Notiziario online sicurezza sul lavoro

  • Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 19.01.2023

    La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nei settori della fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo. Nel dettaglio oltre a presentare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono esaminate le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni analizzati. Sono poi indicate alcune delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail – 2023 Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici (.pdf - 749 kb)

  • MODELLI DI GESTIONE DEI NEAR MISS

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    La Diffusione Della Cultura Della Sicurezza Nell’azione Congiunta Inail-Fincantieri   La normativa vigente, primo tra tutti il d.lgs. 81/08, che in quanto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro si applica a quasi tutti i settori lavorativi, annovera chiare indicazioni e obblighi specifici presenti in diversi articoli che, per citare solo alcuni dei passaggi, sono volti alla “riduzione dei rischi alla fonte”, “all'individuazione dei fattori di rischio”, “alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro”, “all’obbligo di vigilanza sul rispetto, fra le altre, delle attività di segnalazione dei fattori di rischio potenziale distribuite lungo la linea operativa”.    In sintesi occorre basare la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla individuazione, valutazione e riduzione dei rischi e delle possibili conseguenze, qualora questi diano poi luogo ad incidenti.   Il presente documento descrive, in sintesi, il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del MGNM applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva. In tal senso il lavoro risulta certamente in linea con l’approccio di alto livello proposto dalla recente norma UNI ISO 45001.    La norma, infatti indirizza le organizzazioni a considerare il concetto di rischio anche in termini di opportunità di confronto e collaborazione con gli stakeholder istituzionali, interessati ad attivare strategie di promozione e ricerca per la prevenzione sempre più efficaci.    Seguendo tali indicazioni, in collaborazione col Gruppo Fincantieri, è stata effettuata un’analisi delle dinamiche su un campione di near miss messi a disposizione dai cantieri di Sestri Ponente, Monfalcone e Riva Trigoso, adottando due metodologie utilizzate sperimentalmente dall’area ricerca dell’Inail.    Ciò potrà, da un lato, fornire al Gruppo Fincantieri indicazioni per migliorare l’efficacia del MGNM in uso, dall’altro, fornire all’Istituto la possibilità di sperimentare ulteriormente le potenzialità degli strumenti di analisi su modelli organizzativi complessi e sviluppare ulteriori iniziative di promozione e divulgazione dei MGNM, anche presso imprese di minori dimensioni e complessità.   INDICE 1 Introduzione2 Quadro di riferimento legislativo-normativo e attività di ricerca2.1 Aspetti normativi2.2 Background scientifico2.3 Attività di ricerca Inail3 La gestione dei near miss in Fincantieri 3.1 Premessa  3.2 Il modello Fincantieri 3.2.1 Definizioni3.2.2 Classificazione dei near miss 3.2.3 Gestione dei near miss riscontrati all’interno del sito3.2.4 Determinazione della causa base e delle concause 3.2.5 Piano di azione3.2.7 Comunicazione e condivisione dei near miss3.3 Considerazioni di sintesi4 Rilevazione ed analisi dei near miss: metodologie e strumenti proposti da Inail4.1 Premessa4.2 Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche e l’individuazione dei fattori di rischio4.2.1 Analisi dati: infortuni e near miss nella Cantieristica navale4.3 Il modello bow-tie per l’analisi dei near miss4.3.1 Alcuni esempi di applicazione della metodologia bow-tie sui dati Fincantieri4.3.2 Analisi di insieme degli eventi incidentali5 Conclusioni5.1 Punti di forza5.2 Elementi di miglioramento5.3 Prospettive6 Bibliografia di riferimento per approfondimenti Fonte;INAIL SCARICA IL DOCUMENTO

