Cartello Obbligo Green Pass Ai sensi del D.L. 127/202
Cartello da stampare e affiggere nei luoghi di Lavoro
A partire dal 15 ottobre 2021, tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato dovranno essere dotati di Green Pass.
Modalità di controllo del green pass
La verifica deve essere effettuata esclusivamente con la specifica app VerificaC19 predisposta dal
Ministero della Salute
È vietato fotografare, registrare o annotare con qualsiasi strumento i dati delle persone controllate
In caso di:
• assenza di green pass
• green pass non valido
• green pass non corrispondente all’identità della persona
• green pass deteriorato
l’incaricato del controllo non consentirà l’ingresso in azienda e informerà immediatamente la direzione/datore di lavoro
L’incaricato del controllo ha facoltà di chiedere un documento di identità per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici contenuti nel green pass
Conseguenze per il lavoratore in caso di mancanza del green pass
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
In tali ipotesi non sono previste conseguenze disciplinari
I lavoratori hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,comunque denominato
L’accesso nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è sanzionato con:
• una sanzione amministrativa di importo da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione
• la sanzione viene comminata dal Prefetto
• il datore di lavoro può avviare nei confronti del lavoratore una procedura disciplinare nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL applicato
Ferme restando le conseguenze illustrate nella slide precedente, nelle imprese che occupano meno di 15
dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può:
• sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato per la sostituzione. La sospensione, comunque, è per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, anche se nel frattempo al lavoratore dovesse essere rilasciato il green pass.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che:
• non definisce entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
• non verifica il possesso del green pass
è sanzionato con una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 1.000 euro
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
La sanzione viene comminata dal Prefetto
L’obbligo vale non solo per i lavoratori e datori di lavoro, ma anche per tutti coloro che svolgano, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni ( tirocinanti, imprese di pulizie, manutentori, .....).
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