificio o attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco richiedono valutazioni ulteriori. La stessa checklist originaria chiariva che ambienti ampi, complessi e articolati possono presentare criticità non sempre rilevabili in modo agevole e che, in tali casi, devono essere utilizzati i concetti prescrittivi e prestazionali delle linee guida ministeriali.
La checklist non deve inoltre essere usata per raccogliere informazioni sanitarie non necessarie. Quando si valutano esigenze specifiche di lavoratori o utenti, occorre rispettare riservatezza, minimizzazione dei dati e dignità della persona. È preferibile ragionare in termini di “esigenze funzionali in emergenza” — ad esempio necessità di allarme visivo, accompagnamento, comunicazione semplificata, percorso senza gradini, ausilio per evacuazione — evitando classificazioni improprie o informazioni eccedenti.
Disclaimer operativo
Il presente articolo e la checklist collegata hanno finalità informative e di supporto operativo. Devono essere adattati al singolo luogo di lavoro, alla valutazione del rischio incendio, alla popolazione presente, alle caratteristiche dell’edificio, alle misure esistenti e alle norme applicabili. Prima dell’uso in contesti soggetti a controlli di prevenzione incendi, regole tecniche verticali, affollamenti significativi, edifici complessi o situazioni non riconducibili al basso rischio, è necessario il coinvolgimento di un tecnico competente e, ove previsto, di un professionista antincendio. Le fonti normative devono essere sempre verificate nella versione vigente alla data di applicazione.
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