  • GESTIONE DEGLI INCIDENTI PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE, REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DI INCIDENTI E "QUASI INCIDENTI"   La procedura di gestione degli incidenti qui proposta, che rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità rilevate, fornirà gli elementi per:o identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;o valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;o individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;o garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale.In questo contesto, si considereranno solo gli incidenti, nell’accezione della norma Uni Iso 45001:2018, che non hanno provocato danni a cose o lesioni ai lavoratori (near miss). Non saranno invece considerati gli infortuni (vedi successivo cap. 3 “Definizioni”).La procedura ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento.Saranno indicati compiti e responsabilità per ognuna delle fasi di gestione degli incidenti:o redazione/registrazione/archiviazioneo coinvolgimentoo verificao approvazioneo attuazione.La procedura è basata sulle esperienze delle aziende associate ad Utilitalia ma è applicabile ad una qualsiasi altra attività o settore. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERMENTOo d.lgs. 81/2008 aggiornato 2020o Uni Iso 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sulLavoro)o Linee di Indirizzo di Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le Aziende dei Servizi Idrici, Ambientali, Energetici e Funerari (SGSL-U), Inail, 2020o UNI 7249:2007 (statistiche degli infortuni sul lavoro)o Processo di gestione aziendaleo Documento di valutazione dei rischio Piano di sicurezza e coordinamento Diagramma Di Flusso Generale Delle Comunicazioni E Delle Attività Di Gestione Della Segnalazione Di Incidenti (Near Miss) Indice del documento inailINTRODUZIONE1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE2. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO3. DEFINIZIONI4. GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE, REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DI INCIDENTI4.1 Le figure ed i gruppi coinvolti nel flusso di comunicazione4.2 Modalità operative e di comunicazione4.3 Modalità operative e di comunicazione nei cantieri edili4.4 Verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione5. MODULISTICA6. FORMAZIONE DEL PERSONALE7.1 IMPIEGO DEI DATI A FINI STATISTICI E DI PREVENZIONE: INFOR.MO7. Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche7.2 Definizioni7.3 Rappresentazione grafica del mancato infortunio (near miss) e dell’infortunio7.4 Near miss a variazione di energia7.5 Near miss a variazione di interfaccia7.6 Infortunio a variazione di energia7.7 Infortunio a variazione di interfaccia7.8 Applicazione del metodo: il software.   Fonte:Inail   SCARICA LA LINEA GUIDA INAIL MODULO RILEVAZIONE INFORTUNI O QUASI INFORTUNI COMPILABILE IN EXCEL Si definisce incidente un evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in particolare provocare un danno alle persone, cose, impianti, attrezzature, strutture. Gli incidenti possono provocare infortuni che non prevedono l’assenza dal lavoro, ma solo l’attivazione del servizio interno del primo soccorso.Ogni organizzazione dovrebbe dotarsi e implementare un efficace ed efficiente sistema di gestione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro al fine di perseguire e soddisfare quantomeno tutti i requisiti di legge previsti  in  materia  (DGLS  nr.  81/2008  e  ss.mm.  e  decreti,  leggi,  regolamenti,  circolari,  ecc.  ad  esso correlabili).Nell’immediatezza dell’evento, qualora le cause dell’infortunio possano continuare a rappresentare un rischio di infortunio per altri lavoratori, il dirigente/preposto/capo reparto ha la responsabilità di prendere adeguate contromisure  per  eliminare  il  rischio  di  infortunio,  tale  contromisure  possono  comprendere  anche  la delimitazione dell’area, il fermo della macchina/impianto non conforme.Gli scopi derivanti dall’applicazione di questa procedura sono: Fare aumentare l’osservanza delle norme di sicurezza generali ed aziendali da parte dei lavoratori sul luogo di lavoro. Implementare la sorveglianza sui comportamenti imprudenti e pericolosi. Richiamare i lavoratori all’osservanza delle procedure di sicurezza. Definire le responsabilità relativa all’applicazione di questa procedura. Definire le modalità di registrazione dei comportamenti imprudenti e pericolosi. Avere a disposizione dati registrati da utilizzare per analisi e statistiche finalizzate alla prevenzione degli infortuni.Fermo restando gli indici regolamentati da norme specifiche (UNI 7249 – dicembre 1995 “Statistiche degli infortuni sul lavoro) e art 53 D.lgs 81/08, in questo documento sono stati trattati altri possibili indicatori, utili  per  monitorare  l’andamento  degli  infortuni  al  fine  di  gestire  le  eventuali  azioni  correttive.A tale scopo abbiamo realizzato un semplice modulo compilabile in excel dove sia possibile rilevare tutte le informazioni possibili sull'infortunio o il nearmiss ( Quasi Infortunio)Il Foglio in excel è a disposizione gratuitamente, insieme a tantissimi altri presenti, degli iscritti della nostra newsletter professional che hanno accesso all'area condivisione gratuita a loro riservata.Il foglio excel proposto è gratuito e lo trovate nell'area condivisione gratuita riservata agli iscritti della nostra newsletterPotete vedere un Esempio di stampa del documento  generabile utilizzando il foglio di excel da noi realizzato GUARDA ESEMPIO DI STAMPA 

  • SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Sanzione Amministrativa Per Omessa O Tardata Denuncia Di Infortunio Di Cui All’articolo 53 Del Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 Giugno 1965, N. 1124. Ambito Di Applicazione. Chiarimenti. A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.La presente circolare è stata sottoposta al parere preliminare dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 20211 , acquisito anche l’avviso degli uffici competenti, ha comunicato di condividerne il contenuto e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.   Testo integrale della circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 (.pdf - 274 kb) Fonte: Inail

  • COMUNICARE INFORTUNIO SUL LAVORO

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Comunicazione Dell'infortunio   L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:elementi dell’apparato produttivosituazioni e fattori propri del lavoratoresituazioni ricollegabili all’attività lavorativa.Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.   Infortunio in itinereL’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.Ad esempio:interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavorointerruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuolabrevi soste che non alterino le condizioni di rischio.Utilizzo di un mezzo privatoL’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.Esempi:il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorativeil luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoroi mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghei mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privatola distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.Consumo di alcool, droga e di psicofarmaciRimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.Assistenza dai patronatiNel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.   COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INFORTUNATO: In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.  La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavororecarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicinorivolgersi al suo medico curante.In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene presentato all’ente competenteQuando il certificato medico di infortunio viene inviato all’Inps piuttosto che all’Inail e, viceversa, il certificato di malattia comune perviene all’Inail piuttosto che all’Inps, al fine di chiarire la competenza nei casi dubbi, Inail e Inps hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore, a seguito di verifiche effettuate dai due enti, di non perdere la tutela che viene comunque anticipata, in presenza dei necessari presupposti, per i periodi di assenza dal lavoro, dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunioIl datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.Come comportarsi in caso di ricadutaSe dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomoGli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.Lavoratore del settore navigazioneIl lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al comandante/datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al comandante/datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al comandante/datore di lavoro copia cartacea del certificato medico (cfr. circolare Inail 10/2016).Nel caso di infortunio in navigazione il lavoratore marittimo deve rivolgersi al medico di bordo o, in mancanza di esso, ad un medico del luogo di primo approdo. In alternativa può recarsi o farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale più vicino al porto di approdo; oppure deve rivolgersi al proprio medico curante (per la prima o seconda categoria della gente di mare al Sasn - Servizio di assistenza sanitaria naviganti).Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.   Gli obblighi DEL DATORE DI LAVORO in caso di infortunio sul lavoro.   Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo le indicazioni fornite nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Comunicazione di infortunio.Settore artigianatoIl titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana deve provvedere all'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio (art. 203, comma 1, Testo unico 1124/1965) nel caso sia occorso un infortunio ad un lavoratore dipendente del settore.Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Settore agricolturaPer gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25 del decreto legislativo 38/2000 e art. 1, comma 7, decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.Settore navigazionePer gli infortuni occorsi agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima  il comandante/datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53, primo comma, Testo unico 1124/1965).In caso di  infortunio mortale o con pericolo di morte, il comandante/datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, secondo comma, Testo unico 1124/1965.).Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il comandante/datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo  certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art.53, terzo comma, Testo unico 1124/1965.).Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nel modulo di denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce  di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità portuale o consolare competente  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. SanzioniIl datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge 251/1982).In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).Se l'infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, comma 8, e 2, decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.   Denuncia infortunio   La "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).   ACCEDI AI MODELLI DI DENUNCIA SUL SITO INAIL


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